DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2013 

Proroga, ai sensi dell'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, del termine di cui all'articolo  3-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. (13A07851) 
(GU n.231 del 2-10-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44
che stabilisce  che  in  caso  di  produzione  combinata  di  energie
elettrica  e  calore,  ai  combustibili  impiegati  si  applicano  le
aliquote  previste  per   la   produzione   di   energia   elettrica,
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati  con  apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di  concerto
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale,  alle  diverse
tipologie d'impianto e anche alla normativa  europea  in  materia  di
alto rendimento, con una rideterminazione su base quinquennale  entro
il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento; 
  Visto l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44
che prevede che fino al 31 dicembre 2012 si applichino i coefficienti
individuati dall'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti nella  misura  del
12%; 
  Visto l'articolo 1, comma 388, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, con cui il termine del 31 dicembre 2012 sopra indicato e'  stato
prorogato al 30 giugno 2013; 
  Visto l'articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che prevede che con uno piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31
dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a
393; 
  Considerata la necessita' di effettuare ulteriori  approfondimenti,
di natura fiscale, connessi alla adozione del decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e
finanze di cui al citato articolo 3-bis,  al  fine  di  garantire  la
tutela degli interessi erariali; 
  Vista la nota n. 13013 del  25  giugno  2013  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
per la determinazione della tassazione  applicabile  ai  combustibili
impiegati    negli    impianti     cogenerativi     che     producono
contemporaneamente energia  elettrica  e  calore  per  riscaldamento,
previsto dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 luglio 2013 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei ministri         
                                                    Letta             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 207