MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Assegnazione delle frequenze per  il  servizio  radiofonico  digitale
nella  regione  del  Trentino-Alto  Adige.  Progetto   Pilota   nella
Provincia autonoma di Bolzano. (13A06474) 
(GU n.176 del 29-7-2013)

 
(Omissis). 
    Comunica che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituti
in societa' consortili secondo i criteri di cui all'art. 12, commi  3
e 4, e 13  del  Regolamento  allegato  alla  delibera  n.  664/09CONS
dell'Agcom,  i  diritti  d'uso.  I  diritti  sono  assegnati  in  via
temporanea,  tenendo  conto  della  necessita'  di  assicurare  l'uso
efficiente delle risorse e la  compatibilita'  tra  reti  locali  che
operano in differenti bacini. 
    I blocchi di frequenze nella banda  III  VHF,  come  identificati
negli atti finali della Conferenza di pianificazione UIT  di  Ginevra
'06 (GE06). utilizzabili nei  bacini  di  utenza  per  le  diffusioni
locali corrispondenti al territorio delle province autonome di Trento
e Bolzano sono: 
      per la  Rai  -  Radiotelevisione  Italiana  S.p.A.  e  le  reti
nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C; 
      per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C  e
10D. 
    I requisiti di assegnazione sono i seguenti: 
      a) le societa' consortili che ottengono i diritti di uso  delle
radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in  tecnica
digitale  in   ambito   nazionale   possono   essere   esclusivamente
partecipate,  con  quote  paritetiche,  da   concessionari   per   la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'art.  3,  comma
12, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS  dell'Agcom,
che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attivita' di  fornitore  di
programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle  societa'  consortili
devono partecipare almeno il 40 per cento delle  emittenti.  In  ogni
caso, e' garantita alle emittenti  autorizzate  alla  diffusione  dei
programmi radiofonici nazionali ai sensi  della  predetta  normativa,
che  non  partecipano   al   capitale   delle   societa'   consortili
assegnatarie  del  diritto  di  uso  delle  frequenze,  la  capacita'
necessaria  ad  irradiare  i  propri  programmi,   con   parita'   di
trattamento rispetto  alle  emittenti  che  partecipano  al  capitale
sociale. Ciascuna emittente puo' partecipare al capitale  sociale  di
una sola societa' consortile; 
      b) le societa' consortili che ottengono i diritti di uso  delle
radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in  tecnica
digitale in ambito locale possono essere partecipate  esclusivamente,
con  quote  paritetiche  e  nel  rispetto  del   principio   di   non
discriminazione, da concessionari per la  radiodiffusione  sonora  in
ambito locale, di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento  allegato
alla  delibera  n.  664/09CONS   dell'Agcom,   che   hanno   ottenuto
l'autorizzazione  per   l'attivita'   di   fornitore   di   programmi
radiofonici in tecnica  digitale.  Alle  societa'  consortili  devono
partecipare almeno il 30 per  cento  delle  emittenti  legittimamente
esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso,  e'  garantita
alle emittenti autorizzate alla diffusione  dei  programmi  ai  sensi
della predetta normativa,  che  non  partecipano  al  capitale  delle
societa' consortili assegnatarie del diritto di uso delle  frequenze,
la capacita' necessaria ad irradiare i propri programmi, con  parita'
di trattamento rispetto alle emittenti che  partecipano  al  capitale
sociale,  compatibilmente  con   la   disponibilita'   di   capacita'
trasmissiva.  Per  ogni  bacino  o  sub  bacino  di  utenza  ciascuna
emittente puo' partecipare al capitale sociale di una  sola  societa'
consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei
soggetti  autorizzati  all'attivita'  di   fornitore   di   programmi
radiofonici in ambito locale, ai sensi dell'art.  3,  comma  14,  del
regolamento allegato alla  delibera  n.  664/09CONS  dell'Agcom,  sia
inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori
di rete locali, la percentuale del 30 per cento puo' essere  ridotta.
ovvero  conseguita  attraverso  fusioni  o   accordi   tra   societa'
consortili  locali,   ferma   restando   l'unitarieta'   del   titolo
abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze. 
    La concessionaria del servizio  pubblico  radiotelevisivo  (RAI),
come previsto dall'art. 13 del regolamento allegato alla delibera  n.
664/09CONS dell'Agcom, avra' riservato un blocco  di  diffusione  con
cui assolvere gli obblighi di  copertura  e  fornitura  del  servizio
pubblico radiofonico previsti dal Testo  unico  e  dal  contratto  di
servizio. 
    Le societa' consortili dovranno formulare, nell'istanza volta  ad
ottenere i diritti d'uso, la propria manifestazione di interesse  con
riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo  comparto
(locale  o  nazionale)  dalla  delibera  n.  383/13/CONS  dell'Agcom,
indicando   il   relativo   ordine   di   priorita',   allegando   la
documentazione  attestante  i  requisiti  richiesti  dal  regolamento
allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom. 
    La manifestazione di interesse non e' in  alcun  modo  vincolante
per l'amministrazione, che procedera' all'assegnazione dei blocchi di
frequenze tenendo  conto  dell'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande. 
    Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso  vanno
consegnate  presso  il   Ministero   dello   sviluppo   economico   -
Dipartimento delle comunicazioni,  viale  America,  201  -  DGSCER  -
Divisione IV, a mano presso la stanza n. A504  situata  al  5°  piano
dalle ore  10  alle  12,  tramite  raccomandata  a/r  o  al  seguente
indirizzo di Pec: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro il
termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente avviso. 
    Gli operatori di rete destinatari dei diritti d'uso sono tenuti a
rispettare quanto previsto dall'art. 14 della delibera n.  664/09CONS
dell'Agcom. 
    I soggetti che risultano assegnatari dei  diritti  di  uso  delle
frequenze per l'estensione del progetto pilota ai sensi del  presente
provvedimento, trascorsi centottanta  giorni  dal  conseguimento  del
titolo presentano,  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo,  al
Ministero dello sviluppo economico ed  all'Autorita',  una  relazione
sugli esiti dell'attivita'  svolta,  gli  obiettivi  raggiunti  e  le
criticita' rilevate.