Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 199). (14A08731)(GU n.262 del 11-11-2014)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, della sopra citata ordinanza n. 74/2013, con cui il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile e' stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la nota del 15 settembre 2014, con cui il predetto Direttore ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31 gennaio 2015, il termine di vigenza della contabilita' speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; Vista la nota del 23 settembre 2014 con cui il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso la relazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 74/2013; Considerato che il termine di mantenimento della predetta contabilita' speciale scade il 12 ottobre 2014; Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza della contabilita' speciale di cui trattasi, al fine assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle attivita' in corso; D'Intesa con la regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per consentire l'espletamento delle attivita' solutorie di competenza di cui in premessa, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013, e' autorizzato a mantenere aperta la contabilita' speciale n. 5266 al medesimo intestata, fino al 31 gennaio 2015. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 novembre 2014 Il capo del dipartimento Gabrielli