REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2014, n. 31 

  Nuove   disposizioni   in   materia   di   prerogative   statutarie
dell'autorita'     idrica     Toscana.      Modifiche      alla legge
regionale 69/2011. 
(GU n.33 del 16-8-2014)

 
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27  del
                           20 giugno 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011 
 
  Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre  2011,
n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana  e  delle  autorita'
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani.  Modifiche
alle leggi regionali 25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,
35/2011  e  14/2007,  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  sedute
dell'assemblea sono valide con  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti, a condizione che siano rappresentati  almeno  due  comuni
per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13. Lo
statuto dell'autorita' idrica puo' disciplinare la seduta in  seconda
convocazione determinando un diverso numero di presenze e  condizioni
ai fini della sua validita'». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 11 giugno 2014 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 3 giugno 2014.