DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (1524Q002)(GU n.288 del 10-12-1987)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 426 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in disegno industriale e ambientale. Scuola di specializzazione in disegno industriale e ambientale Art. 427. - E' istituita presso l'Universita' di Firenze la scuola di specializzazione in «disegno industriale e ambientale»; essa conferisce il diploma di specialista in «disegno industriale e ambientale». Art. 428. - La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione critica e professionale integrativa di quella fornita dal corso di laurea e di far conseguire una piu' vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e di componenti per l'edilizia. Art. 429. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni; ciasun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento per anno e non meno di trecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. Art. 430. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ogni anno di corso e, complessivamente, di quarantacinque specializzandi per tutta la scuola. Il consiglio dei docenti puo' decidere, di anno in anno, di ridurre il numero dei posti banditi come prevede il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e la eventuale percentuale degli specializzandi stranieri che possono essere accettati. Art. 431. - Alla scuola sono ammessi i laureati delle facolta' di architettura e di ingegneria. Gli specializzandi stranieri debbono ottenere l'equipollenza del titolo conseguito nel Paese d'origine. Art. 432. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande con risposte multiple, per la valutazione del quale la commissione avra' a disposizione 60 punti sui 100 punti totali. Esso sara' integrato da una prova orale a cui saranno assegnati 30 punti su 100. Nella valutazione dei titoli di cui al quarto e quinto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 un punteggio particolare sara' assegnato al voto di laurea, alla tesi in discipline attinenti alla specializzazione ed alle eventuali pubblicazioni, ricerche e progetti nel settore di specializzazione. Art. 433. - Lo specializzando e' tenuto a seguire sedici insegnamenti: sei al primo anno, sei al secondo anno e quattro al terzo anno sulla base di un piano di studi comprendente le discipline attivate di cui all'art. 434 approvato dal consiglio della scuola. Le discipline inserite nella annessa tabella devono essere attinte nel seguente rapporto: tre insegnamenti dall'area della tecnologia (1), tre insegnamenti dall'area delle tecniche produttive (2), due insegnamenti dall'area della storia (3), due insegnamenti dall'area della percezione (4), due insegnamenti dall'area della componentistica (5), quattro insegnamenti dell'area progettuale (6). Art. 434. - Gli insegnamenti saranno tratti dalle seguenti aree disciplinari: 1) Area della tecnologia: tecnologie da materiali (fondamentale obbligatorio); tecnologie da produzione (fondamentale obbligatorio); cultura tecnologica della progettazione (opzionale); illuminotecnica e impianti (opzionale). 2) Area delle tecniche produttive: organizzazione della produzione (fondamentale obbligatorio); fattibilita' del prodotto (fondamentale obbligatorio); elementi di analisi del mercato (opzionale); econometria (opzionale); ergonomia (opzionale). 3) Area della storia: storia del disegno industriale (fondamentale obbligatorio); storia dell'arte contemporanea (opzionale); storia dell'arte applicata (opzionale); storia della comunicazione (opzionale); storia del costume (opzionale). 4) Area della percezione: disegno operativo e geometria costruttiva (fondamentale obbligatorio); modellistica (opzionale); semiologia ed estetica (opzionale); elementi di informatica (opzionale); elaborazione elettronica della progettazione (opzionale). 5) Area della componentistica: normative e controllo di qualita' (fondamentale obbligatorio); morfologia dei componenti (opzionale); coordinazione dimensionale (opzionale); igiene ambientale (opzionale). 6) Area progettuale: disegno industriale 1 (fondamentale obbligatorio); disegno industriale 2 (fondamentale obbligatorio); progettazione ambientale (opzionale); sperimentazione di sistemi e componenti (opzionale); progettazione grafica (opzionale). Gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di architettura. Qualora nella facolta' non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una determinata materia, e' possibile avvalersi di docenti della stessa materia, o di materia affine, di altra facolta', previa delibera del senato accademico su proposta del consiglio della scuola, sentita la facolta'. Art. 435. - Gli insegnamenti, fondamentali ed opzionali, sono cosi' collocati negli anni: 1° Anno: tecnologie da materiali (area 1); organizzazione della produzione (area 2); storia del disegno industriale (area 3); disegno operativo e geometria costruttiva (area 4); due opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area 1 e uno tra quelli dell'area 3). 2° Anno: tecnologie da produzione (area 1); fattibilita' del prodotto (area 2); disegno industriale 1 (area 6); tre opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area 2, uno tra quelli dell'area 4 e uno tra quelli dell'area 5). 3° Anno: disegno industriale 2 (area 6); normativa e controllo di qualita' (area 5); due opzionali (da scegliersi tra quelli dell'area 6). Art. 436. - La frequenza nelle varie aree per complessive 500 ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Le attivita' pratiche sono costituite da: grafica applicata, componentistica e sperimentazione di materiali, modellistica, disegno industriale (oggetti e sistemi), progettazione assistita dal calcolatore. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e la prova finale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 7 settembre 1987 COSSIGA Galloni, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1287 Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 197