PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 marzo 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
delle  Amministrazioni  ordinariamente  competenti  nelle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita'  ambientale
determinatasi nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'  nelle
province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada  statale
Sassari - Olbia. (Ordinanza n. 56). (13A02352) 
(GU n.65 del 18-3-2013)

 
 
 
          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
marzo 2010, con il quale e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
ambientale determinatasi nel settore del traffico e  della  mobilita'
nelle province di Sassari e Olbia- Tempio, in relazione  alla  strada
statale Sassari - Olbia, prorogato fino al 31 dicembre  2012,  giusta
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  4  dicembre
2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  23
aprile 2010, n. 3869 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera CIPE dell'11 gennaio 2011,  n.  1  che  definisce
obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per le
aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per
i periodi 2000-2006 e 2007-2013 e, segnatamente,  il  punto  «5)»  di
detta delibera che prevede che gli  investimenti  prioritari  e/o  di
maggiore complessita' attuativa  saranno  oggetto  di  appositi  atti
negoziali, denominati «Contratti Istituzionali di Sviluppo»  volti  a
definire  in  particolare  responsabilita',  tempi  e  modalita'   di
attuazione degli interventi; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n  .88,  che
disciplina il Contratto Istituzionale di  Sviluppo  per  regolare  le
modalita' di destinazione e utilizzazione di  risorse  aggiuntive  ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali
a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
in legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di  riordino  dell'Anas
S.p.a.; 
  Vista la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62  che  individua  ed
assegna  le  risorse  agli  interventi  di   rilievo   nazionale   ed
interregionale e di rilevanza strategica regionale  per  l'attuazione
del piano nazionale per il Sud e,  segnatamente,  il  punto  «2.»  di
detta delibera  che  alla  lettera  «A)»,  punto  «1.»  lettera  «d)»
inserisce tra gli interventi strategici  nazionali  individuati  come
prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende  perseguire
per mezzo del  Piano  Nazionale  per  il  Sud  la  SS  Olbia  Sassari
prescrivendo alla lettera «C) Disposizioni comuni»  che  l'attuazione
degli interventi  strategici  prioritari  nel  cui  ambito  e'  stato
inserito quello afferente la SS  Olbia  Sassari  avverra'  attraverso
appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 88/2011. 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Visto il  parere  del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  del  27
novembre 2012; 
  Viste le note del Commissario delegato - Presidente  della  Regione
Autonoma della Sardegna prot. 825 del 19 ottobre 2012 e prot. 976 del
10 dicembre 2012,  nonche'  le  note  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna prot. 8749 del 31 dicembre 2012, prot. 921  dell'8  febbraio
2013 e prot. 4180 del 14 febbraio 2013; 
  Sentita la regione autonoma della Sardegna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Anas  S.p.a.  e'  individuata  quale  Amministrazione  pubblica
competente, in regime ordinario, al  coordinamento  degli  interventi
successivi alla  scadenza  del  termine  di  durata  dello  stato  di
emergenza,  da  eseguirsi  nel  contesto  di  criticita'   ambientale
determinatasi nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'  nelle
province di Sassari e Olbia- Tempio, in relazione alla strada statale
Sassari - Olbia. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Legale Rappresentante  di
Anas  S.p.a.  e'  individuato  quale  soggetto   responsabile   delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Societa'
nel  coordinamento  degli  interventi  integralmente   finanziati   e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente
approvati alla data del 31 dicembre 2012. Egli e' autorizzato a porre
in essere le attivita' occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  regione
Sardegna - Commissario delegato, provvede entro  dieci  giorni  dalla
data di emanazione della presente ordinanza,  a  trasferire  all'Anas
S.p.a. tutta la documentazione amministrativa  e  contabile  inerente
alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione sulle attivita' svolte alla data  del
31 dicembre 2012  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso,  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Legale Rappresentante di Anas  S.p.a.,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  puo'
avvalersi delle strutture  organizzative  dell'Anas  S.p.a.,  nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  le  quali
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Per il completamento degli interventi di  cui  al  comma  2,  si
provvede, per un periodo di sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, ove ritenuto  indispensabile  e  sulla  base  di  specifica
motivazione, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
comunitario,  in  deroga  alle  seguenti  disposizioni  del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive  modifiche  e
integrazioni: articoli 11(eccetto i commi da 10 a 10-ter) 12, 53, 55,
56, 57, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 121, 122, 123, 124 e 125,
nonche'  alle  disposizioni  regolamentari   strettamente   collegate
all'applicazione delle suindicate  norme  e,  una  volta  entrati  in
vigore, ai regolamenti e capitolati di cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  Legale  Rappresentante  di  Anas  S.p.A.
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connesse,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui  all'art.  5
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869/2010
che viene  intestata  al  Presidente  della  regione  autonoma  della
Sardegna e che rimane aperta per 48 mesi dalla data di  pubblicazione
della presente ordinanza. Ai fini degli obblighi  di  rendicontazione
di cui al successivo comma 12,  i  rapporti  amministrativo-contabili
tra il Presidente della  regione  autonoma  della  Sardegna  ed  Anas
S.p.a., Geasar S.p.a., la provincia di Olbia-Tempio ed il  comune  di
Olbia in ordine all'approvazione, controllo  e  verifica  dei  quadri
economici degli interventi di  cui  al  comma  2,  sono  disciplinati
mediante la stipula di appositi accordi ai sensi dell'art.  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche  ed  integrazioni,
ovvero nell'ambito del contratto istituzionale  di  sviluppo  di  cui
all'art. 6 del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88.  Per
l'espletamento delle attivita' connesse alla gestione della  predetta
contabilita' speciale, il Presidente  della  regione  autonoma  della
Sardegna puo' avvalersi di cinque unita' di personale di cui all'art.
4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 3869/2010 e successive modifiche, con oneri a carico delle risorse
finanziarie  regionali  appositamente  riversate  sulla  contabilita'
speciale. Il  Legale  Rappresentante  di  Anas  S.p.a.  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
6, residuino delle risorse sulla  contabilita'  speciale,  il  Legale
Rappresentante di Anas S.p.a. puo' predisporre  un  Piano  contenente
gli ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al  superamento
della situazione di criticita', da realizzare  a  cura  dei  soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla preventiva approvazione del Presidente  della  regione  autonoma
della Sardegna, che ne verifica la rispondenza alle  finalita'  sopra
indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del Presidente della regione autonoma della  Sardegna,  le
risorse  residue  relative  allo   stesso   Piano,   giacenti   sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  regione
autonoma  della   Sardegna   ovvero,   ove   si   tratti   di   altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione.   Il   soggetto   ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di
cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano approvato dal Presidente della  regione  autonoma
della Sardegna ai sensi del comma 7. 
  10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6 e  8,
le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  predetta  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale  dello  Stato  per  la  successiva  rassegnazione  al  Fondo
nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il  Legale  Rappresentante  di  Anas  S.p.a.  a  seguito  della
chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6,  provvede  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 8 marzo 2013 
 
                                            Il capo del dipartimento: 
                                                     Gabrielli