MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2015 

Modifica del decreto 21 novembre 2001  relativo  alla  individuazione
degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. (15A08890) 
(GU n.279 del 30-11-2015)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 167, comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che se un soggetto  residente
in Italia  detiene,  direttamente  o  indirettamente,  anche  tramite
societa' fiduciarie o per interposta persona,  il  controllo  di  una
impresa, di una societa' o altro ente,  residente  o  localizzato  in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al  decreto  o
al provvedimento emanato ai sensi del comma 4, i  redditi  conseguiti
dal soggetto estero controllato  sono  imputati,  a  decorrere  dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute; 
  Visto  il  suddetto  art.  167,  comma  4,  secondo  il  quale   si
considerano privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati  o  territori
individuati, con decreti del Ministro  delle  finanze  da  pubblicare
nella Gazzetta  Ufficiale,  in  ragione  del  livello  di  tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della  mancanza
di un adeguato  scambio  di  informazioni  ovvero  di  altri  criteri
equivalenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001, con il quale sono stati individuati  gli  Stati  ed  i
territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167, comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'art. 1, comma 680, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale,  modificando  il  comma  4  dell'art.  167  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ha  stabilito
che si considera livello  di  tassazione  sensibilmente  inferiore  a
quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore  al  50
per cento di quello applicato in Italia e che si considerano, in ogni
caso,  privilegiati  i  regimi  fiscali  speciali,  individuati   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  Entrate  non  avente
carattere  tassativo,  che  consentono  un  livello   di   tassazione
inferiore al 50 per cento di quello applicato  in  Italia,  ancorche'
previsti da Stati o territori che applicano  un  regime  generale  di
imposizione non inferiore al 50 per  cento  di  quello  applicato  in
Italia; 
  Vista la legge 18 giugno 2015, n.  96,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015, recante  ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo
della Regione amministrativa speciale di Hong Kong  della  Repubblica
popolare cinese per evitare  le  doppie  imposizioni  in  materia  di
imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali,  con
Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore
il 10 agosto 2015, il cui art. 25 rispecchia i piu' recenti  standard
internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; 
  Considerato che la lista degli Stati e  dei  territori,  aventi  un
regime fiscale privilegiato ai fini dell'art.  167  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, e' comunque suscettibile di  modifiche  ed
integrazioni  sulla  base  di  un'ulteriore  valutazione,  sia  della
legislazione  fiscale   dei   suddetti   Stati   e   territori,   sia
dell'attuazione di un adeguato scambio di informazioni con gli stessi
Paesi; 
  Considerato che la Regione amministrativa  speciale  di  Hong  Kong
della Repubblica popolare cinese risulta inclusa tra i Paesi elencati
nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
novembre 2001, recante elencazione degli  Stati  o  territori  aventi
regime fiscale privilegiato; 
  Ritenuta, pertanto, la  necessita'  di  modificare  l'elenco  degli
Stati, approvato con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 21 novembre 2001, al  fine  di  armonizzarlo  con  il  mutato
quadro normativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica degli elenchi degli Stati e territori 
                aventi un regime fiscale privilegiato 
 
  1. All'elencazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, e' soppresso
il seguente territorio: Hong Kong. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan