MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Fungo di Borgotaro». (13A05784) 
(GU n.161 del 11-7-2013)

 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
esaminata la proposta di  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro"  ai  sensi
del  Regolamento  (CE)  n.  1151/12  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre  2012,  presentata  dal  Consorzio  per  la
tutela dell'IGP Fungo di Borgotaro - via Nazionale n.54 - 43043 Borgo
Val di Taro (PR), e acquisito inoltre il parere della Regione  Emilia
Romagna e della Regione  Toscana,  esprime  parere  favorevole  sulla
proposta di modifica del disciplinare  di  produzione  nel  testo  di
seguito riportato. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la tutela dell'IGP Fungo di Borgotaro - via Nazionale  n.54  -  43043
Borgo Val di Taro (PR),  e  che  il  predetto  consorzio  e'  l'unico
soggetto  legittimato  a  presentare  l'istanza   di   modifica   del
disciplinare di produzione ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
526/99. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive  della  qualita'  e  della  pesca  -  Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro 30 giorni dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana
della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da  parte  del  predetto  Ministero,
prima della trasmissione della suddetta  proposta  di  riconoscimento
alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione  geografica  protetta  "Fungo  di   Borgotaro"   e'
riservata ai funghi freschi e secchi del genere  Boletus  di  cui  al
successivo Art. 2 che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                    Caratteristiche del prodotto 
 
    La denominazione "Fungo di Borgotaro" designa i  carpofori  delle
seguenti varieta' di Boletus Sez. Boletus secondo Moser  derivate  da
crescita spontanea nel territorio definito nel successivo art. 3. 
    a. Boletus aestivalis  (anche  Boletus  reticulatus  Schaffer  ex
Baudin) chiamato dialettalmente "rosso" o "fungo del caldo"; 
    -  cappello:  dapprima  emisferico,  poi  convesso  -  pulvinato:
cuticola pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con  il
secco): colore bruno rosso piu' o meno scuro, uniforme; 
    - gambo: sodo, prima ventricoso, poi piu' slanciato cilindrico od
ingrossato alla base, dello stesso colore del  cappello,  ma  a  toni
piu' chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre  molto
evidente, a maglie biancastre poi piu' scure; 
    - carne: di consistenza piu' soffice rispetto ad  altri  porcini,
bianca senza sfumature sotto la  cuticola  del  cappello  -  odore  e
sapore molto gradevoli; 
    - habitat: in prevalenza nei castagneti  -  epoca  di  produzione
maggio-settembre. 
    b. Boletus  pinicola  Vittadini  (anche  B.  pinophilus  Pilat  e
Dermek) chiamato dialettalmente "moro"; 
    - cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa
biancastra poco aderente e  tomentosa  prima,  glabra  e  secca  poi,
colore granata bruno-rossiccio-vinoso; 
    - gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad  ocra  a
bruno-rossiccio, reticolo  non  eccessivamente  evidente  e  solo  in
prossimita' del bulbo; 
    - carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la  cuticola  del
cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato; 
    - habitat: la forma estiva - piu' tozza - e' presente  da  giugno
in prevalenza nel  castagneto:  quella  autunnale  piu'  slanciata  -
cresce di preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco. 
    c. Boletus aereus  Bulliard  ex  Fries,  chiamato  dialettalmente
"magnan"; 
    - cappello: emisferico, poi convesso, infine piano  -  allargato:
cuticola secca e vellutata, colorazioni  bronze-ramate  specie  negli
esemplari adulti; 
    - gambo: sodo, prima ventricoso poi  allungato,  colore  bruno  -
ocraceo,  finemente  reticolato,  per  lo  piu'  in  vicinanza  della
sommita'; 
    -  carne:  soda,  bianca,  immutabile,  odore  profumato,  sapore
fungino intenso, ma purissimo; 
    - habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti,  presente
da luglio a settembre, e' la specie piu' xerotermofila rispetto  alle
altre varieta' di Boletus. 
    d. Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende  il
nome "fungo del freddo" in particolare la "forma bianca"; 
    - cappello: prima emisferico poi convesso  appianato:  superficie
glabra e  opaca,  un  po'  vischiosa  a  tempo  umido:  cuticola  non
separabile, con colorazione  variabile  dal  bianco  crema  al  bruno
castano e bruno nerastro con tutte le tonalita' intermedie; 
    -  gambo:  sodo,  panciuto  prima,  allungato  poi,   da   colore
biancastro al colore nocciola piu' chiaro  alla  base,  reticolo  non
sempre presente; 
    - carne:  soda,  bianca,  sfumata  della  tinta  della  cuticola,
immutabile, odore delicato, sapore tenue; 
    - habitat: nei boschi di faggio, abete e  castagno,  presente  da
fine settembre alla prima neve. Rare le forme estive. 
    Il "Fungo di Borgotaro", all'atto di immissione al  consumo  puo'
essere presentato allo stato fresco, essiccato, deve presentare,  per
tutte le varieta', caratteristiche organolettiche specifiche, di  cui
alla descrizione del presente art. 2, ed in particolare all'olfatto i
carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito, non  piccante
e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco. 
    Fungo di Borgotaro allo stato fresco 
    Il fungo commercializzato allo stato fresco deve essere sano, con
gambo e cappello sodi,  pulito  da  terriccio  e  corpi  estranei.  I
carpofori non devono presentare  alterazioni  infracutanee  dovute  a
larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%.
I carpofori devono presentare superficie liscia, non  disidratata  ed
avere una umidita' non superiore al 90% del  peso  totale  oppure  un
peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1, esente da grinzosita' dovute a
perdita di umidita'." 
    Fungo di Borgotaro allo stato secco 
    Per la commercializzazione del fungo di Borgotaro IGP allo  stato
secco devono essere utilizzate esclusivamente  le  seguenti  menzioni
qualificative: 
      a."extra", che deve rispondere alle seguenti caratteristiche di
presentazione e di requisiti: 
        - solo fette e/o sezioni di cappello e/o di  gambo,  complete
all'atto del confezionamento, in quantita' non inferiore al 60% della
quantita' del prodotto finito; 
        - colore della carne all'atto del confezionamento: da  bianco
a crema; 
        -  eventuale  presenza  di  briciole  provenienti   solo   da
frammenti di manipolazione; 
        - tramiti di larve: non piu' del 10% m/m; 
        - imenio annerito: non piu' del 5% m/m; 
      b."speciali",   che    devono    rispondere    alle    seguenti
caratteristiche di presentazione e di requisiti: 
        - sezioni di cappello e/o di gambo; 
        - colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a
nocciola; 
        -  eventuale  presenza  di  briciole  provenienti   solo   da
frammenti di manipolazione; 
        - tramiti di larve: non piu' del 15% m/m; 
        - imenio annerito: non piu' del 10% m/m; 
      c."commerciali",   che   devono   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche di presentazione e di requisiti: 
        - sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non  piu'  del
15% m/m; 
        - colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone
chiaro a marrone scuro; 
        - eventuale presenza di briciole provenienti da frammenti  di
manipolazione; 
        - tramiti di larve: non piu' del 25% m/m; 
        - imenio annerito: non piu' del 20% m/m. 
    I sistemi di essiccazione ammessi sono quello naturale (al sole),
tradizionale (stufa a legna) o meccanico (essiccatoi). 
 
                               Art. 3. 
 
                           Area geografica 
 
    La zona di produzione  del  "Fungo  di  Borgotaro"  comprende  il
territorio idoneo nei Comuni di  Berceto,  Borgotaro  (Borgo  Val  di
Taro), Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia in provincia di Parma  e
nei Comuni di Pontremoli e Zeri in provincia di Massa  Carrara.  Tale
zona e' cosi' delimitata: 
      Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota  1711  s.l.m.)
posto  al  confine  con  la  provincia  di  Piacenza,  la  linea   di
delimitazione e' individuata dal limite territoriale tra il Comune di
Bedonia ed il Comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte  al
corso del Rio di Garibando, fino a  raggiungere  la  strada  comunale
Liveglia-Frassineto;  da  qui  prosegue  lungo  la  suddetta   strada
comunale passante per l'abitato di Cornolo, e  Casamurata.  Sale  poi
sino al Passo dei morti (a quota 1104 s.l.m.)  per  poi  ridiscendere
lungo la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la localita'
Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di  Ponte  Ceno;  da  qui
lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al  valico  di
Monte Vacca' (a quota 800 s.l.m.), poi a scendere verso Bedonia lungo
il corso del torrente Pelpirana sino alla  confluenza  con  il  fiume
Taro, per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di
Taro per arrivare sino alla  confluenza  del  torrente  Grontone  che
segna il confine tra il comune di Berceto e Terenzo. 
      Il confine Est e' rappresentato dal corso del torrente Grontone
partendo dalla sua  immissione  nel  fiume  Taro  salendo  sino  alla
confluenza con il rio Orlando a confine tra il Comune  di  Berceto  e
Terenzo sino alla localita' Cavazzola seguendo  i  confini  comunali,
per poi scendere sempre lungo i  limiti  Comunali  sino  al  torrente
Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino  alla  confluenza
con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al  crinale  e  limite
comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due Comuni
passando per il Rio della Vecchia, per il Lago Bozzo  e  rincontrando
poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il  confine  comunale  tra
Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione  Toscana  passando
per il monte Fontanini (a quota 1399 s.l.m.), monte Beccaro (a  quota
1377 s.l.m.) sino al monte Borgognone (a quota 1401 s.l.m.)  per  poi
ridiscendere in territorio della Regione Toscana  lungo  le  sorgenti
del Magra e lungo il suo percorso sino alla localita' Mignegno. 
      Confine Sud: dalla localita' Mignegno sale sino al cimitero  di
Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi  sino  a  Case
Corvi, passando per la confluenza tra i Torrenti Betigna e Verde;  da
Case Corvi ci  si  immette  sulla  strada  Comunale  che  porta  alla
localita' Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto  a  confine
tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il
confine di regione Tosco-Emiliano sino alla localita'  Foce  dei  Tre
Confini (passo della Colla) che delimita la  regione  Emilia  Romagna
con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione
Emilia Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte  Gottero  (a
quota 1639 s.l.m.). Indi ridiscende, sempre sullo  spartiacque  delle
due regioni,  passando  per  il  Passo  della  Cappelletta,  per  poi
raggiungere il Passo Cento Croci  (a  quota  1056  s.l.m.),  per  poi
salire sempre tenendo lo spartiacque, sino al monte Zuccone (a  quota
1421  s.l.m.).  Ridiscende  sullo  spartiacque  sino  alla  localita'
Pianpintardo, quindi sino al fiume Taro lungo il  limite  di  confine
tra la regione Liguria e  la  regione  Emilia  Romagna  in  localita'
Pelosa; da qui sale lungo il fiume Taro che delimita il  confine  tra
le due regioni sino alla localita' Cerosa, e  sale  ancora  lungo  il
confine regionale sino al monte Malanotte (a quota 1035 s.l.m.). 
      Confine Ovest: parte dal monte Malanotte (a quota 1035  s.l.m.)
scende a confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia Romagna) lungo
il rio della Malanotte per salire alla  confluenza  con  il  torrente
Tarola. Sale lungo tale  rio  per  poi  proseguire  sempre  lungo  il
confine regionale sino al monte Bocco (a quota 1085  s.l.m.),  quindi
lungo lo spartiacque delle due regioni sino al monte Ghiffi (a  quota
1237 s.l.m.) per poi proseguire al  monte  Cantomoro  (a  quota  1654
s.l.m.). Scende poi al passo dell'Incisa (a quota 1467  s.l.m.),  per
di nuovo risalire verso il monte Penna (a quota 1735 s.l.m.), per poi
scendere nuovamente attraverso il passo  del  Chiodo  (a  quota  1456
s.l.m.), seguendo lo spartiacque tra la  regione  Liguria  ed  Emilia
Romagna, per poi proseguire sino alla  vetta  del  monte  Tomarlo  (a
quota 1601 s.l.m.). Da qui  ridiscende  il  Passo  Tomarlo  lungo  lo
spartiacque tra le due regioni fino  al  monte  Croce  Martincano  (a
quota 1722 s.l.m.) per poi raggiungere il monte Maggiorasca (a  quota
1799 s.l.m.) indi il monte Bue (a quota 1771 s.l.m.). Dal monte  Bue,
abbandonando  il  confine  regionale,  prosegue  lungo   il   confine
provinciale tra Parma e Piacenza, raggiungendo il monte Nero (a quota
1752 s.l.m.), per scendere sempre lungo lo  spartiacque  provinciale,
sino al Passo dello Zovallo (a quota 1409 s.l.m.), per  poi  risalire
verso il monte Zovallo (a quota 1492 s.l.m.) e salire infine al monte
Ragola (a quota 1711 s.l.m.) 
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input e gli  output.  In  questo  modo  e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura
di controllo  delle  particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la
raccolta, dei confezionatori del  prodotto  fresco  ed  essiccato  e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,  saranno  assoggettate  al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo. 
 
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del
"Fungo di Borgotaro" devono essere quelle  tradizionali  della  zona,
nel rispetto delle norme regionali in materia forestale. 
    L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere non antecedente
al 1° aprile e la fine non successivo al 30 novembre 
    Durante le operazioni di raccolta e' fatto divieto di: 
      - utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed
altri strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono  ledere  e
danneggiare il micelio fungino o  l'apparato  radicale  delle  piante
arboree ed arbustive; 
      - asportare la lettiera formata da foglie,  parti  di  rametto,
erba ecc. marcescenti sul letto di caduta,  al  fine  di  evitare  il
danneggiamento del sottostante micelio; 
      - utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al  fine  di
stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori; 
      - avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o
a borsa, in quanto non  consentono  la  dispersione  eventuale  delle
spore fungine. 
    Sono consentite, perche' favoriscono la  produzione  fungina,  le
seguenti operazioni: 
      a. ripuliture del sottobosco in particolare da  calluna  brugo,
erica sp., rovi e similari; 
      b. dispersione dei residui  della  pulitura  di  carpofori  sul
terreno; 
      c. separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di  torsione
manuale o con strumento tagliente, purche' non venga leso il micelio. 
    Sono idonei alla produzione del "Fungo di  Borgotaro"  i  boschi,
allo stato puro o misto, delle seguenti specie: 
      a.  latifoglie:  faggio,  castagno,  cerro  ed   altre   specie
quercine, carpino, nocciolo, pioppo tremolo 
      b. conifere: abete bianco e  rosso,  pino  nero,  silvestre  ed
altre specie di Pinus, duglasia governate a fustaia. 
    Anche  le  aree  arbustive,  prative,  pascolive   intercluse   o
confinanti con i boschi sino ad una distanza di 100 m dal  bordo  dei
boschi si ritengono atte alla produzione del "Fungo di Borgotaro"  in
quanto correlate allo sviluppo dell'apparato radicale. 
 
                               Art. 6. 
 
                               Legame 
 
    La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" e'  caratterizzata
da assoluta omogeneita' sotto l'aspetto climatico per quanto  attiene
la piovosita' che manifesta uniformita'  di  precipitazioni  nei  due
versanti, nonche' per quanto attiene le  temperature  e  le  relative
escursioni termiche. Geologicamente tutta l'area e' caratterizzata da
formazione  prevalentemente  arenacea,  con  poche  aree   argillose.
Conseguentemente vi e' uniformita' anche sotto il profilo  pedologico
e per quanto attiene la ritenzione e la circolazione meteoriche negli
orizzonti  sottostanti  allo  strato  humifero,  che  assicurano   la
presenza di  sufficiente  umidita'  nel  sottobosco,  fattore  questo
essenziale per la produzione fungina e in particolare per le  quattro
varieta' del genere Boletus. 
    L'intera area di produzione ha in comune anche  la  gestione  del
patrimonio fungino. Infatti, da ormai quasi cinquant'anni, in  queste
zone sono state istituite apposite riserve per  la  salvaguardia  dei
funghi, adottando anche gli stessi regolamenti per la raccolta;  tali
riserve hanno lo scopo di regolamentare gli  accessi  dei  cercatori,
con limitazioni in merito ai giorni di apertura e ai quantitativi  di
funghi raccoglibili, con lo scopo di tutelare  sia  il  bosco  sia  i
miceti da uno sfruttamento eccessivo. 
    Tutte le varieta' che rappresentano il "Fungo di Borgotaro"  sono
caratterizzate da odore pulito, non piccante e senza  inflessioni  di
fieno,  liquerizia,  legno  fresco.  Il  fungo  fresco  presenta  una
conservabilita' di circa 3-4 giorni, e nei secoli  il  modo  migliore
per conservare questo prodotto e' stato proprio  l'essiccazione.  Con
questo metodo si mantengono inalterate le caratteristiche  del  fungo
di partenza, esaltandone soprattutto il profumo che, per il "Fungo di
Borgotaro", e' notoriamente molto intenso. 
    A detta di molti raccoglitori provenienti da ogni parte d'Italia,
a  caratterizzare  positivamente  il  "Fungo  di  Borgotaro"  e'   il
mantenimento del suo profumo, a differenza dei porcini provenienti da
altre zone, che  una  volta  essiccati  perdono  questa  peculiarita'
organolettica. 
    Infatti, alla fine del 1800 con la nascita  delle  prime  imprese
che iniziano a svolgere attivita' di trasformazione, anche attraverso
un procedimento di essiccazione, e commercializzazione, il "Fungo  di
Borgotaro" ha assunto un'importanza economica vera e propria. 
    Da secoli nella zona della Valtaro e della Valmagra il "Fungo  di
Borgotaro" ha accresciuto la  propria  reputazione,  diventando,  nel
linguaggio comune ma anche sul mercato, tra i miceti  piu'  pregiati.
Una prima testimonianza sulla produzione del porcino  presente  nella
zona di produzione individuata dalla I.G.P. "Fungo di  Borgotaro"  si
trova nell'opera "istori-a di Borgo Val di Taro che riguarda  insieme
la mutazione dei domini in Italia e Lombardia sotto  i  Pontefici,  i
Re, gli Imperatori di occidente da Carlo Magno che come molte  citta'
si  fecero  Repubbliche"  redatta  da  A.C.  Cassio  (1669-1760).  In
quest'opera vengono illustrate le proprieta' del fungo,  la  zona  di
produzione, nonche'  gli  usi  sulla  raccolta  e  distribuzione  del
prodotto stesso. Un'altra testimonianza su questa produzione  fungina
si ricava dal vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e
Guastalla del Lorenzo Molossi (Parma 1832-1834) e  dal  libro  di  D.
Tommaso Grilli "Manipolo di cognizioni con cenni storici di Albareto,
di Borgotaro" edito nel 1893 dove si parla delle attivita' svolte nel
territorio e si cita espressamente la presenza e  l'importanza  nella
zona di una produzione fungina  e  se  ne  descrivono,  altresi',  le
consuetudini di raccolta  e  di  lavorazione.  A  fine  del  1800  la
trasformazione e la commercializzazione di  questo  prodotto  avevano
assunto una rilevanza tale da alimentare una  fiorente  attivita'  di
esportazione,  notoriamente  nei  paesi  del   Nord-America   e   del
sud-America. Una sintesi dei problemi connessi al fungo di  Borgotaro
e' contenuta in un articolo di  C.  Bellini  dell'anno  1933  apparso
sull'Avvenire agricolo e ripubblicato nel 1975 dall'Associazione  "A.
Emmanuelli"  dove  emerge  la  necessita'  di   addivenire   ad   una
autorizzazione   del   "cosiddetto   marchio   di   origine".   Vista
l'importanza della coltura, l'Amministrazione comunale  di  Borgotaro
con un apposito regolamento fin dall'anno 1928  istitui'  un  mercato
compreso in  due  giorni  settimanali  per  la  contrattazione  della
vendita del prodotto, in modo particolare quello essiccato. A partire
dal 1964 il Consorzio delle Comunalie Parmensi si e' fatto  promotore
delle iniziative per la valorizzazione del prodotto e  ha  presentato
domanda di riconoscimento geografico il 10.7.1989. La proposta per la
regolamentazione dell'I.G.P. e' apparsa nella Gazzetta Ufficiale  del
22.7.1993 e il successivo decreto  2  dicembre  1993  nella  Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 1993. 
 
                               Art. 7. 
 
                              Controlli 
 
    La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto  stabilito  dall'  art.  37  del  Reg.  (UE)  n.  1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del  disciplinare  di
produzione e' Suolo e Salute S.r.l. Indirizzo: via  Paolo  Borsellino
n. 12/B I-61032 Fano (PU) Tel: +39/0721860543,  Fax:  +39/0721860543,
info@suoloesalute.it 
 
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Per l'immissione al consumo i carpofori allo stato fresco  devono
essere  possibilmente  separati  per   varieta'   e   devono   essere
commercializzati in contenitori di legno,  preferibilmente  faggio  o
castagno, dalle dimensioni di 50 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza
oppure 25 cm x 30 cm e con sponde basse (padelle) in modo  da  essere
collocati in un unico strato per facilitare i controlli. 
    Al contenitore dovra' essere  apposta  una  retina  con  inserita
fasciatura sigillata in modo tale da impedire che il contenuto  possa
essere estratto senza la rottura del sigillo. 
    Il prodotto essiccato dovra' essere confezionato  in  contenitori
in  legno  o  vimini,  in  buste  o  in  contenitori  di  ceramica  o
terracotta,  contenenti  20,  50,  100  o  200  grammi  di   prodotto
essiccato, e dovranno presentare un bollino con un numero progressivo
di serie. 
    La confezione del prodotto essiccato dovra' essere  sigillata  in
modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
rottura del sigillo. 
    Sui  contenitori  o  confezioni  dovranno  essere  indicati,   in
caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture  "Fungo  di
Borgotaro" e "Indicazione geografica protetta"  oltre  agli  elementi
atti  ad  individuare:  nome,  ragione  sociale  ed   indirizzo   del
confezionatore,  nonche'  eventuali  indicazioni   complementari   ed
accessorie non aventi caratteri laudativo o non idonee  a  trarre  in
inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del fungo." 
    Il logo del  "Fungo  di  Borgotaro"  e'  racchiuso  in  un  ovale
rappresentante il profilo di un fungo di colore marrone e tre strisce
curvilinee di colore verde in tre sfumature diverse, con le  diciture
Indicazione Geografica Protetta in colore verde, posto  in  testa  al
fungo, e, sotto a questo, Fungo di Borgotaro in colore  marrone.  Gli
indici colorimetrici utilizzati sono il Pantone 1605 per il  fungo  e
per la scritta FUNGO DI BORGOTARO, il  Pantone  357  per  le  scritte
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ed I.G.P. ed il Pantone  377  per  la
striscia esterna del logo; le tre strisce sotto  al  fungo  sono  tre
sfumature di verde rispettivamente Pantone 357,  retino  al  50%  del
Pantone 357 e retino al 20% del Pantone 357 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico