AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Panoxil». (13A09328) 
(GU n.274 del 22-11-2013 - Suppl. Ordinario n. 80)

 
      Estratto determinazione V & A n. 1920 del 6 novembre 2013 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   numero   AIC   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Panoxyl,  nella
forme e confezioni: "4% crema" tubo PE/EVOH/PE da  5  g,  "4%  crema"
tubo PE/EVOH/PE da 15 g, "4% crema" tubo PE/EVOH/PE da  30  g  e  "4%
crema" tubo PE/EVOH/PE da 50 g e "4%  crema"  tubo  Al  da  50  g  in
aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare  AIC:  Stiefel  Laboratories  (Ireland)  Ltd,  Finisklin
Business Park - Sligo - Irlanda. 
    Confezioni: 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 5 g - AIC n. 032055055  (in  base
10) 0YL7SH (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 15 g - AIC n. 032055067 (in  base
10) 0YL7SV (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 30 g - AIC n. 032055079 (in  base
10) 0YL7T7 (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 50 g - AIC n. 032055081 (in  base
10) 0YL7T9 (in base 32); 
      4% crema" Tubo Al da 50 g -  AIC  n.  032055042  (in  base  10)
0YL7S2 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Composizione: 100 g di crema contengono: 
        principio attivo: benzoil perossido 4.0% p/p 
 
           Rettifica del decreto A.I.C./U.A.C. n. 260/1998 
 
    E' autorizzata la rettifica del decreto A.I.C./U.A.C. n. 260  del
8/10/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  n.
248 del 23/10/1998, con il quale e' stata autorizzata l'immissione in
commercio del medicinale Panoxyl "crema 4%" tubo da 40 g  n.  di  AIC
032055028 (in base 10) 0YL7RN (in base 32) e "crema 4%" tubo da  6  g
032055030 (in base 10),  0YL7RQ  (in  base  32);  relativamente  alla
descrizione delle confezioni: 
da 
    "crema 4% tubo da 40 g" e "crema 4% tubo da 6 g" 
a 
    "4% crema" Tubo Al da 40 g e "4% crema" Tubo Al da 6 g. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 5 g - AIC n. 032055055  (in  base
10) 0YL7SH (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 15 g - AIC n. 032055067 (in  base
10) 0YL7SV (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 30 g - AIC n. 032055079 (in  base
10) 0YL7T7 (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 50 g - AIC n. 032055081 (in  base
10 ) 0YL7T9 (in base 32); 
      "4% crema" Tubo Al da 50 g - AIC  n.  032055042  (in  base  10)
0YL7S2 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 5 g - AIC n. 032055055  (in  base
10) 0YL7SH (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 15 g - AIC n. 032055067 (in  base
10) 0YL7SV (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 30 g - AIC n. 032055079 (in  base
10 ) 0YL7T7 (in base 32); 
      "4% crema" Tubo PE/EVOH/PE da 50 g - AIC n. 032055081 (in  base
10 ) 0YL7T9 (in base 32); 
      4% crema" Tubo Al da 50 g -  AIC  n.  032055042  (in  base  10)
0YL7S2 (in base 32). 
    OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.