Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Messina nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina. (Ordinanza n. 93). (13A05281)(GU n.142 del 19-6-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina, prorogato da ultimo fino al 30 settembre 2012, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota del Commissario Straordinario della citta' di Messina del 28 febbraio 2013; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il comune di Messina e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Santi Alligo, Segretario Generale della citta' di Messina, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data del 30 settembre 2012. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario straordinario del comune di Messina, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Soggetto di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale non gia' nella disponibilita' dello stesso. 4. Il predetto Soggetto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative del comune di Messina, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Soggetto di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5107, aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633/2007, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto Soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Soggetto di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio del comune di Messina ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Soggetto di cui al comma 2 a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli