N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 ottobre 2014 (della Regione Siciliana). 
 
Camere di commercio - Misura del "diritto  annuale  camerale"  dovuto
  dalle imprese alle Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
  agricoltura - Riduzione  ope  legis  dell'importo  determinato  per
  l'anno 2014, del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per
  l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 - Ricorso
  della Regione Siciliana - Denunciata applicabilita' della riduzione
  anche alle Camere di commercio aventi  sede  in  Sicilia,  operanti
  nell'ambito di  materie  statutariamente  riservate  alla  potesta'
  legislativa esclusiva  regionale  (industria  e  commercio,  regime
  degli enti locali, ordinamento  degli  enti  regionali,  disciplina
  dello stato  giuridico  ed  economico  del  relativo  personale)  -
  Irragionevolezza sotto piu' profili - Indiscriminato taglio lineare
  di disponibilita' finanziarie, non compensato da coeva riduzione di
  funzioni o da misure di favore per  gli  enti  camerali  -  Carenza
  della necessaria attestazione di copertura finanziaria - Violazione
  dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e  di
  garanzia  delle  autonomie  funzionali  locali  -  Invasione  della
  competenza legislativa regionale in materia di stato  giuridico  ed
  economico del personale regionale -  Incidenza  sulla  possibilita'
  delle Camere di commercio siciliane di sostenere il pagamento degli
  emolumenti dovuti al proprio personale in servizio e in  quiescenza
  - Compressione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana. 
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 28. 
- Statuto della  Regione  Siciliana  (regio  decreto  legislativo  15
  maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio
  1948, n. 2), artt. 14, lett. d), o), p), q),  e  36;  Costituzione,
  artt. 3, 81, 97 e 119; d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, art. 3. 
(GU n.51 del 10-12-2014 )
    Ricorso della Regione siciliana, in persona  dei  Presidente  pro
tempore,  On.le  Rosario  Crocetta,  rappresentato  e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli Avvocati Paolo Chiapparrone, Beatrice Fiandaca e
Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la  sede  dell'Ufficio
della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a
proporre  ricorso  dalla  Giunta  regionale  come  da  documentazione
allegata. 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza  Colonna  n.
370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  28  del  decreto  legge  24
giugno 2014, n. 90, come convertito dalla legge 11  agosto  2014,  n.
114, per violazione dell'art. 36 dello Statuto  regionale,  dell'art.
14, lettere d), o), p) e q) dello Statuto, degli articoli 3, 81, 97 e
119 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18  agosto
2014, n. 190, S.O. e' stato pubblicato il testo del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la  semplificazione  e
la  trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli   uffici
giudiziari", come convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. 
    In  particolare  l'art.  28,  rubricato  "Riduzione  del  diritto
annuale delle camere di commercio e determinazione  del  criterio  di
calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria", dispone che: 
      "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui  all'art.  18,  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
successive  modificazioni,  come  determinato  per  l'anno  2014,  e'
ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016,  del  40
per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
    Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1,  lettere  b),
d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata. 
    Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
    In  mancanza  di  una  clausola  che  precisi  che  le  superiori
disposizioni si applicano compatibilmente con  le  norme  del  nostro
statuto l'art. 28 si impone all'osservanza degli enti  camerali  siti
in Sicilia al pari che nel resto d'Italia. 
    Detti  enti  tuttavia  operano  nell'ambito  delle   materie   di
competenza esclusiva della regione siciliana, art. 14 lettera  d,  o,
p, q, dello  Statuto,  e  su  essi  la  Regione  svolge  funzioni  di
vigilanza anche finanziaria. Inoltre  trattandosi  di  enti  pubblici
locali, dotati di autonomia funzionale, la Regione e'  legittimata  a
denunciare la disposizione in epigrafe oltre che per la lesione delle
proprie competenze statutarie anche per  il  pregiudizio  che  arreca
alle  attribuzioni  di  tali  enti.  Ed  invero  "le   Regioni   sono
legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione  delle
attribuzioni   degli    enti    locali,    indipendentemente    dalla
prospettazione  della   violazione   della   competenza   legislativa
regionale" (sent. 298/09) considerato che «la stretta connessione, in
particolare [..] in tema  di  finanza  regionale  e  locale,  tra  le
attribuzioni regionali e quelle delle autonomie  locali  consente  di
ritenere che la lesione delle competenze  locali  sia  potenzialmente
idonea a determinare una  vulnerazione  delle  competenze  regionali»
(sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417  del  2005  e  n.  196  del
2004). 
    Da cio' il presente ricorso per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione delle competenze statutarie di cui agli artt. 36 e  14
lett. d), o), p) e  q)  dello  Statuto  anche  in  correlazione  alla
violazione da parte dello stesso art. 28 degli artt. 3, 81, 97 e  119
Cost. 
    La Regione  siciliana  ha  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia di industria e commercio, materia estesa all'organizzazione e
funzionamento  degli  organismi  di  autogoverno  degli  imprenditori
commerciali ed industriali quali sono le Camere di commercio. Tant'e'
che l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5  novembre
1949, n. 1182 attribuisce  alla  Regione  le  funzioni  di  tutela  e
vigilanza sulle Camere di commercio,  amministrazioni  pubbliche  che
non perseguono finalita' lucrative e che l'art.  1,  della  legge  n.
580/93  configura  come  "Enti  autonomi  di  diritto  pubblico   che
svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione   territoriale    di
competenza, funzioni di  interesse  generale  per  il  sistema  delle
imprese, curandone le sviluppo nell'ambito  delle  autonomie  locali.
Tali enti (cfr. Corte costituzionale, sent. 8 novembre 2002  n.  477)
costituiscono enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale che
rientrano nel sistema dei poteri locali". 
    Come  tali  ricadono  nell'ambito  della   potesta'   legislativa
regionale non solo in materia di industria e commercio  ma  anche  di
regime degli enti locali, (art. 14, lett. o) e di  ordinamento  degli
enti regionali  (art.  14,  lettera  p),  anche  agli  effetti  della
disciplina dello stato giuridico ed economico del relativo  personale
(art. 14, lettera q). 
    Per la natura di enti locali non pare dubbio che anche le  Camere
di commercio siano enti  soggetti  agli  obblighi  di  equilibrio  ed
autonomia finanziaria dei propri bilanci ai sensi dell'art. 119 Cost. 
    Ora l'intervenuta riduzione ope legis dei contributo  annuale  si
appalesa  irragionevole  (art.  3,  Cost.)  in  quanto   adottata   a
prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi  da  espletare  e  in
assenza sia di eventuale coeva riduzione  delle  competenze  e  delle
funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore. 
    Peraltro non si comprende la logica che ha portato il legislatore
statale a non tener conto della peculiarita' della  Regione  per  una
misura anticipatoria del successivo riordino, per il quale non potra'
sicuramente prescindersi dal raccordo con la  particolare  competenza
regionale. 
    Inoltre, la norma impugnata decurta gravemente le  disponibilita'
finanziarie di detti enti in quanto opera in  maniera  indiscriminata
un taglio lineare dei contributi su tutto  il  territorio  nazionale,
senza tener conto delle realta' economiche dei  diversi  territori  e
del numero delle aziende iscritte presso ogni ente. 
    Singolare, e a sua volta irragionevole, l'espressa previsione  di
cui al terzo  comma  dell'articolo  che  oggi  si  impugna  circa  la
neutralita' dell'intervento  nei  confronti  della  finanza  pubblica
stante che alla riduzione del gettito del contributo annuale dovranno
far fronte le stesse Camere e, quindi, alla fine, la  stessa  finanza
pubblica. 
    Ne consegue pertanto che l'art. 28 in parola per la carenza della
necessaria  attestazione  della   copertura   finanziaria   contrasta
altresi' con l'art. 81 della Costituzione e ancora viola  i  principi
di corretto andamento della p.a., di cui  all'art.  97  Cost.,  e  di
garanzia delle autonomie  funzionali  locali  sanciti  dall'art.  119
Cost., in  relazione,  tra  l'altro,  alla  competenza  esclusiva  in
materia ex art. 14, lettera o), Statuto regionale). 
    Ma il taglio disposto dalla  norma  impugnata  si  risolve  anche
nell'invasione  della  competenza  regionale  in  materia  di   stato
giuridico ed economico del personale regionale, categoria nella quale
vanno compresi anche i dipendenti degli  enti  pubblici  regionali  o
soggetti a controllo e vigilanza della Regione (art. 14,  lettera  q)
dello Statuto). Infatti, l'art. 19 della  legge  regionale  4  aprile
1995, n. 29, rubricato "Personale delle  camere",  prevede  che:  "Lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere
sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni  in  materia  per  il
personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale
delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e
dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Il trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  del  personale
camerale continua ad essere disciplinato dalle  disposizioni  vigenti
in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a
quelle di cui allo art. 10, della legge regionale 9 maggio  1986,  n.
21. 
    Il  personale  camerale  assunto  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  dovra'  essere  iscritto,  ai
fini  della  corresponsione  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza, all'INPDAP. A tal fine ciascuna camera dovra'  provvedere
all'adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativi". 
    Per tale disposizione le camere  di  commercio  aventi  sede  nel
territorio della Regione siciliana provvedono a  pagare  direttamente
sia gli emolumenti previsti per il personale attualmente in  servizio
sia quelli relativi al personale in quiescenza e cio' in applicazione
della previgente disciplina che tale materia  regolava;  anche  sotto
tale profilo  risulta  evidente  come  la  riduzione  del  contributo
annuale disposta con  la  norma  impugnata  incida  negativamente  ed
immediatamente sulla tenuta  economico-finanziaria  delle  camere  di
commercio siciliane,  e  sulla  loro  possibilita'  far  fronte  alle
retribuzioni del personale in servizio ed agli emolumenti  dovuti  al
personale in quiescenza. 
    La criticita' della situazione cui vanno incontro  le  Camere  di
Commercio siciliane per effetto della riduzione che  va  quantificata
in circa 23  milioni  di  euro  e'  stata  per  tempo  segnalata  dal
Presidente di  Unioncamere  (cfr.  Audizione  presso  la  Camera  dei
deputati dell'8 luglio scorso A.C. 2486). 
    Il  maggiore  onere  addossato  al  sistema  camerale   oltre   a
compromettere il funzionamento degli enti, violando come detto l'art.
97 Cost., comporta sicure  refluenze  in  tema  di  finanza  pubblica
regionale  in  violazione  dell'autonomia  finanziaria   riconosciuta
dall'artt. 36, trovandosi la Regione costretta a turare  con  proprie
risorse le falle dei bilanci camerali. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per quanto sopra si confida  che  codesta  Corte  costituzionale,
voglia accogliere il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata; 
    Si  acclude  documentazione  relativa  all'autorizzazione   della
Giunta regionale alla proposizione del ricorso. 
      Palermo, 13 ottobre 2014 
 
                       Avv. Paolo Chiapparrone 
 
 
                       Avv. Beatrice Fiandaca 
 
 
                          Avv. Marina Valli