PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 novembre 2014 

Ulteriori  disposizioni   di   protezione   civile   finalizzate   al
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
dei gravi eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008.
(Ordinanza n. 199). (14A08731) 
(GU n.262 del 11-11-2014)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
16  gennaio  2009,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato   di
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province
di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744
del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 74 del 5 aprile 2013  recante:  «Ordinanza  di  protezione  civile
volta a favorire e regolare il subentro della Regione  Emilia-Romagna
nelle  attivita'  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena
il giorno 23 dicembre 2008.»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  5,  della  sopra  citata
ordinanza n. 74/2013, con cui il Direttore dell'Agenzia regionale  di
protezione  civile  e'  stato  autorizzato  a  provvedere,   per   il
completamento    degli    interventi    programmati    nel    periodo
dell'emergenza,  con  le  risorse  disponibili   sulla   contabilita'
speciale al medesimo intestata,  per  un  periodo  di  diciotto  mesi
decorrenti  dalla  pubblicazione  della  medesima   ordinanza   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Vista la nota del 15 settembre 2014, con cui il predetto  Direttore
ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31 gennaio 2015,
il termine di vigenza della contabilita' speciale  sopra  citata,  al
fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; 
  Vista  la  nota  del  23  settembre  2014  con  cui  il   Direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile ha trasmesso la relazione
ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 74/2013; 
  Considerato  che  il  termine  di   mantenimento   della   predetta
contabilita' speciale scade il 12 ottobre 2014; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza
della contabilita' speciale di cui trattasi, al  fine  assicurare  il
completamento, senza soluzioni di  continuita',  delle  attivita'  in
corso; 
  D'Intesa con la regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  consentire  l'espletamento  delle  attivita'  solutorie  di
competenza di cui in premessa, il Direttore dell'Agenzia regionale di
protezione civile di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 74 del 5 aprile 2013,  e'
autorizzato a mantenere aperta la contabilita' speciale  n.  5266  al
medesimo intestata, fino al 31 gennaio 2015. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 6 novembre 2014 
 
                                             Il capo del dipartimento 
                                                            Gabrielli