ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2013 

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione  da
dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2014 ai  fini
della determinazione del contributo di  vigilanza  sull'attivita'  di
assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 11). (13A08953) 
(GU n.265 del 12-11-2013)

 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente
il Codice delle Assicurazioni Private, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto in particolare l'articolo 335, comma 2,  del  citato  decreto
legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede  che  il
contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione,  dovuto  dalle  imprese  di   assicurazione   e   di
riassicurazione con sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica,
nonche'  dalle  sedi  secondarie  di  imprese  di   assicurazione   e
riassicurazione  extracomunitarie  stabilite  nel  territorio   della
Repubblica e' commisurato ad un importo  non  superiore  al  due  per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri  di  gestione  calcolata
dall'ISVAP mediante apposita elaborazione  dei  dati  risultanti  dai
bilanci dell'esercizio precedente; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai  cittadini,  istitutivo  dell'IVASS  ed,  in  particolare,
l'art. 13; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio
2012 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e'
stata pari al 5,1%; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
l'esercizio 2014 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai
premi incassati e' fissata nella misura del 5,1% dei predetti premi. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nel bollettino e reso disponibile sul sito
internet dell'Autorita'. 
    Roma, 31 ottobre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Rossi