Modifica dello Statuto. (15A07262)(GU n.229 del 2-10-2015)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico rispettivamente in data 24 e 29 luglio 2015, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo; Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota prot. n. 19684 del 4 agosto 2015, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89; Vista la nota ministeriale, prot. n. 10862 del 21 settembre 2015, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica il nulla osta alla pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale; Decreta: Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni, e' cosi' modificato: Titolo II Governo dell'Ateneo Capo I ORGANI DI GOVERNO (Omissis). Sezione III Consiglio di Amministrazione (Omissis). Art. 26. Composizione e organizzazione (Omissis). Al comma 1, lettera b) la parola «due» e' sostituita dalla parola «tre». Al comma 1, lettera c) la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro». I commi 3, 4 e 5 vengono cosi' modificati: 3. I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Rettore, dai rappresentanti degli studenti e dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo, sono designati dal Senato all'interno di una rosa tripla di nominativi individuati da una Commissione composta dal Rettore e da due professori ordinari, diversi dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, designati dal Senato stesso. 4. I membri interni sono designati dal Senato Accademico tra personalita' di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale, oltre che di elevata qualificazione scientifica e culturale. I membri esterni sono designati dal Senato Accademico tra personalita' italiane o straniere di elevato livello scientifico e culturale, riconosciuto anche sul piano internazionale, e in possesso di una comprovata competenza gestionale o di una esperienza professionale di alto livello maturata attraverso l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso amministrazioni o imprese pubbliche o private. Essi non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico, ne' possono essere studenti dell'Ateneo. 5. Il componente appartenente al personale tecnico-amministrativo di ruolo e' designato dal Senato Accademico tra una rosa tripla di nominativi risultati i piu' votati a seguito di una competizione elettorale, aperta a tutti coloro i quali hanno superato la valutazione di un apposito Comitato, nominato dallo stesso Senato Accademico, in conseguenza di una procedura pubblica di selezione riservata al personale tecnico-amministrativo di ruolo, tra personalita' di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale. A seguito dei nuovi commi 3, 4 e 5, ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono. (Omissis). Titolo II Governo dell'Ateneo Capo II ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA Sezione II Organi di controllo, consuntivi e di garanzia Art. 28. Consiglio del personale tecnico amministrativo (Omissis). Dopo il comma 2, viene inserito il seguente nuovo comma «3», con conseguente cambiamento della numerazione dei commi successivi: 3. I pareri di cui al comma 2 sono sempre obbligatori e, salvo diversa disposizione regolamentare, non sono vincolanti. (Omissis). Titolo III Organizzazione delle strutture di ricerca e didattiche Capo II Strutture di Raccordo (Omissis). Art. 48. Denominazione, organizzazione e funzionamento (Omissis). Dopo il comma 2, viene inserito il seguente nuovo comma 3, con conseguente cambiamento della numerazione dei commi successivi: 3. Nella Struttura di Raccordo facolta' di medicina e Chirurgia, in caso di indisponibilita' dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sassari, 22 settembre 2015 Il rettore: Carpinelli