MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2013 

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  dei   vini   «Soave   Superiore».
(13A08918) 
(GU n.265 del 12-11-2013)

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
                             della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare del D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre  2012,  con  il  quale  e'
stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010; 
  Visto il Decreto Ministeriale 29 ottobre  2001,  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine   Controllata   e
Garantita dei  vini  "Soave  Superiore"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti  con  i  quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sulla
G.U. n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf  -  Sezione
Qualita' e Sicurezza Vini DOP e IGP, concernente  l'approvazione  dei
disciplinari di produzione dei vini DOP  e  IGP  consolidati  con  le
modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione  degli
elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai  fini
dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi  compreso  il
disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico  della  DOP
"Soave Superiore"; 
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2013, pubblicato  sul  sito
internet del Mipaaf - Sezione Qualita' e Sicurezza Vini  DOP  e  IGP,
con  il  quale  e'  stata  tra  l'altro  apportata   una   correzione
all'articolo  2  del  disciplinare  di  produzione  e  del   relativo
fascicolo  tecnico  della  DOP  "Soave   Superiore",   inviato   alla
Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e  3  ,
del Regolamento (CE) N. 1234/2007; 
  Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
datata  21  settembre  2012,   intesa   ad   ottenere   la   modifica
dell'articolo  8  del  disciplinare  di   produzione   dei   vini   a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Soave  Superiore",
al fine di consentire per le bottiglie di vetro fino a 3 litri i vari
tipi di chiusura ammessi dalla vigente normativa  tranne  che  per  i
vini designabili con l'indicazione delle sottozone per i  quali  sono
previsti i limiti dal punto 4 lettera b dell'articolo 15 del  decreto
3 agosto 2012, presentata  a  questo  Ministero  nel  rispetto  della
procedura di cui all'articolo  6  del  D.M.  16  dicembre  2010,  con
particolare riguardo alla  pubblicazione  nel  B.U.R.  della  Regione
Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo  di  cui  all'articolo  118
quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007  e
che pertanto  per  l'esame  della  stessa  richiesta  si  applica  la
procedura semplificata di  cui  al  citato  D.M.  16  dicembre  2010,
articolo 10, comma 6, ovvero di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 118 octodecies,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  modifica  dell'articolo  8  del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita dei vini "Soave Superiore"  in  conformita'  alla  citata
proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP "Soave Superiore", cosi' come approvato con il  citato  D.M.
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del  fascicolo  tecnico  inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi  2
e 3, del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  tramite  il  sistema  di
informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,  ai  sensi
dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  Denominazione  di  Origine
Controllata e Garantita dei vini "Soave Superiore",  consolidato  con
le modifiche introdotte per  conformare  lo  stesso  alla  previsione
degli elementi di cui  all'articolo  118  quater,  paragrafo  2,  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007,  cosi'  come  approvato  con  il  D.M.
30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12  luglio  2013
richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti
con il seguente testo: 
  "I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionali fino a litri 3, con  abbigliamento  consono  al
loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca". 
  "E' altresi' consentito per la chiusura dei  contenitori  del  vino
"Soave Superiore" senza alcuna indicazione  e/o  menzione  aggiuntiva
l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo  di
vetro". 
  2.  La  modifica  al  disciplinare  consolidato  della  DOP  "Soave
Superiore", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito  internet  del
Ministero   e   comunicata   alla   Commissione   U.E.,    ai    fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi
2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle
procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito