MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 marzo 2014 

Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in  materia  di  identificazione
sanitaria degli equidi. (14A02916) 
(GU n.84 del 10-4-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n. 243 «Regolamento recante  attuazione  della  direttiva  90/426/CEE
relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi  terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare e in particolare  l'articolo  18  relativo  alla
rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da essi derivati; 
  Visto l'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno  2003,  n.
147 convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2003,  n.
200, che stabilisce che «sulla base delle linee guida e dei  principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali,  l'UNIRE
organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN)  di  cui  all'articolo  15  del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per  razza,
tipologia  d'uso  e  diffusione   territoriale,   avvalendosi   anche
dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici,  per  raccogliere  i
dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante»; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  504/2008  della  Commissione  del  6
giugno  2008  recante  attuazione  delle   direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE  del  Consiglio  «per  quanto   riguarda   i   metodi   di
identificazione degli equidi»; 
  Visto il decreto legislativo  16  febbraio  2011,  n.  29,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e  90/427/CEE
sui  metodi  di  identificazione  degli  equidi,   nonche'   gestione
dell'anagrafe  da  parte  dell'UNIRE»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007,  recante
«Modifica  dell'allegato  IV  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,  "Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
ed alla registrazione  degli  animali"»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2009  recante:  «Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli  equidi  da  parte
dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge  1°  agosto  2003  n.  200)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  26  settembre  2011  recante  «Approvazione  del   manuale
operativo per la gestione  dell'anagrafe  degli  equidi»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.; 
  Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della  salute
1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria  degli  equidi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2013, n. 85; 
  Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animale con la possibilita'  di  essere  sottoposti  a
maltrattamenti; 
  Considerato che continua a sussistere la necessita' e l'urgenza  di
rendere disponibili ai  servizi  veterinari  tutti  i  dati  relativi
all'anagrafe degli equidi, al fine di assicurare una piu' adeguata ed
efficace attivita' di epidemiosorveglianza, di tutela della sanita' e
del benessere degli equidi nonche' dei  connessi  aspetti  di  salute
pubblica e di sicurezza alimentare; 
  Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta
del 17 dicembre 2013 ha approvato un disegno di  legge  recante,  tra
l'altro, la disciplina organica dell'anagrafe degli equidi; 
  Ritenuto, per quanto sopra  e  nelle  more  della  conclusione  del
predetto iter legislativo, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza 1°
marzo 2013 di ulteriori 12 mesi; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
1° marzo 2013 e' prorogato di ulteriori 12 mesi decorrenti dal giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
      Roma, 19 marzo 2014 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte di conti il 27 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 760