N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2014

Ordinanza del 15 luglio  2014  della  Corte  d'appello  di  Roma  nel
procedimento civile promosso da Ente  Parco  regionale  dei  Castelli
Romani contro Candeloro Alessandro. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Lazio  -  Direttore  Generale
  dell'Ente Parco - Previsione  che  il  Presidente  dell'Ente  Parco
  stipula con il Direttore di gestione dell'Ente stesso, un  apposito
  contratto a tempo determinato nell'ambito del contratto  collettivo
  nazionale per la dirigenza nazionale,  per  la  durata  massima  di
  cinque anni, la cui scadenza non puo' superare quella  del  mandato
  del Presidente della Giunta regionale  che  lo  ha  nominato  (c.d.
  spoil system) - Previsione che la nuova  nomina  e  il  rinnovo  di
  quella precedente sono effettuati entro novanta giorni  dalla  data
  della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta  regionale  e
  che, fino a tale nomina o rinnovo, si intende prorogato  l'incarico
  di direttore precedentemente conferito - Violazione dei principi di
  imparzialita' e buon andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Violazione del principio dell'esclusivo servizio alla  Nazione  dei
  dipendenti pubblici. 
- Legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n.  29,  art.  24,  comma
  1-bis, aggiunto dall'art. 3, comma 15, della  legge  della  Regione
  Lazio 2 aprile 2003, n. 10. 
- Costituzione, artt. 97 e 98. 
(GU n.54 del 31-12-2014 )
 
                     LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
                           SEZIONE LAVORO 
                             IV COLLEGIO 
 
    Composta dai seguenti magistrati: 
        dott. Francescopaolo Panariello: Presidente 
        dott.ssa Maria Pia Di Stefano: Consigliere 
        dott. Fabrizio Riga: Consigliere estensore 
    a scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  23.06.2014
nell'ambito del proc. iscritto al n. 7609/11 R.G., vertente tra  Ente
Parco Regionale dei Castelli Romani; elett.te dom.to in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12 rapp.to e difeso ex lege  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, appellante e Candeloro Alessandro;  elett.te  dom.to  in
Roma, Via Poma, n. 2 rapp.to e difeso dagli Avv.ti Silvia e  Giuseppe
Sante Assennato, appellato, ha emesso la seguente ordinanza. 
1. La controversia 
    Candeloro  Alessandro  e'  stato  nominato   direttore   generale
dell'Ente  Parco  Regionale  dei  Castelli  Romani  con  decreto  del
Presidente della Regione Lazio del 21.12.2004. In data 01.02.2005  ha
stipulato con il Presidente dell'Ente Parco un contratto con il quale
ha assunto  l'incarico  di  direttore  dell'ente;  nel  contratto  si
prevede che l'incarico decorre  "dalla  data  di  sottoscrizione  del
presente contratto fino alla  scadenza  del  mandato  del  Presidente
della Regione Lazio che lo ha nominato, come previsto dal comma 1-bis
dell'art. 24 della L.R. 29/97 e s.m.i.". Il comma 1-bis dell'art.  24
- introdotto dall'art. 3 L.R. Lazio 02.04.2003, n.  10 -  stabilisce,
infatti, che "il presidente del parco stipula con il direttore  (...)
un apposito contratto a tempo determinato (...) per la durata massima
di cinque anni, la cui scadenza non puo' oltrepassare comunque quella
del mandato del presidente della giunta regionale che lo ha nominato.
La nuova nomina o il rinnovo di  quella  precedente  sono  effettuati
entro  novanta  giorni  dalla  data  della  proclamazione  del  nuovo
presidente della giunta regionale. Fino a tale nomina  o  rinnovo  si
intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito".
Il mandato del Presidente (on. Francesco Storace), che aveva nominato
il  ricorrente,  e'  scaduto  il  02.05.2005  e  all'on.  Storace  e'
subentrato, nella carica, l'on. Piero Marrazzo. In  data  22.03.2006,
il Commissario Straordinario della Regione Lazio, subentrato  all'on.
Marrazzo a seguito delle sue dimissioni, ha comunicato  al  Candeloro
"l'intervenuta  automatica  cessazione  dell'incarico  di   Direttore
dell'Ente Regionale Parco dei Castelli Romani". 
    Il  Candeloro  ha  impugnato  il  provvedimento  con  ricorso  al
Tribunale di Roma, ritenendo costituzionalmente illegittima la  norma
che prevede l'automatica decadenza dalla carica di direttore generale
del Parco, in quanto espressione di un sistema  (c.d.  spoil  system)
gia' ripetutamente ritenuto in contrasto con gli artt. 97 e 98  Cost.
A tal fine, il ricorrente ha richiamato, in particolare, la pronuncia
n.  104  del  23.03.2007,  con  la  quale  la  Corte  ha   dichiarato
costituzionalmente illegittima  l'analoga  previsione  contenuta  nel
nuovo Statuto della Regione Lazio (art.  55  IV  co.  L.  Reg.  Lazio
11.11.2004, n. 1) ed ha  sostenuto  che  "la  suddetta  dichiarazione
d'incostituzionalita' travolge senz'altro anche  la  legge  R.  Lazio
6.10.1997, n. 29", la quale "all'articolo 24  comma  1-bis,  prevede,
infatti,  null'altro  che  l'applicabilita'  dello  spoil  system  ai
direttori degli enti parco". 
    Il  giudice  di  prime  cure  ha   ritenuto   che   "sulla   base
dell'orientamento ormai consolidato  della  Corte  Costituzionale  in
materia di c.d. spoil system (Corte Cost. n.  233/2006,  n.  104  del
2007, n. 103/2007, n. 390/2008), deve escludersi la  possibilita'  di
una automatica decadenza o caducazione degli  incarichi  dirigenziali
in caso di rinnovo dei nuovi organi di natura elettiva" e che con  la
pronuncia n. 104/2007 "e' stata dichiarata illegittima la  cosiddetta
decadenza automatica  dall'incarico  della  dirigenza  nelle  aziende
sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonche' nell'amministrazione e
negli enti regionali, fra i quali  ultimi  rientra  senz'altro  anche
l'ente convenuto nel presente giudizio"; il Tribunale  ha,  pertanto,
ritenuto  illegittimo  il  provvedimento   impugnato,   ha   disposto
l'immediata reintegrazione del ricorrente nell'incarico di  direttore
dell'ente Parco ed ha condannato il  convenuto  al  risarcimento  dei
danni. 
    L'Ente  Parco  ha  impugnato  la  sentenza,  sostenendo  che   la
decadenza dall'incarico e' stata disposta sulla  base  di  una  norma
(art. 24 comma 1-bis L.R. 06.10.1997, n. 29)  ancora  in  vigore,  in
quanto mai dichiarata costituzionalmente illegittima, e, comunque, e'
espressamente prevista da una clausola del  contratto  stipulato  dal
ricorrente. 
    L'appellato ha, invece, sostenuto la correttezza  della  sentenza
impugnata; in subordine, nell'eventualita' che "la Corte ritenesse la
persistente vigenza delle norme utilizzate dall'ente  per  la  revoca
unilaterale  del   contratto   del   Candeloro",   ne   ha   eccepito
l'incostituzionalita', chiedendo  a  questa  Corte  di  sollevare  la
relativa questione. 
2. La rilevanza della questione 
    Ad avviso di questa Corte, la questione e' decisiva ai fini della
risoluzione della controversia. 
    Infatti, contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  difesa  del
Candeloro, l'art. 24, comma 1-bis L.R. 06.10.1997,  n.  29  non  puo'
ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 55 L.  Statutaria  R.  Lazio
11.11.2004, n. 1,  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2007. 
    Il nuovo Statuto regionale, in vigore dal maggio  2005,  all'art.
55 disciplina il regime giuridico  degli  "enti  pubblici  dipendenti
dalla Regione", stabilendo, al quarto comma, che "i componenti  degli
organi istituzionali decadono  dalla  carica  il  novantesimo  giorno
successivo alla prima seduta del consiglio,  salvo  conferma  con  le
stesse modalita' previste per la nomina" e, al quinto comma, che "gli
incarichi di direzione delle strutture di  massima  dimensione  degli
enti pubblici dipendenti sono  conferiti  dai  rispettivi  organi  di
amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo
all'insediamento dei nuovi organi,  salvo  conferma  da  parte  degli
organi stessi". L'art. 71 della L.R. 17.02.2005, n. 9, in  attuazione
dei principi stabiliti dal nuovo statuto, ha, tra l'altro,  stabilito
che "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale  (...)  le
norme (...) di cui agli articoli 55, commi 3,  4  e  5  si  applicano
anche in deroga alle disposizioni contenute  nelle  specifiche  leggi
vigenti  in  materia"  (primo  comma),  che  "le   norme   statutarie
concernenti la decadenza dalla  carica  di  componente  degli  organi
istituzionali degli enti  pubblici  dipendenti  e  la  cessazione  di
diritto degli incarichi dirigenziali presso la  Regione  e  gli  enti
pubblici dipendenti (...) si applicano a decorrere dal primo rinnovo,
successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi
di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti" (terzo
comma) e che "nelle ipotesi in cui la carica di organo  istituzionale
di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto  alla  data  di
entrata in vigore dello Statuto,  sia  svolta  mediante  rapporto  di
lavoro regolato da  contratto  di  diritto  privato,  la  durata  del
contratto  stesso  e'  adeguata  di  diritto  ai   termini   previsti
dall'articolo  55,  comma  4"  (comma   4,   lett.   a).   La   Corte
Costituzionale, chiamata ad affrontare la questione  della  decadenza
dei direttori generali delle Asl, con sentenza n. 104 del  23.03.2007
ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto
dell'articolo 71, commi 1, 3 e  4,  lettera  a),  della  legge  della
Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 e  dell'articolo  55,  comma  4,
della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1,  nella  parte
in cui prevede che i direttori  generali  delle  Asl  decadono  dalla
carica  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  prima  seduta  del
Consiglio Regionale, salvo conferma con le stesse modalita'  previste
per la nomina". 
    Ebbene, e' vero che l'art. 55  del  nuovo  Statuto  regionale  ha
generalizzato l'applicazione a tutti gli enti pubblici regionali  del
principio (spoil system) gia' introdotto nella disciplina degli  Enti
Parco Regionali dall'art. 3 L.R.  02.04.2003,  n.  10  (il  quale  ha
modificato la L.R. 06.10.1997, n. 29, aggiungendo all'art.  24  della
legge il comma l-bis), ma e' anche vero che non ricorrono, ad  avviso
di questa Corte, i presupposti per l'applicazione dell'art. 15  disp.
sulla legge in generale, ai  sensi  del  quale  "le  leggi  non  sono
abrogate che da  leggi  posteriori  per  dichiarazione  espressa  del
legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove  disposizioni  e  le
precedenti o perche' la nuova  legge  regola  l'intera  materia  gia'
regolata dalla legge anteriore". Infatti, nel  caso  di  specie,  non
c'e'   alcuna   abrogazione   espressa,   non   c'e'   rapporto    di
incompatibilita' con le nuove disposizioni (le quali,  al  contrario,
sono l'esatta riproduzione  delle  precedenti)  e  non  puo'  neppure
ritenersi che la nuova legge regoli l'intera  materia  gia'  regolata
dalla legge anteriore, in quanto la  L.R.  29/1997  detta  "norme  in
materia di aree naturali protette regionali", mentre la L. Statutaria
11.11.  2004,  n.  l  detta  le  nuove  regole  fondamentali  per  il
funzionamento della Regione. 
    Ne' potrebbe eccepirsi che, in ogni caso, la decadenza automatica
e' espressamente prevista anche nel testo del contratto  sottoscritto
dal Candeloro, in quanto quella clausola  e'  l'esatta  trasposizione
della norma contenuta  nella  legge  regionale,  ragion  per  cui  la
caducazione della norma renderebbe automaticamente nulla la clausola,
ai sensi dell'art. 1418 C.C. 
    L'accoglimento della questione di  costituzionalita'  renderebbe,
pertanto, automaticamente  illegittima  l'anticipata  estinzione  del
rapporto, di cui l'Ente Parco si  e'  limitato  a  prendere  atto  in
applicazione dell'art. 24 comma 1-bis L.R. 06.10.1997, n. 29. 
3. La non manifesta infondatezza della questione 
    Al riguardo,  questa  Corte  ritiene  sufficiente  richiamare  le
argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale nella  sentenza  n.
104 del 23.03.2007 a fondamento  della  ritenuta  incostituzionalita'
dell'art. 55 L.R. 11.11.2004, n. l cit., con riferimento alla vicenda
della decadenza dei direttori generali delle Asl. 
    In quella sentenza  la  Corte  ha  affermato  che  "il  direttore
generale viene fatto cessare dal rapporto (di ufficio  e  di  lavoro)
con la Regione per una  causa  estranea  alle  vicende  del  rapporto
stesso, e non sulla  base  di  valutazioni  concernenti  i  risultati
aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della  salute
e di funzionamento dei servizi, o - ancora  -  per  una  delle  altre
cause che  legittimerebbero  la  risoluzione  per  inadempimento  del
rapporto", ragion per cui "le disposizioni censurate  violano  l'art.
97 Cost., sotto il duplice  profilo  dell'imparzialita'  e  del  buon
andamento dell'amministrazione", come anche l'art.  98  Cost.,  norme
attraverso le quali "si mira a garantire l'amministrazione pubblica e
i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque,  di  parte,  in
relazione al complesso  delle  fasi  concernenti  l'impiego  pubblico
(accesso all'ufficio e svolgimento della carriera)". In quella stessa
sentenza la Corte ha anche ribadito che "gli artt. 97 e 98 Cost. sono
corollari dell'imparzialita', in cui si esprime  la  distinzione  tra
politica e amministrazione, tra l'azione del  governo  -  normalmente
legata alle impostazioni di una  parte  politica,  espressione  delle
forze  di  maggioranza  -  e  l'azione   dell'amministrazione,   che,
nell'attuazione  dell'indirizzo  politico   della   maggioranza,   e'
vincolata invece ad agire senza distinzione di  parti  politiche,  al
fine  del  perseguimento  delle  finalita'   pubbliche   obbiettivate
dall'ordinamento",    nonche'    del    principio    di    efficienza
dell'amministrazione, il quale "trova esplicazione in  una  serie  di
regole" volte, tra l'altro, anche a "garantire la  regolarita'  e  la
continuita'  dell'azione  amministrativa  e,  in   particolare,   dei
pubblici servizi, anche al mutare degli assetti politici" e a far si'
che i dirigenti vengano "sottoposti a periodiche verifiche  circa  il
rispetto dei principi di imparzialita', funzionalita', flessibilita',
trasparenza,  nonche'  la  valutazione  delle  loro  prestazioni   in
funzione dei risultati e degli obiettivi prefissati", di modo che "la
loro  cessazione  anticipata   dall'incarico   avvenga   in   seguito
all'accertamento dei risultati conseguiti"  e  non  per  il  semplice
avvicendamento degli organi politici che li hanno nominati. La  Corte
ha poi ribadito che "il legislatore, proprio per  porre  i  dirigenti
(generali) in condizione di svolgere le loro  funzioni  nel  rispetto
dei  principi  d'imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione ha accentuato [con  il  d.lgs  n.  80  del  1998]  il
principio   della   distinzione    tra    funzione    di    indirizzo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  e  funzione   di
gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti (ordinanza  n.  11
del  2002)"   ed   e'   giunta,   percio',   alla   conclusione   che
"l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione esigono che
la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie",  che
"in particolare, (...) la  decisione  dell'organo  politico  relativa
alla cessazione anticipata dall'incarico del  direttore  generale  di
Asl [deve rispettare] il principio del giusto procedimento", che  "la
dipendenza funzionale del dirigente  non  puo'  diventare  dipendenza
politica", che "il dirigente e' sottoposto alle direttive del vertice
politico e al suo giudizio,  ed  in  seguito  a  questo  puo'  essere
allontanato, ma non puo' essere messo in  condizioni  di  precarieta'
che  consentano  la  decadenza   senza   la   garanzia   del   giusto
procedimento". 
    Questi  stessi  principi,  ad  avviso  di  questa   Corte,   sono
applicabili  anche  alla  anticipata  estinzione   dell'incarico   di
direttore di un ente parco regionale. 
    Anche in tal  caso,  infatti,  ci  troviamo  in  presenza  di  un
incarico dirigenziale affidato ad un soggetto scelto tra una rosa  di
candidati  in  possesso  di  specifici  requisiti   di   preparazione
tecnico-professionale e chiamato a  svolgere  compiti  gestionali  di
natura prettamente tecnico-amministrativa. 
    Non c'e' dubbio, percio', proprio alla luce dei principi espressi
dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 104/2007, che una
norma la quale ancora la durata dell'incarico alla durata del mandato
dell'organo politico  che  ha  provveduto  alla  nomina  si  pone  in
contrasto  con  i  principi  di  imparzialita'   e   buon   andamento
dell'amministrazione affermati negli artt. 97 e 98 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    A scioglimento della riserva cosi' provvede: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1-bis L.
Regione Lazio 06.10.1997, n. 29 (introdotto dall'art. 3 comma  15  L.
Regione Lazio 02.04.2003, n. 10) per contrasto con gli artt. 97 e  98
Cost.; 
        b) sospende il procedimento  e  dispone  che,  a  cura  della
Cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa  alla
Corte  Costituzionale,  unitamente  a  tutti  gli  atti   di   causa,
notificata alle parti del  presente  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  30  giugno
2014. 
 
                      Il Presidente: Panariello 
 
 
                   Il Consigliere estensore: Riga