N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 maggio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 maggio 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Marche finalizzate alla difesa dei boschi dagli incendi - Abbruciamento (combustione controllata) di materiale vegetale derivante da colture o dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili nonche' di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso - Prevista possibilita' di utilizzo in agricoltura, in quanto pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi e al controllo delle infestazioni - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione a priori e in via generale dei suddetti residui dalla disciplina statale dei rifiuti (e segnatamente dal regime dei sottoprodotti) - Contrasto con la normativa nazionale e con la direttiva comunitaria di riferimento - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale. - Legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, art. 9, comma 1, aggiuntivo del comma 6-bis all'art. 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-bis e 185, comma 1, lett. f); direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, art. 2, lett. f).(GU n.27 del 25-6-2014 )
Ricorso n. 35 depositato il 29 maggio 2014 del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - fax 06-96514000 - PEC ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Marche in persona del Presidente p.t. per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 27 maggio 2014 recante "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 - Legge forestale regionale" in relazione all'articolo 9. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 maggio 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 3/2014, consta di 18 articoli, e reca disposizioni di modifica alla legge regionale 6/2005 - legge forestale regionale. L'articolo 9 della L.R. 3/2014 introduce dopo il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 6/2005, il comma 6-bis che presenta profili di illegittimita' costituzionale. La norma cosi' dispone: "Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali". L'articolo 9, presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117 comma 1 e comma 2 lettera s) della Costituzione per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata inserisce il comma 6-bis nell'articolo 19 della l.r. 6/2005, che stabilisce prescrizioni e divieti volti a difendere i boschi dagli incendi. Le previsione nel consentire l'utilizzo in agricoltura della combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso intesa come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione di incendi e infestazioni, appare censurabile con riferimento alla disciplina dei rifiuti che, come noto, afferisce alla materia di tutela dell'ambiente, ed e' pertanto attribuita alla potesta' legislativa esclusiva statale (cfr. C. Cost., sentenza n. 249/2009). L'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recependo la previsione di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2008/98/CE, infatti, esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti "... paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana". Tale disposizione, recante una disciplina eccezionale rispetto alla disciplina quadro sui rifiuti, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, ai sensi dell'articolo 14 delle c.d. "preleggi", e pertanto deve ritenersi non applicabile ai casi di combustione dei suddetti materiali direttamente sui terreni agricoli. I materiali vegetali oggetto della disposizione regionale censurata, quindi, per essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs.152/2006, dovranno essere riutilizzati in attivita' agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas, tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne' mettano in pericolo la salute umana, e soddisfare le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, pure attuativo della direttiva 2008/98/CE. Ne consegue che i residui in esame rientreranno nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell'art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione effettuata caso per caso e non operabile in astratto. Conclusivamente, la disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.
P.Q.M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' dell'art. 9 L.R. Marche 18 marzo 2014, n. 3. Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014; 2. relazione del Ministro proponente. Roma, 22 maggio 2014 L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti