MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2015 

Abrogazione delle disposizioni che consentono l'aggiunta  in  licenza
del sistema di pesca «palangari». (15A05931) 
(GU n.176 del 31-7-2015)

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           alle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  n.  154,  recante   la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  concernente  la  disciplina  della  pesca  marittima,  recante
regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del  6
dicembre 2013  che  istituisce  il  Piano  d'azione,  concordato  con
l'Amministrazione italiana, per garantire  il  rispetto  delle  norme
della politica comune della pesca; 
  Visti, in particolare, i  punti  14,  15  e  16  del  citato  Piano
d'azione,  in  virtu'  dei  quali  l'Amministrazione  italiana   deve
adottare ulteriori misure tecniche per  assicurare,  tra  l'altro  la
progressiva riduzione del numero di imbarcazioni alla pesca del pesce
spada; 
  Visto l'art. 191 del trattato di funzionamento dell'Unione  europea
che  prevede  il  principio  di  precauzione  come  fondamento  della
politica ambientale comunitaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali"  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la  disciplina
del rilascio delle licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante  "Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca",  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca" ma  gli  "attrezzi  di
pesca"   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il Regolamento  (UE)  11  dicembre  2013,  n.  1380/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  politica  comune
della pesca, che modifica i regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il Regolamento  (CE)  21  dicembre  2006,  n.  1967/2006  del
Consiglio riguardante le  misure  di  gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar  Mediterraneo,  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93, che abroga il  regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per  la
pesca  nella  zona  di  applicazione  dell'accordo   CGPM(Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per
lo  sfruttamento  sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nel  Mar
Mediterraneo; 
  Visto il Regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio che istituisce  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404,  recante  modalita'   di   applicazione   del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato On.le Giuseppe Castiglione; 
  Considerato  che  il  Programma  nazionale,  adottato  con  decreto
ministeriale 31 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 2013, prevede, tra gli strumenti di intervento  per  la
realizzazione degli obiettivi  del  programma  stesso,  una  gestione
programmata delle risorse ittiche; 
  Ritenuto necessario adeguare il rilascio e/o rinnovo delle  licenze
di pesca all'obiettivo della PCP la  cui  applicazione  comprende  la
conservazione delle risorse biologiche marine  e  la  gestione  delle
attivita' di pesca dirette a sfruttare tali risorse; 
  Considerata  l'urgenza  di  favorire  il  passaggio  a  una   pesca
sostenibile, piu' selettiva e che provochi meno danni agli ecosistemi
marini; 
  Ritenuto che le possibilita' di  pesca  devono  essere  fissate  in
conformita' all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento  sulla  PCP,  in
linea con l'obiettivo di ricostituire  gradualmente  e  mantenere  la
popolazione degli stock ittici in grado  di  produrre  il  rendimento
massimo sostenibile; 
  Considerato l'elevato numero di imbarcazioni della flotta da  pesca
italiana, autorizzate alla pesca con  gli  attrezzi  palangari  fissi
(LLS) e palangari derivanti (LLD); 
  Valutata, pertanto, la  necessita'  di  riordino  della  disciplina
riguardante le condizioni generali di accesso  alle  risorse  con  il
rilascio di autorizzazioni alla  pesca  con  gli  attrezzi  palangari
fissi (LLS) e palangari derivanti (LLD); 
  Ritenuto di dover limitare le crescenti richieste di  aggiunta  del
sistema palangari ovvero degli  attrezzi  di  pesca  palangari  fissi
(LLS) e  palangari  derivanti  (LLD),  cosi'  come  consentite  dagli
articoli 8 e 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'art. 18  nonche'  le  disposizioni
contenute nell'art. 19  del  decreto  ministeriale  26  luglio  1995,
relative all'aggiunta nella licenza di pesca  del  sistema  palangari
ovvero degli attrezzi palangari fissi  (LLS)  e  palangari  derivanti
(LLD). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 luglio 2015 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione