MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2014 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di
Origine  Controllata  e  Garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui».
(14A05508) 
(GU n.165 del 18-7-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1996 con il quale e'  stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita  dei
vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; 
  Vista la domanda presentata per il tramite della regione  Piemonte,
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  d.m.  7  novembre
2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della  regione
medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa
domanda, su istanza del Consorzio  tutela  vini  d'Acqui,  intesa  ad
ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di  produzione  dei
vini a Denominazione di Origine  Controllata  «Brachetto  d'Acqui»  o
«Acqui», relativamente  all'utilizzo  anche  dei  mosti  parzialmente
fermentati per le partite di vino destinate alla spumantizzazione  ed
alle condizioni di affinamento in bottiglia dei vini,  nonche'  dell'
art. 8, relativamente all'esclusione dell'utilizzo di alcuni tipi  di
chiusure  sia  per  la  tipologia  spumante  che  per  la   tipologia
tranquillo; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole  della  regione  Piemonte  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 giugno 2014; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica degli articoli 5 e 8  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» in conformita' alla  citata
proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» cosi' come  approvato  con  il
citato d.m. 30 novembre 2011, e di dover comunicare  la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine  Controllata  e  Garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o   «Acqui»
consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla
previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  paragrafo  2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il  d.m.
30.11.2011 richiamato in premessa,  e'  modificato  come  di  seguito
indicato: 
  all'art. 5, comma 9, la dicitura «mosti o vini» e'  sostituita  con
la dicitura «mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini»; 
  all'art. 5, di seguito al comma 9, e' inserito il seguente comma: 
      «Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  per  il
prodotto "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante, non puo'  avere  una
durata inferiore a mesi 1  compreso  il  periodo  di  affinamento  in
bottiglia.». 
    all'art. 8, il testo del comma 1 e' sostituito con il seguente: 
      «1 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante  deve  essere  immesso  al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente
normativa in materia. 
  E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
  tappo a corona; 
  tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
  tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore
a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
  Inoltre, e' vietato per tali tipologie l'uso del tappo  a  fungo  e
della gabbietta.». 
    all'art. 8, il testo del comma 3 e' sostituito con il seguente: 
      «3 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" tipologia spumante deve essere  immesso
al consumo nelle bottiglie  corrispondenti  ai  tipi  previsti  dalla
vigente normativa in materia. 
  E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
  tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
  tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore
a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
  Per bottiglie aventi una  capacita'  non  superiore  a  200  ml  e'
consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi  dalla
vigente normativa in materia.». 
  2. La modifica al disciplinare  consolidato  della  DOP  «Brachetto
d'Acqui» o «Acqui», di cui  al  comma  1,  sara'  inserita  sul  sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
- e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto