N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2012
Ordinanza del 20 settembre 2012 emessa dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile promosso da INPS c/ K.S.. Straniero - Pensioni ex art. 8 legge 10 febbraio 1962, n. 66 e indennita' di accompagnamento ex art. 3, comma 1, legge 21 novembre 1988, n. 508 - Condizione - Possesso della carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - Lesione di diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza - Lesione di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Violazione del diritto alla salute - Lesione delle garanzie previdenziali ed assistenziali - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in combinato disposto con l'art. 9, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. - Costituzione, artt. 2, 3 e 10, primo comma, 32, 38 e 117, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e liberta' fondamentali, art. 1.(GU n.5 del 30-1-2013 )
LA CORTE DI APPELLO Nella causa di appello iscritta al n. 581/2010 del Ruolo Generale, promossa da: INPS Avv. Lamanna, appellante contro K.S. Avv. Sottana appellato avente per oggetto: cieco ventesimista, pensione ed indennita' speciale all'udienza collegiale ha letto la seguente Ordinanza K. S., di nazionalita' pakistana, con ricorso al Tribunale di Reggio Emilia quale Giudice del lavoro, ha dedotto di essere cieco civile con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi. Ha ricordato che la domanda amministrativa volta ad ottenere la corresponsione delle prestazioni assistenziali dovute (pensione ex art. 8 legge 10 febbraio 1962 n. 66 e speciale indennita' ex art. 3, comma 1° legge 21 novembre 1988 n. 508) era stata respinta perche' non in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 80, comma 19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. Ha contestato la infondatezza di tale decisione chiedendo la condanna di INPS alla erogazione delle predette prestazioni. Il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 103/2010 ha accolto integralmente tale domanda a fare tempo dal 1° maggio 2009. Ha ritenuto esistenti, sulla base della documentazione prodotta ed acquisita in corso di causa, tutti i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento di tali prestazioni. Quanto al disposto dell'art. 80, comma 19° della legge n. 388 del 2000, ha richiamato quanto stabilito dalla Corte Cost.le con la sentenza n. 306/2008 e sulla base di quanto statuito in tale decisione (sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa da quella oggetto di causa) ha ritenuto che il prec. art. 80, 19° comma deve rimanere inapplicato sia con riferimento all'operata distinzione tra permesso e carta di soggiorno, sia con riferimento ai richiesti requisiti reddituali, ove il soggiorno dello straniero nello Stato sia accertato di non breve durata, come era nel caso in esame. Ha proposto appello INPS lamentando una erronea applicazione da parte del Giudice di primo grado della predetta sentenza della Corte costituzionale. Si e' costituito il ricorrente/appellato che ha concluso per il rigetto dell'appello proposto da INPS siccome infondato. Tutto cio' premesso, questa Corte di Appello osserva quanto segue. La sentenza di primo grado, per accogliere la domanda del ricorrente/appellato, ha sostanzialmente disapplicato il disposto dell'art. 80, 19° comma legge n. 388/2000. Senonche' non e' dato comprendere le ragioni di tale decisione (anche perche' sul punto non motivata), in particolare modo non e' dato comprendere come la decisione della Corte Cost.le con la sentenza n. 306/2008 (e la stessa osservazione vale per le successive decisioni della Corte costituzionale - n. 11/2009 neppure prese in esame nella decisione impugnata; n. 187/2010 e n. 329/2011) possa giustificare la "non applicazione" della normativa sopra ricordata, anche considerando che - pur nella evidente analogia sostanziale del caso oggetto di giudizio - la sentenza della Corte Cost.le n. 306/2006 ha, comunque, avuto per oggetto una normativa diversa da quella applicabile al caso in esame. E la stessa osservazione bene puo' essere fatta per le successive sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate. Senonche' tali decisioni (con specifico riferimento a quelle n. 306/2008 e n. 11/2009, che hanno avuto per oggetto contenziosi sostanzialmente analoghi a quello in esame) giustificano la proposizione di una nuova questione di legittimita' costituzionale della predetta normativa di cui all'art. 80, comma 19 legge 23 dicembre 2000 n. 388 (e dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1° legge 30 luglio 2002 n. 189, poi sostituito dall'art. 1, comma 1° d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3) in correlazione con la predetta normativa. Appare, infatti, manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennita' di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio che richiede, per il suo rilascio, la titolarita' di un reddito, con conseguente incidenza negativa di tale irragionevolezza sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lievi importanza, con conseguente contrasto non solo con l'art. 3 Cost. ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost. tenuto conto che quella alla salute e' un diritto fondamentale della persona. A cio' deve aggiungersi che risulta essere violato anche l'art. 10, primo comma, Cost. dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla appartenenza a determinate entita' politiche, vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazione per il godimento dei diritti fondamentali della persona (v. espressamente la prec. Corte Cost.le n. 306/2008). Le considerazioni di cui sopra sussistono a maggiore ragione per la domanda del ricorrente/appellato volta ad ottenere anche la sopra ricordata pensione atteso che mentre per la erogazione della predetta indennita' di accompagnamento non viene in rilievo alcuno la condizione reddituale del ricorrente/appellato, viceversa il diritto a percepire la pure richiesta pensione e' precluso dalla titolarita' di un reddito oltre un determinato limite con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione ad possesso, da parte del ricorrente/appellato, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito rende ancora piu' evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame (v. espressamente Corte Cost.le n. 11/2009). Si puo' ravvisare anche una violazione dell'art. 117, 1° comma Costituzione in relazione all'art. 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'art. 1 del protocollo della Convenzione stessa, adottata a Parigi in data 20 marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e cio' sulla base delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 187/2010 dovendosi ritenere che le prestazioni assistenziali in esame sono destinate a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona, ovvero a costituire un diritto fondamentale perche' garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto (v. espressamente Cass. n. 10335/2010 che ribadisco come la prestazione ex art. 8 legge n. 66/1962 sia propria subordinata ad uno stato di bisogno del soggetto come attestato dalla necessita' che lo stesso sia titolare di redditi di importo inferiore al limite legale, con osservazione che a maggiore ragione sembra valere per la prestazione di cui all'art. 3, comma 1° legge n. 508/1998 la cui erogazione e' svincolata da ogni requisito reddituale), con la conseguenza che un qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri (come il ricorrente/appellato) regolarmente soggiornanti, fondato su requisiti diversi dalle condizioni oggettive, viola il principio di non discriminazione di cui al prec. art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non potendo - nel contempo - procedersi ad una disapplicazione della norma interna (come fatto dal Giudice di primo grado) e cio' sulla base di quanto statuito sempre dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini della decisione atteso che - come ha appurato la sentenza di primo grado, con decisione che non ha formato oggetto di censura alcuna da parte della difesa di INPS - il ricorrente/appellato e' in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni sopra ricordate, ostando all'accoglimento della sua domanda solo ed unicamente il disposto del prec. art. 80, comma 19° legge n. 388 del 2000,
P.Q.M. Visto l'art. 1 legge Cost. n. 1/1948 r n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 9, comma 1° D.lgs. 25 luglio 1988 n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1° legge 30 luglio 2002 n. 189, poi sostituito dall'art. 1, comma 1° d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, in correlazione con l'art. 8 legge 10 febbraio 1962 n. 66 ed in correlazione con l'art. 3, comma 1° legge 21 novembre 1988 n. 508 per violazione degli artt. 2-3-10, primo comma, 32, 38 e 117, 1° comma Costituzione. Sospende il giudizio in corso n. 581/2010 RG. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri a cura della Cancelleria, sede. Dispone che sia, altresi', comunicata, sempre a cura della Cancelleria, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Bologna, 20 settembre 2012 Il Presidente estensore: Brusati