Fondo sanitario nazionale 2010 - ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 47/2013). (13A08961)(GU n.266 del 13-11-2013)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e
integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di
provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul
Fondo Sanitario Nazionale;
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di
cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento
al tasso di inflazione programmato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della
disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente
alle Regioni e Province autonome;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art.
32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di
Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli
Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che
all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della
regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836
stabilisce che la regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (G.U. n. 223 del
24 settembre 2011), e in particolare il punto 2.9 del deliberato che,
nel ripartire le disponibilita' del Fondo Sanitario Nazionale
relative all'anno 2010, dispone l'accantonamento della somma di
3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal
morbo di Hansen e loro familiari;
Vista la nota del Ministro della salute del 10 luglio 2013, n.
17928, con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto tra le
Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse
vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti dal morbo di Hansen e
ai loro familiari a carico a valere sulle disponibilita' del Fondo
Sanitario Nazionale per l'anno 2010;
Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute
viene precisato che la regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non
aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima
Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita
nella seduta dell'11 aprile 2013, (Rep. atti n. 75/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art.
3, pubblicata in G.U. n. 122/2012), da cui e' emerso che le risorse
effettivamente erogate alle Regioni, a titolo di rimborso, per il
finanziamento di sussidi economici ai soggetti affetti dal morbo di
Hansen e ai loro familiari, risultano sistematicamente inferiori a
quelle allo scopo accantonate e ritenuta pertanto opportuna, in
occasione di futuri riparti, una revisione degli importi accantonati;
Vista la odierna nota n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del
Comitato, contenente le osservazioni riportate nella presente
delibera;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo Sanitario Nazionale per
l'anno 2010 vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei
soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico,
pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto
ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.509.964,88 euro a
fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di
compartecipazione a carico della medesima Regione Siciliana pari a
156.108,32 euro.
2. La somma di 2.040.035,12 euro - risultante dalla differenza tra
le disponibilita' di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e
le risorse assegnate con la presente delibera pari a 1.509.964,88
euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non puo'
essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle
Regioni.
3. Il predetto importo di 1.509.964,88 euro e' ripartito tra le
Regioni di cui al precedente punto 1 secondo quanto indicato nella
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 19 luglio 2013
Il Presidente: Letta
Il segretario delegato: Girlanda
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 12