MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 ottobre 2015 

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Mangiatorella»,  in
Stilo. (15A08395) 
(GU n.265 del 13-11-2015)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Vista la domanda pervenuta in data 21 luglio  2015,  integrata  con
nota del 9 settembre 2015, con la  quale  la  Societa'  Mangiatorella
S.p.A. con sede in Saponara (Messina), Via Roma n. 5, ha  chiesto  di
poter  riportare  sulle  etichette   dell'acqua   minerale   naturale
denominata «Mangiatorella», che sgorga nell'ambito della  concessione
mineraria sita nel territorio del Comune di Stilo (Reggio  Calabria),
oltre alla dicitura «Puo' avere effetti diuretici» gia'  autorizzata,
anche l'indicazione concernente la preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti; 
  Esaminata la documentazione prodotta; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto interministeriale salute - attivita' produttive 11
settembre 2003; 
  Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  maggio  1957,  n.   1193   di
autorizzazione   alla   vendita    dell'acqua    minerale    naturale
«Mangiatorella» in Comune di Stilo (Reggio Calabria); 
  Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1999, n. 3226 -  142  con
il quale e' stato confermato il riconoscimento della  suddetta  acqua
minerale e,  per  le  etichette  e'  stata  autorizzata  la  seguente
dicitura: «Puo' avere effetti diuretici»; 
  Visto il parere  della  III  Sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' espresso nella seduta del 13 ottobre 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Mangiatorella»  di
Stilo (Reggio Calabria), condizionata senza  l'aggiunta  di  anidride
carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  8  ottobre
2011, n.  176,  puo'  essere  riportata,  oltre  alla  dicitura  gia'
autorizzata,  anche  la  seguente:  «L'allattamento  al  seno  e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo'  essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti  dei
lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Copia del presente decreto sara' trasmesso alla  ditta  richiedente
ed ai competenti organi regionali. 
    Roma, 29 ottobre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Guerra