MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1982 

Rideterminazione dell'indennita' di trasferta e di  altre  indennita'
ad essa connesse, per il personale  ferroviario,  in  relazione  agii
indici rilevati  per  la  maggiorazione  dell'indennita'  integrativa
speciale. (1457Q002) 
(GU n.138 del 21-5-1982)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8, ed  il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16  settembre  1977,   n.   1206,   e   successive
modificazioni  sul   trattamento   economico   di   missione   e   di
trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato; 
Visto  che  dette  norme  prevedono,  tra  l'altro,  la  facolta'  di
rideterminare annualmente le misure dell'indennita' di trasferta e di
altre indennita', nel limite del 12  per  cento  di  quelle  in  atto
nell'anno precedente,  in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge  27  maggio  1959,  n.  324  e  successive
modificazioni; 
Visto il decreto  ministeriale  9  febbraio  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile 1981,  con  il
quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio
1981, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita'
ad essa connesse; 
Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennita'
a decorrere dal 1° gennaio 1982 occorre prendere in considerazione la
variazione percentuale intervenuta tra gli anni  1981  e  1980  degli
indici del costo della vita valevoli  ai  fini  della  determinazione
delle  variazioni  dell'indennita'   di   contingenza   nei   settori
dell'industria e del commercio presi  a  base  per  la  maggiorazione
dell'indennita' integrativa speciale; 
Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 30  gennaio
1982, n.  2699,  dalla  quale  risulta  che  la  suddetta  variazione
percentuale e' stata del 18;37 per cento; 
Ritenuto opportuno procedere all'aumento  delle  misure  delle  sopra
indicate indennita' nel previsto limite del 10  per  cento,  operando
gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
A  decorrere  dal  1°  gennaio  1982  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta  e  delle  altre   indennita'   ad   essa   connesse   sono
rideterminate come segue: 
a) l'indennita' di trasferta di cui  all'art.  2  delle  disposizioni
sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio  1970,
n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo della  legge
9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto A), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) e' elevata: 
da L. 1.300 a L. 1.430; 
da L. 1.090 a L. 1.200; 
da L. 920 a L. 1.020; 
da L. 680 a L. 750; 
b)   le   indennita'   sostitutive   dell'indennita'   di    missione
rideterminate  in  correlazione  con  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta  stabilite  al  punto  A)  dell'art.  1  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 settembre  1977,  n.  1206,  ai  sensi
degli articoli 41,  48  e  59  delle  disposizioni  sulle  competenze
accessorie approvate  con  la  legge  11  febbraio  1970,  n.  34,  e
successive  modificazioni  (art.  1,  punto  B),  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), gia' elevate
con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate  di
un ulteriore 10 per cento; 
c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art.  52,  lettera
B), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate  con  la
legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive  modificazioni  (art.  1,
punto C), del decreto del Presidente della  Repubblica  16  settembre
1977, n. 1206 e art. 11 della  legge  1.  agosto  1978,  n.  448)  e'
elevato: 
da L. 790 a L. 870; 
da L. 580 a L. 640. 
Il presente decreto sara' comunicato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
Roma, addi' 6 febbraio 1982 
 
 
                                               Il Ministro: Andreatta 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1982 
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 114