N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25  marzo  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Sardegna   -   Personale
  dell'Agenzia  regionale  per  la  bonifica  e   l'esercizio   delle
  attivita' residuali delle aree  minerarie  dismesse  o  in  via  di
  dismissione  (ARBAM)  -  Trasferimento  ad   essa   del   personale
  dipendente a tempo indeterminato dalla societa' in house IGEA Spa -
  Ricorso del Governo - Denunciata previsione  di  una  procedura  di
  mobilita' non riconducibile alla competenza primaria  regionale  in
  materia di "ordinamento degli uffici e  degli  enti  amministrativi
  della Regione e stato  giuridico  ed  economico  del  personale"  -
  Contrasto con il principio di accesso al pubblico impiego  mediante
  concorso - Contrasto con i principi fondamentali  del  testo  unico
  sul pubblico impiego e con le norme sulla  mobilita'  recate  dalla
  "legge  di  stabilita'  2014"   -   Violazione   della   competenza
  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  "ordinamento
  civile",  comprensiva  della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro
  pubblico (privatizzato). 
- Legge della Regione Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4, art. 13,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 97, comma terzo, e 117,  comma  secondo,  lett.
  l); legge 27 dicembre 2013, n. 147,  art.  1,  comma  563;  decreto
  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, commi 2 e 3. 
(GU n.21 del 14-5-2014 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Sardegna in persona del suo Presidente per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  comma  3,  della
legge  regionale  15  gennaio  2014,  n.  4.  recante:   «Istituzione
dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle  attivita'
residuali delle aree minerarie  dismesse  o  in  via  di  dismissione
(ARBAM)» (B.U. Sardegna 17 gennaio 2014. n. 4). 
    Si premette che la Regione  Sardegna,  in  base  all'articolo  3,
primo comma, lettera a) dello Statuto speciale  di  autonomia,  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, gode di competenza legislativa
primaria in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
amministrativi della Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale». 
    Tale competenza, ai sensi della medesima norma statutaria,  trova
il proprio limite nella Costituzione e nei principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica  e  deve  esplicarsi  nel  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 
    Tanto premesso, l'art. 13, comma 3. della  l.r.  n.  4/2014,  che
disciplina   il   personale   dell'ARBAM,   presenta    profili    di
illegittimita'  costituzionale  in  quanto   eccede   le   competenze
regionali in violazione degli artt.  97,  comma  3,  e  117,  secondo
comma. lettera l) della Costituzione per i seguenti motivi. 
    Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 4/14 prevede che  «in  sede
di prima applicazione il personale a tempo  indeterminato  dipendente
di IGEA S.p.a.  e'  trasferito  all'ARBAM.  Ad  esso  si  applica  il
contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie: in caso di
trattamenti economici supe-riori  e'  riconosciuto  in  favore  degli
interessati un assegno ad personam riassorbibile». 
    E' di tutta evidenza che la norma citata disciplina, in  realta',
una  procedura  di  mobilita'  del  personale  dipendente   a   tempo
indeterminato dalla predetta societa'  in  house  IGEA  S.p.a.  della
Regione   Sardegna   verso   l'ARBAM   (Ente   pubblico   regionale),
determinando un inquadramento riservato  dei  lavoratori  della  IGEA
S.p.a. 
    Tutto cio' e'  in  contrasto  con  il  principio  di  accesso  al
pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97, comma 3, della
Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n.  165/2001,  che
trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni
indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto, ivi  comprese  tutte
le Regioni. 
    Come e' noto, le  disposizioni  del  citato  d.lgs.  n.  165/2001
costituiscono principi fondamentali ai quali il legislatore regionale
deve fare riferimento (cfr. art. 1, comma  3,  d.lgs.  n.  165/2001);
pertanto la norma  regionale  in  esame  confligge  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera  l),  della  Costituzione,  il  quale  riserva
«l'ordinamento civile», e quindi i  rapporti  di  lavoro  di  diritto
privato regolati dal codice civile (e dai contratti collettivi), alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    La norma regionale impugnata, infatti,  incide  su  un  istituto,
quale e' la mobilita', che certamente afferisce alla  disciplina  del
rapporto di lavoro pubblico (privatizzato). Essa invade, quindi,  una
sfera di  competenza  legislativa  che  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. riserva esclusivamente allo Stato. 
    Codesta Ecc.ma  Corte  ha  piu'  volte  ricondotto  alla  materia
dell'«ordinamento civile» le diverse forme e procedure  di  mobilita'
nel lavoro pubblico (sentenze n. 68 del  2011  e  n.  324  del  2010;
nonche', da ultimo, sent. n. 17 del 2014). 
    Come pure ha escluso che la  normativa  statale  sulla  mobilita'
collettiva si ingerisca nelle  scelte  delle  Regioni  e  degli  enti
locali  circa  le  loro  esigenze  di  munirsi  di  nuovo  personale,
rilevando trattarsi, piuttosto,  di  «disciplina  necessariamente  di
competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato puo' emanarne una con
efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali
e locali, e far si' in tal modo che  gli  elenchi  del  personale  in
mobilita' (delle amministrazioni centrali e locali) non  restino  tra
loro incomunicabili» (sentenza n. 388 del 2004). 
    La norma citata contrasta, altresi', con la legge  di  stabilita'
per il 2014  (legge  n.  147/2013)  che  ha  espressamente  previsto,
all'art. 1, comma 563, ultimo periodo, che la mobilita' del personale
non puo' comunque avvenire tra le societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le stesse  pubbliche
amministrazioni. 
    Si segnala, infine, la sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.
227/2013, con la quale si ribadisce «l'indefettibilita' del  concorso
pubblico come canale di accesso pressoche' esclusivo nei ruoli  delle
pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di  uguaglianza
e i canoni di imparzialita' e di buon andamento [...] ex artt. 3 e 97
Cost.» (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Gia' in passato questa
Corte ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso  a  detta  forma,
generale e ordinaria, di reclutamento del  personale  della  pubblica
amministrazione  in  relazione  a  norme  regionali  di  generale  ed
automatico reinquadramento del personale di enti di  diritto  privato
nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali (che, come  quella  in
oggetto, non assicuravano il previo espletamento di alcuna  procedura
selettiva  di  tipo  concorsuale).  E  cio'  si  spiega  perche'   il
trasferimento da una societa' partecipata dalla Regione alla  Regione
o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve  in  un  privilegio
indebito per i soggetti beneficiari di  un  siffatto  meccanismo,  in
violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello  stesso
senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del
2010). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 13, comma 3, della legge regionale  15
gennaio 2014, n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del  17  gennaio  2014
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  14
marzo 2014; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport. 
          Roma, 17 marzo 2014 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello