DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987 

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi  di  Firenze.
(1524Q002) 
(GU n.288 del 10-12-1987)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Firenze,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2406,  e  modificato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2230,   e   successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; 
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Firenze,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 426 sono aggiunti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione   in   disegno
industriale e ambientale. 
   Scuola di specializzazione in disegno industriale e ambientale 
 
  Art. 427. - E' istituita presso l'Universita' di Firenze la  scuola
di specializzazione  in  «disegno  industriale  e  ambientale»;  essa
conferisce il  diploma  di  specialista  in  «disegno  industriale  e
ambientale». 
  Art. 428. - La scuola ha lo scopo  di  condurre  ad  una  specifica
preparazione critica e professionale integrativa  di  quella  fornita
dal corso di laurea e di far conseguire  una  piu'  vasta  e  diffusa
conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione
di oggetti, di sistemi di oggetti e di componenti per l'edilizia. 
  Art. 429.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni; ciasun anno di  corso  prevede  almeno
centocinquanta  ore  di  insegnamento  per  anno  e   non   meno   di
trecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. 
  Art. 430. - In base alle strutture ed attrezzature disponibili,  la
scuola e' in  grado  di  accettare  un  numero  massimo  di  iscritti
determinato in quindici per ogni anno di corso  e,  complessivamente,
di quarantacinque specializzandi per tutta la  scuola.  Il  consiglio
dei docenti puo' decidere, di anno in anno, di ridurre il numero  dei
posti banditi come prevede il secondo comma dell'art. 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e la eventuale
percentuale  degli  specializzandi  stranieri  che   possono   essere
accettati. 
  Art. 431. - Alla scuola sono ammessi i laureati delle  facolta'  di
architettura e di ingegneria. Gli  specializzandi  stranieri  debbono
ottenere l'equipollenza del titolo conseguito nel Paese d'origine. 
  Art.  432.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'   richiesto   il
superamento di un esame consistente in una prova scritta  che  dovra'
svolgersi mediante domande con risposte multiple, per la  valutazione
del quale la commissione avra' a disposizione 60 punti sui 100  punti
totali. 
  Esso sara' integrato da una prova orale a cui saranno assegnati  30
punti su 100. 
  Nella valutazione dei titoli  di  cui  al  quarto  e  quinto  comma
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 un
punteggio particolare sara' assegnato al voto di laurea, alla tesi in
discipline  attinenti  alla  specializzazione   ed   alle   eventuali
pubblicazioni, ricerche e progetti nel settore di specializzazione. 
  Art.  433.  -  Lo  specializzando  e'  tenuto  a   seguire   sedici
insegnamenti: sei al primo anno, sei al secondo  anno  e  quattro  al
terzo anno sulla base di un piano di studi comprendente le discipline
attivate di cui all'art. 434 approvato dal consiglio della scuola. 
  Le discipline inserite nella annessa tabella devono essere  attinte
nel seguente rapporto: tre insegnamenti  dall'area  della  tecnologia
(1), tre insegnamenti dall'area delle tecniche  produttive  (2),  due
insegnamenti dall'area della storia (3), due  insegnamenti  dall'area
della   percezione   (4),   due    insegnamenti    dall'area    della
componentistica (5), quattro insegnamenti dell'area progettuale (6). 
  Art. 434. - Gli insegnamenti saranno  tratti  dalle  seguenti  aree
disciplinari: 
  1) Area della tecnologia: 
  tecnologie da materiali (fondamentale obbligatorio); 
  tecnologie da produzione (fondamentale obbligatorio); 
  cultura tecnologica della progettazione (opzionale); 
  illuminotecnica e impianti (opzionale). 
  2) Area delle tecniche produttive: 
  organizzazione della produzione (fondamentale obbligatorio); 
  fattibilita' del prodotto (fondamentale obbligatorio); 
  elementi di analisi del mercato (opzionale); 
  econometria (opzionale); 
  ergonomia (opzionale). 
  3) Area della storia: 
  storia del disegno industriale (fondamentale obbligatorio); 
  storia dell'arte contemporanea (opzionale); 
  storia dell'arte applicata (opzionale); 
  storia della comunicazione (opzionale); 
  storia del costume (opzionale). 
  4) Area della percezione: 
  disegno   operativo   e   geometria    costruttiva    (fondamentale
obbligatorio); 
  modellistica (opzionale); 
  semiologia ed estetica (opzionale); 
  elementi di informatica (opzionale); 
  elaborazione elettronica della progettazione (opzionale). 
  5) Area della componentistica: 
  normative e controllo di qualita' (fondamentale obbligatorio); 
  morfologia dei componenti (opzionale); 
  coordinazione dimensionale (opzionale); 
  igiene ambientale (opzionale). 
  6) Area progettuale: 
  disegno industriale 1 (fondamentale obbligatorio); 
  disegno industriale 2 (fondamentale obbligatorio); 
  progettazione ambientale (opzionale); 
  sperimentazione di sistemi e componenti (opzionale); 
  progettazione grafica (opzionale). 
  Gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di architettura. 
  Qualora  nella  facolta'  non  sia  reperibile  alcun  docente  per
l'insegnamento di una determinata materia, e' possibile avvalersi  di
docenti della stessa materia, o di materia affine, di altra facolta',
previa delibera del senato accademico su proposta del consiglio della
scuola, sentita la facolta'. 
  Art. 435. - Gli insegnamenti, fondamentali ed opzionali, sono cosi'
collocati negli anni: 
  1° Anno: 
  tecnologie da materiali (area 1); 
  organizzazione della produzione (area 2); 
  storia del disegno industriale (area 3); 
  disegno operativo e geometria costruttiva (area 4); 
  due opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area 1 e  uno  tra
quelli dell'area 3). 
  2° Anno: 
  tecnologie da produzione (area 1); 
  fattibilita' del prodotto (area 2); 
  disegno industriale 1 (area 6); 
  tre opzionali (uno da scegliersi tra quelli dell'area  2,  uno  tra
quelli dell'area 4 e uno tra quelli dell'area 5). 
  3° Anno: 
  disegno industriale 2 (area 6); 
  normativa e controllo di qualita' (area 5); 
  due opzionali (da scegliersi tra quelli dell'area 6). 
  Art. 436. - La frequenza nelle varie aree per complessive  500  ore
annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale. 
  Le  attivita'  pratiche  sono  costituite  da:  grafica  applicata,
componentistica e sperimentazione di materiali, modellistica, disegno
industriale  (oggetti  e  sistemi),   progettazione   assistita   dal
calcolatore. 
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione, che consente allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e la prova finale. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
     Dato a Roma, addi' 7 settembre 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                          Galloni, Ministro della pubblica istruzione 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1287 
  Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 197