Iscrizione di varieta' di cereali a paglia al relativo registro nazionale. (13A09795)(GU n.285 del 5-12-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n.
1096;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2013, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Considerato concluso il procedimento per l'iscrizione delle
varieta' al registro nazionale in seguito all'invio della quietanza
attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori
di nuove varieta' vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie
all'accertamento degli specifici requisiti varietali;
Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varieta', le
cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:
Frumento tenero
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2013
Il direttore generale: Cacopardi