MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento  e  classificazione  di  alcuni  manufatti  esplodenti
(14A06528) 
(GU n.192 del 20-8-2014)

 
 
    Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011034/XVJ(53) del 6 agosto
2014, i manufatti esplodenti denominati: 
      «Iniziatore elettrico tipo 3850 Z01»; 
      «Iniziatore elettrico tipo 3850 Z02». 
    Sono  riconosciuti,  su  istanza  del  sig.  Salvatore   Spinosa,
titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del T.U.L.P.S. in nome
e per conto della «AVIO S.p.a.»  sita  in  Colleferro  (Rm)  -  Corso
Garibaldi n. 22 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma
2, lettera a) del  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  e
dell'art. 53 del testo unico delle leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  e
classificati nella  V  categoria  gruppo  «B»  dell'allegato  «A»  al
regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
    Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/010363/XVJ/CE/C  del  1°
agosto 2014, ai prodotti esplodenti, gia'  classificati  con  decreto
ministeriale n. 557/PAS.19404-XVJ/6/64 2004 CE(33)  del  18  febbraio
2010 e  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C  del  20
dicembre 2013, ai sensi dell'art. 19, comma  3  a),  del  decreto  19
settembre 2002, n.  272,  nella  I  categoria  dell'allegato  «A»  al
regolamento di esecuzione del  citato  testo  unico,  possono  essere
attribuite  ulteriori  denominazioni  commerciali,  come  di  seguito
descritto, in accordo ai supplementi, rilasciati dall'ente notificato
LOM (Spagna), dei certificati  «CE  del  Tipo»,  indicati  accanto  a
ciascun prodotto: 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da  caccia  PSB  1   oppure
G3000/34A», nuova denominazione alternativa «Polvere  da  caccia  PSB
1+»  -  Supplemento  n.  7  al  certificato  LOM  99EXP4048  -   data
supplemento 21 febbraio 2014; 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da  caccia  PSB  2   oppure
G3000/36A», nuova denominazione alternativa «Polvere  da  caccia  PSB
2+»  -  Supplemento  n.  7  al  certificato  LOM  99EXP4048  -   data
supplemento 21 febbraio 2014; 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da  caccia  PSB  3   oppure
G3000/32A», nuova denominazione alternativa «Polvere  da  caccia  PSB
3+»  -  Supplemento  n.  7  al  certificato  LOM  99EXP4048  -   data
supplemento 21 febbraio 2014; 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da  caccia  PSB  5   oppure
G2000/28A», nuova denominazione alternativa «Polvere  da  caccia  PSB
5+»  -  Supplemento  n.  7  al  certificato  LOM  99EXP4048  -   data
supplemento 21 febbraio 2014; 
      denominazione esplosivo «Polvere da caccia  PSB  2  SP»,  nuova
denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 2 SP+» - Supplemento
n. 7 al certificato LOM 99EXP4048  -  data  supplemento  21  febbraio
2014; 
      denominazione esplosivo «Polvere da  caccia  PSB  FINA»,  nuova
denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB FINA+» - Supplemento
n. 7 al certificato LOM 99EXP4048  -  data  supplemento  21  febbraio
2014; 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da   caccia   SSB»,   nuova
denominazione alternativa «Polvere da caccia SSB+» - Supplemento n. 7
al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014; 
      denominazione  esplosivo  «Polvere  da  caccia  PSB  6   oppure
G2000/24A», nuova denominazione alternativa «Polvere  da  caccia  PSB
6+»  -  Supplemento  n.  3  al  certificato  LOM  04EXP5015  -   data
supplemento 13 febbraio 2014. 
    Sull'imballaggio dei  manufatti  esplosivi  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S.,   nome   del   fabbricante,    elementi    identificativi
dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di  polizia,
provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64  2004  CE(33)  del  18
febbraio 2010 e n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del  20  dicembre  2013,
con i quali i  manufatti  in  argomento  sono  stati  classificati  e
indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 
    Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici,  sostituto  del
titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in  nome  e
per conto della Soc. UEE ITALIA S.p.a. con  sede  e  stabilimento  in
Aulla - via  Canalescuro  n.  9  -  Terrarossa  (Massa  Carrara),  ha
prodotto la sopraindicata  documentazione,  rilasciata  su  richiesta
della societa' Maxam Outdoors S.A., Av. Da del Partenon, 16  -  28042
(Madrid). 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/002014/XVJ/CE/C  del  1°
agosto  2014,  ai  manufatti  esplosivi  di  seguito  elencati,  gia'
classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a),  del  decreto
19  settembre   2002,   n.   272,   con   decreto   ministeriale   n.
557/PAS/E/012018/XVJ/CE/C del  12  novembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del  30  novembre  2013,
sono attribuite alternative denominazioni commerciali, in accordo  al
supplemento C1 del certificato «CE del Tipo» come appresso indicato: 
      denominazione  esplosivo  «G24»  (processo  Bi  -  Vis),  nuova
denominazione alternativa «CH6/24 NS» - Supplemento C1 al certificato
INERIS n. 0080.EXP.11.0008  -  data  supplemento  certificato  C1  20
novembre 2013; 
      denominazione  esplosivo  «G28»  (processo  Bi  -  Vis)   nuova
denominazione alternativa «CH6/28 NS» - Supplemento C1 al certificato
INERIS n. 0080.EXP.11.0008  -  data  supplemento  certificato  C1  20
novembre 2013; 
      denominazione  esplosivo  «G32»  (processo  Bi  -  Vis)   nuova
denominazione alternativa «CH6/32 NS» - Supplemento C1 al certificato
INERIS n. 0080.EXP.11.0008  -  data  supplemento  certificato  C1  20
novembre 2013; 
      Denominazione  Esplosivo  «G36»  (processo  Bi  -  Vis)   nuova
denominazione alternativa «CH6/36 NS» - Supplemento C1 al certificato
INERIS n. 0080.EXP.11.0008  -  data  supplemento  certificato  C1  20
novembre 2013. 
    Sull'imballaggio dei  manufatti  esplosivi  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S.,   nome   del   fabbricante,    elementi    identificativi
dell'importatore o del produttore titolare delle licenze  di  polizia
ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 
    Per i citati esplosivi, il sig. Andreani  Andrea  titolare  della
licenza di deposito ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.,  in  nome  e  per
conto della «CHEDDITE S.r.l.», con sede amministrativa e stabilimento
siti in Livorno - loc. Salviano  -  via  del  Giaggiolo  n.  189,  ha
prodotto la sopraindicata  documentazione,  rilasciata  su  richiesta
della Nobel Sport 29590 Pont-de-Buis (Francia). 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011020/XVJ/CE/C  del  1°
agosto  2014,  il  manufatto  esplosivo  di  seguito   riportato   e'
classificato, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre  2002,  n.  272,  nella  categoria  dell'allegato  «A»   al
regolamento di esecuzione del citato testo  unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione accanto indicati: 
      denominazione  esplosivo  «ZE  330   (PC   02446)»   -   Numero
certificato BAM 0589.EXP.0420/14 - data certificato 13 maggio 2014  -
Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore o  del  produttore  titolare
delle licenze di polizia e  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel
maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano,  titolare  delle
licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n.
4, ha prodotto l'attestato «CE del  Tipo»  rilasciato  dall'organismo
notificato  «BAM»  su   richiesta   della   Nitrochemie   Wimmis   AG
Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da  tale  certificato  risulta
che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti  della
medesima societa' richiedente. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011021/XVJ/CE/C  del  1°
agosto  2014,  il  manufatto  esplosivo  di  seguito   riportato   e'
classificato, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre  2002,  n.  272,  nella  categoria  dell'allegato  "A"   al
Regolamento di esecuzione del citato testo  unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione accanto indicati: 
      denominazione   esplosivo   «12.7mm   EI-Kolumbus»   -   Numero
certificato BAM 0589.EXP.3137/11 - data certificato 5 gennaio 2012  -
Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore o  del  produttore  titolare
delle licenze di polizia e  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel
maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano,  titolare  delle
licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n.
4, ha prodotto l'attestato «CE del  Tipo»  rilasciato  dall'organismo
notificato  «BAM»  su   richiesta   della   Nitrochemie   Wimmis   AG
Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da  tale  certificato  risulta
che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti  della
medesima societa' richiedente. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011023/XVJ/CE/C  del  1°
agosto  2014,  il  manufatto  esplosivo  di  seguito   riportato   e'
classificato, ai sensi dell'art. 19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre  2002,  n.  272,  nella  categoria  dell'allegato  «A»   al
regolamento di esecuzione del citato testo  unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione accanto indicati: 
      denominazione esplosivo «EI Niesen 145 (P-Code 0242)» -  Numero
certificato BAM 0589.EXP.3912/04 - Data certificato 13 ottobre 2004 -
Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore o  del  produttore  titolare
delle licenze di polizia e  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel
maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano,  titolare  delle
licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
«Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n.
4, ha prodotto l'attestato «CE del  Tipo»  rilasciato  dall'organismo
notificato  «BAM»  su   richiesta   della   Nitrochemie   Wimmis   AG
Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da  tale  certificato  risulta
che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti  della
medesima societa' richiedente. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica.