N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 maggio  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Marche finalizzate alla
  difesa  dei  boschi  dagli  incendi  -  Abbruciamento  (combustione
  controllata) di materiale vegetale derivante  da  colture  o  dalla
  distruzione di erbe infestanti, rovi  e  simili  nonche'  di  altro
  materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso  -  Prevista
  possibilita'  di  utilizzo  in  agricoltura,  in   quanto   pratica
  ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi e al controllo
  delle infestazioni - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione  a
  priori e in via generale  dei  suddetti  residui  dalla  disciplina
  statale dei rifiuti (e segnatamente dal regime dei sottoprodotti) -
  Contrasto con la normativa nazionale e con la direttiva comunitaria
  di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello  Stato
  in materia di tutela ambientale. 
- Legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, art.  9,  comma  1,
  aggiuntivo del comma 6-bis all'art. 19  della  legge  regionale  23
  febbraio 2005, n. 6. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt.  184-bis  e  185,  comma  1,  lett.  f);
  direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, art. 2, lett. f). 
(GU n.27 del 25-6-2014 )
    Ricorso n. 35 depositato il 29 maggio  2014  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,
via  dei  Portoghesi  n.  12  -  fax  06-96514000   -   PEC   ags_m2@
mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Marche in persona del Presidente  p.t.  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte  qua,  della
legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 pubblicata nel  B.U.R.
n. 29 del 27 maggio 2014 recante "Modifiche alla legge  regionale  23
febbraio 2005,  n.  6  -  Legge  forestale  regionale"  in  relazione
all'articolo 9. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  16  maggio  2014  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale n. 3/2014,  consta  di  18  articoli,  e  reca
disposizioni  di  modifica  alla  legge  regionale  6/2005  -   legge
forestale regionale. 
    L'articolo  9  della  L.R.  3/2014  introduce  dopo  il  comma  6
dell'articolo 19 della L.R.  6/2005,  il  comma  6-bis  che  presenta
profili di illegittimita' costituzionale. 
    La  norma  cosi'  dispone:  "Fermo  restando  il  rispetto  delle
distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura
l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6,  ovvero  di
altro materiale agricolo e  forestale  naturale  non  pericoloso,  in
quanto inteso come pratica  ordinaria  finalizzata  alla  prevenzione
degli incendi o metodo  di  controllo  agronomico  di  fitopatie,  di
fitofagi o di infestanti vegetali". 
    L'articolo 9, presenta profili di  illegittimita'  costituzionale
in riferimento all'art. 117 comma  1  e  comma  2  lettera  s)  della
Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, comma  1  e  comma  2,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    La disposizione censurata inserisce il comma 6-bis  nell'articolo
19 della l.r. 6/2005, che stabilisce prescrizioni e divieti  volti  a
difendere i boschi dagli incendi. 
    Le previsione nel  consentire  l'utilizzo  in  agricoltura  della
combustione di materiale agricolo e forestale non  pericoloso  intesa
come pratica ordinaria finalizzata  alla  prevenzione  di  incendi  e
infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina  dei
rifiuti  che,  come  noto,   afferisce   alla   materia   di   tutela
dell'ambiente, ed e' pertanto attribuita  alla  potesta'  legislativa
esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009). 
    L'articolo 185, comma 1, lettera f)  del  Decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recependo la previsione di cui  all'articolo  2,
lettera f), della direttiva 2008/98/CE, infatti, esclude dal campo di
applicazione della  normativa  sui  rifiuti  "...  paglia,  sfalci  e
potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale  naturale  non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella  selvicoltura  o  per  la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che
non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana". 
    Tale disposizione, recante una  disciplina  eccezionale  rispetto
alla  disciplina  quadro  sui  rifiuti,  deve   essere   oggetto   di
un'interpretazione restrittiva, ai sensi dell'articolo 14 delle  c.d.
"preleggi", e pertanto deve ritenersi  non  applicabile  ai  casi  di
combustione dei suddetti materiali direttamente sui terreni agricoli. 
    I  materiali  vegetali  oggetto  della   disposizione   regionale
censurata, quindi, per essere esclusi dal campo di applicazione della
parte  IV  del  D.lgs.152/2006,  dovranno  essere   riutilizzati   in
attivita' agricole o impiegati in  impianti  aziendali  per  produrre
energia,  calore  e  biogas,  tramite  processi  o  metodi  che   non
danneggino l'ambiente ne' mettano in  pericolo  la  salute  umana,  e
soddisfare  le  condizioni  previste  dall'art.  184-bis  del  D.Lgs.
152/2006, pure attuativo della direttiva 2008/98/CE. 
    Ne consegue che i residui in esame rientreranno nella nozione  di
sottoprodotto,  e,  come  tali,   esclusi   dall'applicazione   della
disciplina  sui  rifiuti,  ogni  qualvolta  risultino  in   concreto,
contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti  e
le condizioni elencate nell'art.  184-bis  sopracitato,  secondo  una
valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto. 
    Conclusivamente,  la   disposizione   censurata,   operando   una
esclusione dei residui vegetali  sottoposti  ad  abbruciamento  dalla
disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con  la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n.  152/2006
e con la identica disciplina della  Direttiva  2008/98/CE,  e  quindi
viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
dell'art. 9 L.R. Marche 18 marzo 2014, n. 3. 
    Si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei ministri del 16 maggio 2014; 
        2. relazione del Ministro proponente. 
          Roma, 22 maggio 2014 
 
           L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti