N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2014

Ricorso per questione di  legittimita'  costituzionale  disposta  dal
Presidente della Corte costituzionale  a  norma  dell'art.  20  delle
Norme integrative per  i  giudizi  davanti  la  Corte  costituzionale
depositato in cancelleria il 23 settembre 2014. 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione   Valle   d'Aosta   -   Disciplina
  dell'organizzazione del servizio idrico  integrato  -  Attribuzione
  alla Giunta regionale del compito di definire i  modelli  tariffari
  del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura,  tenendo
  conto della qualita' della risorsa idrica e  del  servizio  fornito
  nonche' della copertura  dei  costi  diretti  d'investimento  e  di
  esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali  vigenti  in
  materia - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione  della  Valle
  d'Aosta dall'ambito di applicazione  della  regolazione  tariffaria
  indipendente - Violazione delle competenze statali  in  materia  di
  tutela della concorrenza e di tutela  dell'ambiente  -  Esorbitanza
  dalle competenze legislative esclusive della Regione Valle  d'Aosta
  in materia di acque pubbliche - Sottrazione agli utenti  valdostani
  delle tutele e dei livelli minimi  delle  prestazioni  garantiti  a
  livello nazionale - Contrasto con la disciplina statale di  settore
  e con norme fondamentali di riforma economico-sociale  -  Invasione
  di potesta' spettanti all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
  e il sistema idrico. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 30 giugno 2014,  n.  5,  art.  5,
  modificativo dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n.
  27 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 154, 155 e 161; legge 14 novembre  1995,
  n. 481 (in particolare, artt. 1, comma 1, e  2,  commi  12  e  20);
  decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, commi  11  ss.  e  14;
  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma
  19. 
(GU n.47 del 12-11-2014 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente per  la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art.  5  della
legge della Regione Autonoma  Valle  d'Aosta  30  giugno  14,  n.  5,
recante: «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio  1994,  n.  18
(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di finzioni amministrative  in
materia di tutela del paesaggio), 6 aprile  1998,  n.  11  (Normative
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta),  e
8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del  servizio
idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio  e  di
ultimazione dei lavori dei titoli  abilitativi  edilizi»  (pubblicata
sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2014). 
    La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014,  n.
5, presenta profili di illegittimita' costituzionale con  riferimento
all'articolo 5, che, modificando l'articolo 5 della legge regionale 8
settembre 1999, n. 27, prevede che «La Giunta regionale,  sentite  le
Commissioni  consiliari  competenti  e  d'intesa  con  il   Consiglio
permanente degli enti locali (CPEL), definisce  i  modelli  tariffari
del ciclo idrico relativi all'acquedotto e  alla  fognatura,  tenendo
conto della qualita' della risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito
nonche' della copertura dei costi di investimento e di esercizio, nel
rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». 
    Tale  previsione  viola  il  riparto  di   competenze   stabilito
dall'art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione. 
    Per   consolidata   giurisprudenza    costituzionale,    infatti,
dall'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154,  155
e 161 del d.lgs. n. 152/2006 si e vince che la  determinazione  delle
tariffe per i servizi idrici  deve  essere  ricondotta  alle  materie
«tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (v.,  ex  multis,
C. Cost. sent. n. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 67/2013),  e
tale riparto di competenze  vale  anche  per  le  regioni  a  statuto
speciale, con la sola esclusione delle province autonome di Trento  e
Bolzano (cfr. C. Cost. sent. n. 412/1994; 233/2013; 137/2014). 
    Al riguardo, occorre precisare  che,  benche'  lo  Statuto  della
Regione Valle d'Aosta e  le  relative  norme  di  attuazione  rechino
molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche - fatte  salve
anche nel nuovo contesto -, non si rinviene, in tale corpo normativo,
una disposizione che stabilisca o  fondi  la  competenza  legislativa
esclusiva della Regione per la disciplina  della  materia  tariffaria
che, come anticipato,  e'  strettamente  connesa  alla  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente. Ad ulteriore conferma di cio'  e'  utile
osservare che il decreto  legge  n.  201  del  2011,  nell'attribuire
all'Autorita' «le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo
dei  servizi  idrici»,  ha  precisato  che  tali   funzioni   vengono
esercitate con i  medesimi  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (art.  21,  comma  19,  d.l.  n.
201/2011). Tanto la legge n. 481/1995 che l'art, 10,  comma  11  ss.,
d.l. n. 70/2011 e l'art. 21, comma 19, della legge n. 201  del  2011,
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  delta
Repubblica, che, in quanto tali, vincolano  anche  la  Regione  Valle
d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto speciale. 
    Cio' appare chiaro dalla  stessa  formulazione  dell'articolo  1,
comma 1, delta legge  n.  481/1995,  che  configura  l'esercizio  del
poteri di regolazione delle Autorita' indipendenti come funzionale  a
garantire i livelli minimi delle prestazioni e dei  servizi  pubblici
«in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale».  Per  assicurare
il raggiungimento e il rispetto di questi livelli minimi le Autorita'
sono dotate di specifici poteri di regolazione e controllo  a  tutela
degli utenti, compreso l'importante potere di irrogare  sanzioni  nei
confronti  di  tutti  gli  esercenti  i  servizi   che   si   rendano
responsabili di violazioni della regolazione  e  controllo  a  tutela
degli utenti (art. 2, comma 20, legge n. 481/1995).  L'impossibilita'
di applicare queste previsioni sul  territorio  della  Valle  d'Aosta
priverebbe gli utenti di quella Regione delle tutele  e  dei  livelli
minimi delle prestazioni previsti per tutti gli  utenti  presenti  in
Italia,  anche  tenendo  conto  che,  come   chiarito   dalla   Corte
Costituzionale  nella  sentenza   n.   41/2013,   «l'istituzione   di
un'Autorita'  indipendente  e'  tesa  a  ridurre  le  criticita'  che
potrebbero  derivare  dalla  commistione,  in  capo   alle   medesime
amministrazioni, di ruoli tra loro  incompatibili,  introducendo  una
distinzione  tra  soggetti  regolatori  e  soggetti   regolati».   Le
suesposte considerazioni sono altresi' confermate  dal  fatto  che  i
poteri di regolazione' tariffaria intestati all'Autorita' dalla legge
n. 481 del 1995 - che sono i medesimi esercitati  anche  nel  settore
del servizio idrico integrato, per effetto del disposto dell'art. 21,
comma 19, del d.l. n. 201/2011  -  hanno  sempre  trovato  e  trovano
pacifica applicazione, nei settori dell'energia elettrica e del  gas,
«Aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014 e altre disposizioni  in
materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas»),
cosi'  come  in  tutte  le  altre   Regioni   a   statuto   speciale,
dispiegandosi  sull'intero  territorio  nazionale  a   tutela   delle
dinamiche concorrenziali e del livelli minimi di qualita' del servizi
da garantire a tutti gli utenti presenti in Italia. 
    Da questo punto di vista,  la  sottrazione  della  Regione  Valle
d'Aosta  dall'ambito  di  applicazione  della  regolazione  nazionale
indipendente potrebbe determinare effetti a catena rispetto  a  tutte
le altre regioni a Statuto speciale - quali la Sicilia e la  Sardegna
- in cui la regolazione nazionale del servizio  idrico  integrato  ha
sempre trovato e trova pacifica applicazione, e, rispetto alle  quali
l'Autorita' e' fortemente impegnata, nell'esercizio dei propri poteri
e in stretta collaborazione con le autorita' statali  (Prefetture)  e
locali competenti (Regioni ed Enti locali), per  superare  situazioni
di grave criticita' idrica, a tutela dell'ambiente,  degli  utenti  e
del livelli minimi di qualita' dei servizi ad essi resi. 
    Spetta dunque allo Stato e,  in  particolare,  all'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (art. 10,  comma  14,
d.l. n. 70/2011; art. 21, comma 19, d.l. n. 201/11; art. 3,  D.P.C.M.
20 luglio 2012; art. 2, comma 12, legge n. 481/1995), la funzione  di
«predispone il metodo tariffario per la determinazione, con  riguardo
a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si  articola,  della
tariffa del servizio idrico integrato, sulla base  della  valutazione
dei costi e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle  risorse  idriche  e
tenendo conto, in conformita' dei principi stabiliti dalla  normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura  del  servizio
che dei relativi costi ambientali  e  delle  risorse,  affinche'  sia
pienamente realizzato il principio  del  recupero  dei  costi  ed  il
principio «chi inquina  paga»  (cfr.  art.  10,  comma  14,  d.l.  n.
70/2011), nonche' il compito di «e) approvare le tariffe  predisposte
dalle autorita' competenti», verificando dunque ex post  il  rispetto
dei criteri tariffari dalla stessa definiti. 
    Pertanto, l'articolo 5 della L.R. Valle d'Aosta n. 5/2014,  nella
parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire
i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto  e  alla
fognatura, viola le competenze dello Stato in materia di tutela della
concorrenza e di tutela  dell'ambiente  previste  dall'articolo  117,
comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione,  invadendo  la  potesta'
del medesimo in  ordine  alla  determinazione  delle  tariffe  per  i
servizi idrici tramite la lesione delle menzionate norme interposte. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 5 della legge della  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta 30 giugno 14, n. 5, sia  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  10
settembre 2014; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei ministri , Dipartimento per gli  Affari  Regionali,
il Turismo e lo Sport. 
          Roma, addi' 12 settembre 2014 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello