N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale depositato in cancelleria il 23 settembre 2014. Ambiente - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito nonche' della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione della Valle d'Aosta dall'ambito di applicazione della regolazione tariffaria indipendente - Violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze legislative esclusive della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche - Sottrazione agli utenti valdostani delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni garantiti a livello nazionale - Contrasto con la disciplina statale di settore e con norme fondamentali di riforma economico-sociale - Invasione di potesta' spettanti all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. - Legge della Regione Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5, art. 5, modificativo dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, 155 e 161; legge 14 novembre 1995, n. 481 (in particolare, artt. 1, comma 1, e 2, commi 12 e 20); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, commi 11 ss. e 14; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma 19.(GU n.47 del 12-11-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 14, n. 5, recante: «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di finzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi» (pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2014). La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'articolo 5, che, modificando l'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, prevede che «La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito nonche' della copertura dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». Tale previsione viola il riparto di competenze stabilito dall'art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s) della Costituzione. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, dall'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152/2006 si e vince che la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (v., ex multis, C. Cost. sent. n. 246/2009; 307/2009; 29/2010; 142/2010; 67/2013), e tale riparto di competenze vale anche per le regioni a statuto speciale, con la sola esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano (cfr. C. Cost. sent. n. 412/1994; 233/2013; 137/2014). Al riguardo, occorre precisare che, benche' lo Statuto della Regione Valle d'Aosta e le relative norme di attuazione rechino molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche - fatte salve anche nel nuovo contesto -, non si rinviene, in tale corpo normativo, una disposizione che stabilisca o fondi la competenza legislativa esclusiva della Regione per la disciplina della materia tariffaria che, come anticipato, e' strettamente connesa alla tutela della concorrenza e dell'ambiente. Ad ulteriore conferma di cio' e' utile osservare che il decreto legge n. 201 del 2011, nell'attribuire all'Autorita' «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 21, comma 19, d.l. n. 201/2011). Tanto la legge n. 481/1995 che l'art, 10, comma 11 ss., d.l. n. 70/2011 e l'art. 21, comma 19, della legge n. 201 del 2011, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale delta Repubblica, che, in quanto tali, vincolano anche la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto speciale. Cio' appare chiaro dalla stessa formulazione dell'articolo 1, comma 1, delta legge n. 481/1995, che configura l'esercizio del poteri di regolazione delle Autorita' indipendenti come funzionale a garantire i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici «in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». Per assicurare il raggiungimento e il rispetto di questi livelli minimi le Autorita' sono dotate di specifici poteri di regolazione e controllo a tutela degli utenti, compreso l'importante potere di irrogare sanzioni nei confronti di tutti gli esercenti i servizi che si rendano responsabili di violazioni della regolazione e controllo a tutela degli utenti (art. 2, comma 20, legge n. 481/1995). L'impossibilita' di applicare queste previsioni sul territorio della Valle d'Aosta priverebbe gli utenti di quella Regione delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti presenti in Italia, anche tenendo conto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2013, «l'istituzione di un'Autorita' indipendente e' tesa a ridurre le criticita' che potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati». Le suesposte considerazioni sono altresi' confermate dal fatto che i poteri di regolazione' tariffaria intestati all'Autorita' dalla legge n. 481 del 1995 - che sono i medesimi esercitati anche nel settore del servizio idrico integrato, per effetto del disposto dell'art. 21, comma 19, del d.l. n. 201/2011 - hanno sempre trovato e trovano pacifica applicazione, nei settori dell'energia elettrica e del gas, «Aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014 e altre disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas»), cosi' come in tutte le altre Regioni a statuto speciale, dispiegandosi sull'intero territorio nazionale a tutela delle dinamiche concorrenziali e del livelli minimi di qualita' del servizi da garantire a tutti gli utenti presenti in Italia. Da questo punto di vista, la sottrazione della Regione Valle d'Aosta dall'ambito di applicazione della regolazione nazionale indipendente potrebbe determinare effetti a catena rispetto a tutte le altre regioni a Statuto speciale - quali la Sicilia e la Sardegna - in cui la regolazione nazionale del servizio idrico integrato ha sempre trovato e trova pacifica applicazione, e, rispetto alle quali l'Autorita' e' fortemente impegnata, nell'esercizio dei propri poteri e in stretta collaborazione con le autorita' statali (Prefetture) e locali competenti (Regioni ed Enti locali), per superare situazioni di grave criticita' idrica, a tutela dell'ambiente, degli utenti e del livelli minimi di qualita' dei servizi ad essi resi. Spetta dunque allo Stato e, in particolare, all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011; art. 21, comma 19, d.l. n. 201/11; art. 3, D.P.C.M. 20 luglio 2012; art. 2, comma 12, legge n. 481/1995), la funzione di «predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformita' dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinche' sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga» (cfr. art. 10, comma 14, d.l. n. 70/2011), nonche' il compito di «e) approvare le tariffe predisposte dalle autorita' competenti», verificando dunque ex post il rispetto dei criteri tariffari dalla stessa definiti. Pertanto, l'articolo 5 della L.R. Valle d'Aosta n. 5/2014, nella parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, viola le competenze dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente previste dall'articolo 117, comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione, invadendo la potesta' del medesimo in ordine alla determinazione delle tariffe per i servizi idrici tramite la lesione delle menzionate norme interposte.
P. Q. M. Si conclude perche' l'art. 5 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 14, n. 5, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2014; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei ministri , Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport. Roma, addi' 12 settembre 2014 L'Avvocato dello Stato: Palatiello