MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2013 

Iscrizione di varieta' di  cereali  a  paglia  al  relativo  registro
nazionale. (13A09795) 
(GU n.285 del 5-12-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 
  1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel  rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Considerato  concluso  il  procedimento  per   l'iscrizione   delle
varieta' al registro nazionale in seguito all'invio  della  quietanza
attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai  costitutori
di nuove varieta' vegetali per l'esecuzione  delle  prove  necessarie
all'accertamento degli specifici requisiti varietali; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate  varieta',  le
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                           Frumento tenero 
 
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi