MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2014 

Costituzione  di  fondi  comuni  di  investimento   immobiliare   cui
conferire  o  trasferire  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non
utilizzati per finalita' istituzionali e diritti  reali  immobiliari,
nonche' conferire o trasferire anche l'intero patrimonio  immobiliare
da  reddito  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale.
(14A02230) 
(GU n.65 del 19-3-2014)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  sue
successive  modificazioni,  recante  disposizioni   in   materia   di
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito  «art.
33»); 
  Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la
societa' di gestione  del  risparmio  di  cui  al  comma  1,  con  le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410 (di seguito «decreto legge n. 351/2001»), la costituzione di  uno
o piu' fondi  comuni  d'investimento  immobiliare  cui  trasferire  o
conferire immobili di  proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari, e che  ai
predetti fondi  possono,  tra  gli  altri,  apportare  beni  anche  i
soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici; 
  Visto il comma 7 dell'art. 33 che prevede che  agli  apporti  e  ai
trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo  articolo  si
applicano, tra l'altro, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge  n.  351
del 2001, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
2001, n. 410, nonche' l'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 351/2001
che prevede, quale modalita'  di  promozione  della  costituzione  di
fondi comuni  di  investimento  immobiliare  da  parte  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  l'emanazione  di  uno  o  piu'  suoi
decreti da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  con  i  quali,  tra
l'altro, sono individuati i beni immobili oggetto di  conferimento  o
di trasferimento ai predetti fondi; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria ed  in  particolare  il  titolo  III,  capo  II,  recante
disposizioni in materia di fondi comuni di investimento; 
  Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228,
recante norme per la determinazione dei criteri generali  cui  devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento e, in particolare, i
suoi articoli 12, 12-bis e 13 concernenti  la  disciplina  dei  fondi
chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico; 
  Visto l'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente
le modalita' per la istituzione di fondi immobiliari con  apporto  di
beni immobili o di diritti reali su immobili da parte dello Stato, di
enti previdenziali pubblici,  di  regioni,  di  enti  locali  e  loro
consorzi,  nonche'   di   societa'   interamente   possedute,   anche
indirettamente, dagli stessi soggetti; 
  Visto l'art. 8, comma 2, lettera c)  del  decreto  legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135 il quale stabilisce che l'Istituto Nazionale della  Previdenza
Sociale «dovra' prevedere il conferimento al  fondo  di  investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla  completa  dismissione
del  patrimonio  nel  rispetto  dei  vincoli   di   legge   ad   esso
applicabili»; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ed  in
particolare il comma 15, il quale stabilisce,  tra  l'altro,  che  le
operazioni di utilizzo, da parte degli enti pubblici  e  privati  che
gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, delle somme
rivenienti dall'alienazione delle quote di  fondi  immobiliari,  sono
subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi  strutturali  di
finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al
citato comma 8-ter dell'art. 33, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze si avvale della Societa'  Investimenti  Immobiliari  Italiani
Societa' di Gestione del Risparmio per azioni  (di  seguito  «InvImIt
SGR S.p.A.»), costituita, ai sensi del  comma  1  dell'art.  33,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  19  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  30
maggio 2013, n. 125, ed autorizzata alla prestazione del servizio  di
gestione collettiva del risparmio, di cui  all'art.  34  del  decreto
legislativo del 24 febbraio 1998,  n.  58,  con  provvedimento  della
Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013; 
  Vista la nota dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,
prot. 0012283  del  19  luglio  2013,  con  la  quale  l'Istituto  ha
rappresentato al Ministero dell'economia e delle  finanze  di  essere
pronto ad avviare, d' intesa con i Ministeri vigilanti,  il  processo
di valorizzazione e dismissione dell'intero patrimonio immobiliare da
reddito,   con   cio'   intendendosi   tutti   i    beni    immobili,
indipendentemente dalla destinazione, inclusa quella agricola, con la
sola esclusione degli immobili strumentali; 
  Vista la nota prot. n. 29/0000565/L del 29  gennaio  2014,  con  la
quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato
il proprio nulla osta in merito all'operazione  di  valorizzazione  e
dismissione del patrimonio immobiliare del citato Istituto; 
  Considerata l'opportunita' di procedere alla costituzione di uno  o
piu' fondi comuni di investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso  cui
conferire  o  trasferire  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non
utilizzati  per  finalita'  istituzionali   nonche'   diritti   reali
immobiliari e, in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma
2, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  conferire  o
trasferire  beni  costituenti  l'intero  patrimonio  da  reddito   di
proprieta' del predetto Istituto, quale ente  pubblico  previdenziale
rientrante nel novero di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33  per
come richiamato dal comma 8-ter del medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' avviata la procedura di costituzione  di  uno  o  piu'  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 33,  comma  8-ter,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, cui conferire  o  trasferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato non utilizzati  per  finalita'  istituzionali  e  diritti
reali immobiliari, nonche'  conferire  o  trasferire  anche  l'intero
patrimonio  immobiliare  da  reddito  dell'Istituto  Nazionale  della
Previdenza Sociale. 
  2.  Le  modalita'  di  costituzione   e   di   partecipazione,   le
caratteristiche dei  fondi,  riguardanti  il  patrimonio  immobiliare
dell'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale,  le  modalita'  di
sottoscrizione delle quote da effettuarsi nel rispetto dei  saldi  di
finanza pubblica, le caratteristiche delle quote emesse a fronte  dei
conferimenti ovvero dei trasferimenti e le procedure di  collocamento
di  tali  quote  saranno  successivamente  definite  in  accordo  tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e InvImIt SGR S.p.A.. 
  3. InvImIt SGR S.p.A., anche ai sensi del comma  8-ter  del  citato
art. 33: a) assiste i soggetti apportanti, con oneri a condizioni  di
mercato e  a  loro  carico  in  proporzione  al  valore  di  apporto,
nell'individuazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari da
conferire  o  trasferire,  e  in   ogni   attivita'   relativa   alla
costituzione dei fondi di cui al presente decreto; b)  gestisce,  con
oneri a condizioni di  mercato,  i  fondi  costituiti  ai  sensi  del
presente decreto; c) provvede alla selezione delle parti  terze,  ivi
inclusi eventuali soggetti cui affidare l'attivita'  di  collocamento
delle quote  emesse.  Le  disponibilita'  liquide  provenienti  dalla
vendita delle quote dei fondi comuni di investimento  immobiliare  di
cui al presente decreto  sono  utilizzate  in  conformita'  al  piano
triennale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e sue successive disposizioni attuative. 
  4. Con  successivi  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e, ove necessario, di concerto con altri Ministri competenti,
su proposta motivata  di  InvImIt  SGR  S.p.A.,  tenuto  conto  delle
attivita' di cui  al  precedente  comma  3  lettere  a)  e  c),  sono
individuati, con gli effetti  previsti  dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 351/2001, gli immobili e i diritti reali immobiliari
oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui  al  presente
decreto. 
  5. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  secondo
la normativa vigente. 
    Roma, 5 febbraio 2014 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze n. 752