MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2015 

Annullamento del  decreto  4  settembre  2012,  recante  il  «Rinnovo
dell'autorizzazione  al  laboratorio  regione  Piemonte  -  Direzione
agricoltura  -  Settore   fitosanitario   regionale   -   Laboratorio
agrochimico - Sede di Alessandria, al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo». (15A03896) 
(GU n.119 del 25-5-2015)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  4  settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2012  con
il quale al laboratorio regione Piemonte -  Direzione  agricoltura  -
Settore fitosanitario regionale - Laboratorio agrochimico -  Sede  di
Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 -  Zona  scalo
D4, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio  dei  certificati
di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 4 settembre 2012 sopra  indicato  il
laboratorio  regione  Piemonte  -  Direzione  agricoltura  -  Settore
fitosanitario  regionale  -  Laboratorio  agrochimico   -   Sede   di
Alessandria e' stato autorizzato a eseguire tutte le analisi  per  il
quale risultava accreditato secondo il certificato di  accreditamento
rilasciato da ACCREDIA in data 6 luglio 2012; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 4 settembre  2012,  poiche'  il  citato  laboratorio  regione
Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale  -
Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria puo' essere autorizzato
solo  per   i   metodi   di   analisi   raccomandati   e   pubblicati
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino  (OIV),  e
non, puo' essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il  quale
risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 6 luglio 2012; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio Azienda speciale laboratorio  regione
Piemonte - Direzione agricoltura - Settore fitosanitario regionale  -
Laboratorio  agrochimico  -   Sede   di   Alessandria   l'avvio   del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  240,
relativo all'annullamento del citato decreto del 4 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto del  4  settembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  220
del 20 settembre 2012, recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio  regione  Piemonte  -  Direzione  agricoltura  -  Settore
fitosanitario  regionale  -  Laboratorio  agrochimico   -   Sede   di
Alessandria, ubicato in Alessandria, Via Einaudi n. 32 -  Zona  scalo
D4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
regione Piemonte -  Direzione  agricoltura  -  Settore  fitosanitario
regionale - Laboratorio agrochimico - Sede di Alessandria  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto