N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2014
Ordinanza del 15 luglio 2014 della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile promosso da Ente Parco regionale dei Castelli Romani contro Candeloro Alessandro. Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttore Generale dell'Ente Parco - Previsione che il Presidente dell'Ente Parco stipula con il Direttore di gestione dell'Ente stesso, un apposito contratto a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza nazionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non puo' superare quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato (c.d. spoil system) - Previsione che la nuova nomina e il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e che, fino a tale nomina o rinnovo, si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio dell'esclusivo servizio alla Nazione dei dipendenti pubblici. - Legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, art. 24, comma 1-bis, aggiunto dall'art. 3, comma 15, della legge della Regione Lazio 2 aprile 2003, n. 10. - Costituzione, artt. 97 e 98.(GU n.54 del 31-12-2014 )
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO IV COLLEGIO Composta dai seguenti magistrati: dott. Francescopaolo Panariello: Presidente dott.ssa Maria Pia Di Stefano: Consigliere dott. Fabrizio Riga: Consigliere estensore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2014 nell'ambito del proc. iscritto al n. 7609/11 R.G., vertente tra Ente Parco Regionale dei Castelli Romani; elett.te dom.to in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, appellante e Candeloro Alessandro; elett.te dom.to in Roma, Via Poma, n. 2 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Silvia e Giuseppe Sante Assennato, appellato, ha emesso la seguente ordinanza. 1. La controversia Candeloro Alessandro e' stato nominato direttore generale dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani con decreto del Presidente della Regione Lazio del 21.12.2004. In data 01.02.2005 ha stipulato con il Presidente dell'Ente Parco un contratto con il quale ha assunto l'incarico di direttore dell'ente; nel contratto si prevede che l'incarico decorre "dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla scadenza del mandato del Presidente della Regione Lazio che lo ha nominato, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 24 della L.R. 29/97 e s.m.i.". Il comma 1-bis dell'art. 24 - introdotto dall'art. 3 L.R. Lazio 02.04.2003, n. 10 - stabilisce, infatti, che "il presidente del parco stipula con il direttore (...) un apposito contratto a tempo determinato (...) per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non puo' oltrepassare comunque quella del mandato del presidente della giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo presidente della giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito". Il mandato del Presidente (on. Francesco Storace), che aveva nominato il ricorrente, e' scaduto il 02.05.2005 e all'on. Storace e' subentrato, nella carica, l'on. Piero Marrazzo. In data 22.03.2006, il Commissario Straordinario della Regione Lazio, subentrato all'on. Marrazzo a seguito delle sue dimissioni, ha comunicato al Candeloro "l'intervenuta automatica cessazione dell'incarico di Direttore dell'Ente Regionale Parco dei Castelli Romani". Il Candeloro ha impugnato il provvedimento con ricorso al Tribunale di Roma, ritenendo costituzionalmente illegittima la norma che prevede l'automatica decadenza dalla carica di direttore generale del Parco, in quanto espressione di un sistema (c.d. spoil system) gia' ripetutamente ritenuto in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. A tal fine, il ricorrente ha richiamato, in particolare, la pronuncia n. 104 del 23.03.2007, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'analoga previsione contenuta nel nuovo Statuto della Regione Lazio (art. 55 IV co. L. Reg. Lazio 11.11.2004, n. 1) ed ha sostenuto che "la suddetta dichiarazione d'incostituzionalita' travolge senz'altro anche la legge R. Lazio 6.10.1997, n. 29", la quale "all'articolo 24 comma 1-bis, prevede, infatti, null'altro che l'applicabilita' dello spoil system ai direttori degli enti parco". Il giudice di prime cure ha ritenuto che "sulla base dell'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale in materia di c.d. spoil system (Corte Cost. n. 233/2006, n. 104 del 2007, n. 103/2007, n. 390/2008), deve escludersi la possibilita' di una automatica decadenza o caducazione degli incarichi dirigenziali in caso di rinnovo dei nuovi organi di natura elettiva" e che con la pronuncia n. 104/2007 "e' stata dichiarata illegittima la cosiddetta decadenza automatica dall'incarico della dirigenza nelle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonche' nell'amministrazione e negli enti regionali, fra i quali ultimi rientra senz'altro anche l'ente convenuto nel presente giudizio"; il Tribunale ha, pertanto, ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, ha disposto l'immediata reintegrazione del ricorrente nell'incarico di direttore dell'ente Parco ed ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni. L'Ente Parco ha impugnato la sentenza, sostenendo che la decadenza dall'incarico e' stata disposta sulla base di una norma (art. 24 comma 1-bis L.R. 06.10.1997, n. 29) ancora in vigore, in quanto mai dichiarata costituzionalmente illegittima, e, comunque, e' espressamente prevista da una clausola del contratto stipulato dal ricorrente. L'appellato ha, invece, sostenuto la correttezza della sentenza impugnata; in subordine, nell'eventualita' che "la Corte ritenesse la persistente vigenza delle norme utilizzate dall'ente per la revoca unilaterale del contratto del Candeloro", ne ha eccepito l'incostituzionalita', chiedendo a questa Corte di sollevare la relativa questione. 2. La rilevanza della questione Ad avviso di questa Corte, la questione e' decisiva ai fini della risoluzione della controversia. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Candeloro, l'art. 24, comma 1-bis L.R. 06.10.1997, n. 29 non puo' ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 55 L. Statutaria R. Lazio 11.11.2004, n. 1, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2007. Il nuovo Statuto regionale, in vigore dal maggio 2005, all'art. 55 disciplina il regime giuridico degli "enti pubblici dipendenti dalla Regione", stabilendo, al quarto comma, che "i componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio, salvo conferma con le stesse modalita' previste per la nomina" e, al quinto comma, che "gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi". L'art. 71 della L.R. 17.02.2005, n. 9, in attuazione dei principi stabiliti dal nuovo statuto, ha, tra l'altro, stabilito che "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale (...) le norme (...) di cui agli articoli 55, commi 3, 4 e 5 si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia" (primo comma), che "le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti (...) si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti" (terzo comma) e che "nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso e' adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4" (comma 4, lett. a). La Corte Costituzionale, chiamata ad affrontare la questione della decadenza dei direttori generali delle Asl, con sentenza n. 104 del 23.03.2007 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio Regionale, salvo conferma con le stesse modalita' previste per la nomina". Ebbene, e' vero che l'art. 55 del nuovo Statuto regionale ha generalizzato l'applicazione a tutti gli enti pubblici regionali del principio (spoil system) gia' introdotto nella disciplina degli Enti Parco Regionali dall'art. 3 L.R. 02.04.2003, n. 10 (il quale ha modificato la L.R. 06.10.1997, n. 29, aggiungendo all'art. 24 della legge il comma l-bis), ma e' anche vero che non ricorrono, ad avviso di questa Corte, i presupposti per l'applicazione dell'art. 15 disp. sulla legge in generale, ai sensi del quale "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore". Infatti, nel caso di specie, non c'e' alcuna abrogazione espressa, non c'e' rapporto di incompatibilita' con le nuove disposizioni (le quali, al contrario, sono l'esatta riproduzione delle precedenti) e non puo' neppure ritenersi che la nuova legge regoli l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore, in quanto la L.R. 29/1997 detta "norme in materia di aree naturali protette regionali", mentre la L. Statutaria 11.11. 2004, n. l detta le nuove regole fondamentali per il funzionamento della Regione. Ne' potrebbe eccepirsi che, in ogni caso, la decadenza automatica e' espressamente prevista anche nel testo del contratto sottoscritto dal Candeloro, in quanto quella clausola e' l'esatta trasposizione della norma contenuta nella legge regionale, ragion per cui la caducazione della norma renderebbe automaticamente nulla la clausola, ai sensi dell'art. 1418 C.C. L'accoglimento della questione di costituzionalita' renderebbe, pertanto, automaticamente illegittima l'anticipata estinzione del rapporto, di cui l'Ente Parco si e' limitato a prendere atto in applicazione dell'art. 24 comma 1-bis L.R. 06.10.1997, n. 29. 3. La non manifesta infondatezza della questione Al riguardo, questa Corte ritiene sufficiente richiamare le argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 104 del 23.03.2007 a fondamento della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 55 L.R. 11.11.2004, n. l cit., con riferimento alla vicenda della decadenza dei direttori generali delle Asl. In quella sentenza la Corte ha affermato che "il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto (di ufficio e di lavoro) con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o - ancora - per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto", ragion per cui "le disposizioni censurate violano l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione", come anche l'art. 98 Cost., norme attraverso le quali "si mira a garantire l'amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l'impiego pubblico (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera)". In quella stessa sentenza la Corte ha anche ribadito che "gli artt. 97 e 98 Cost. sono corollari dell'imparzialita', in cui si esprime la distinzione tra politica e amministrazione, tra l'azione del governo - normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell'amministrazione, che, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, e' vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalita' pubbliche obbiettivate dall'ordinamento", nonche' del principio di efficienza dell'amministrazione, il quale "trova esplicazione in una serie di regole" volte, tra l'altro, anche a "garantire la regolarita' e la continuita' dell'azione amministrativa e, in particolare, dei pubblici servizi, anche al mutare degli assetti politici" e a far si' che i dirigenti vengano "sottoposti a periodiche verifiche circa il rispetto dei principi di imparzialita', funzionalita', flessibilita', trasparenza, nonche' la valutazione delle loro prestazioni in funzione dei risultati e degli obiettivi prefissati", di modo che "la loro cessazione anticipata dall'incarico avvenga in seguito all'accertamento dei risultati conseguiti" e non per il semplice avvicendamento degli organi politici che li hanno nominati. La Corte ha poi ribadito che "il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione ha accentuato [con il d.lgs n. 80 del 1998] il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti (ordinanza n. 11 del 2002)" ed e' giunta, percio', alla conclusione che "l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie", che "in particolare, (...) la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di Asl [deve rispettare] il principio del giusto procedimento", che "la dipendenza funzionale del dirigente non puo' diventare dipendenza politica", che "il dirigente e' sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo puo' essere allontanato, ma non puo' essere messo in condizioni di precarieta' che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento". Questi stessi principi, ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla anticipata estinzione dell'incarico di direttore di un ente parco regionale. Anche in tal caso, infatti, ci troviamo in presenza di un incarico dirigenziale affidato ad un soggetto scelto tra una rosa di candidati in possesso di specifici requisiti di preparazione tecnico-professionale e chiamato a svolgere compiti gestionali di natura prettamente tecnico-amministrativa. Non c'e' dubbio, percio', proprio alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 104/2007, che una norma la quale ancora la durata dell'incarico alla durata del mandato dell'organo politico che ha provveduto alla nomina si pone in contrasto con i principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione affermati negli artt. 97 e 98 Cost.
P.Q.M. A scioglimento della riserva cosi' provvede: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis L. Regione Lazio 06.10.1997, n. 29 (introdotto dall'art. 3 comma 15 L. Regione Lazio 02.04.2003, n. 10) per contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.; b) sospende il procedimento e dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa alla Corte Costituzionale, unitamente a tutti gli atti di causa, notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno 2014. Il Presidente: Panariello Il Consigliere estensore: Riga