N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e di accreditamento delle strutture sanitarie - Disciplina della cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento - Indicazione tassativa dei casi di decadenza dall'autorizzazione sanitaria - Previsione che le condizioni e le procedure per la cessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento sono eseguite dal Commissario ad acta della sanita' fino alla conclusione della gestione commissariale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria - Interferenza con le funzioni commissariali relative all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale - Incidenza sulla spesa sanitaria regionale - Violazione di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria e di correlati principi di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" e di "ordinamento civile" (rispettivamente, a causa dell'implementazione con legge regionale dei poteri del Commissario ad acta e della configurazione di una fattispecie speciale di cessione di azienda in deroga alle norme generali del codice civile). - Legge della Regione Calabria [7, recte:] 16 ottobre 2014, n. 22, artt. 1 e 2 (il primo sostitutivo dell'art. 9 e il secondo aggiuntivo dell'art. 9-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24). - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo, e 120, comma secondo; Accordo sul piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra il Presidente della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, in particolare, "Programma 5"; mandato commissariale per l'attuazione del piano, conferito con delibera del Consiglio dei ministri 30 luglio 2010, in particolare, lett. a), punto 9; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b); codice civile, artt. 2556 e 2558.(GU n.4 del 28-1-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014 pubblicata sul BURC n. 51 del 16 ottobre 2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 e s.m.i. La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.» dispone: Art. 1 (sostitutivo dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008) (Cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento). 1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta' della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato, previo decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale 1° settembre 2009, n. 13, nonche' dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso. 2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al Settore competente in materia di autorizzazione sanitaria e accreditamento della Regione Calabria, in copia autenticata da notaio, L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva e' comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. 3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attivita' autorizzate e/o accreditate ovvero uno o piu' moduli o tipologie di attivita' o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare alcun titolo alla continuazione delle medesime attivita' oggetto di cessione. In ogni caso, l'accreditamento non puo' essere ceduto separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria all'esercizio. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Dirigente Generale del Dipartimento competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui e' rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oggetto di cessione. 5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita', nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia: a) la fusione di piu' soggetti autorizzati e/o accreditati; b) la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata: c) il mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata; d) il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato. 7. La Regione puo' disporre in ogni tempo opportuni controlli, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto di cessione. 8. Le Aziende sanitarie che hanno in essere contratti di prestazioni con le strutture accreditate oggetto di cessione della proprieta' sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore del nuovo soggetto accreditato. 9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanita' della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella competenza della Dipartimento regionale «Tutela della salute e politiche sanitarie», sono eseguite dal Commissario ad acta della sanita'. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati dell'istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che l'istanza stessa e' presentata in relazione al procedimento gia' pendente e allegazione di copia della precedente istanza. 11. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente articolo s'intendono automaticamente adeguate.». Art. 2. Alla legge regionale 18 luglio 2008 n. 24, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente articolo 9-bis: «Art. 9 bis (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio). - 1. L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi: a) esercizio di un'attivita' sanitaria o sociosanitaria diversa da quella autorizzata; b) estinzione della persona giuridica autorizzata; c) rinuncia del soggetto autorizzato; d) mancato inizio dell'attivita' entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare. 2. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640 comma 2, 640-bis del Codice penale; c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 m aggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attivita' sanitaria e sociosanitaria disciplinata dalla presente legge; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione. 3. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15 per cento, legali rappresentanti della societa' e/o amministratori.». Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge n. 22 del 7 ottobre 2014 sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 (che per estratto autentico si produce) ai sensi dell'art.127 Cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti Motivi Violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Gli articoli 1 e 2 della legge n. 22/2014 violano le disposizioni in rubrica. Occorre premettere che la Regione Calabria, per la quale si e' verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Calabria, peraltro, non ha realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata quindi commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta del 30 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha deliberato pertanto la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuandolo nella persona del Presidente della Regione pro tempore. Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, il Commissario ad acta ha approvato Programmi operativi con i quali ha dato prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. A seguito delle dimissioni del Presidente della Regione del 29 aprile 2014, il Consiglio dei ministri, con delibera del 19 settembre 2014, ha conferito, ai sensi dell'art. 2, comma 84-bis, della legge n. 191/2009, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro al Generale Luciano Pezzi, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione. Tale delibera attribuisce in particolare, alla lettera b), al nuovo Commissario ad acta i contenuti del mandato commissariale gia' affidato al Presidente pro tempore con delibera del 30 luglio 2010, tra i quali era ricompresa «l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale, mediante adeguamento della vigente normativa regionale». Cio' premesso, come si e' ricordato, l'art. l della legge regionale n. 22/2014 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale n. 24/2008 (recante «Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private») e disciplina la cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento; l'art. 2 della legge regionale n. 22/2014 che introduce l'art. 9-bis nella predetta legge regionale n. 24/2008, disciplina la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di un'attivita' sanitaria o socio-sanitaria. Entrambe le disposizioni degli artt. 1 e 2 incidono sul regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie, e dispongono interventi in materia di organizzazione sanitaria che incidono sugli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Gli articoli 1 e 2 si pongono quindi in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale. In particolare gli articoli 9 e 9-bis della Regionale n. 24/2008 (come introdotti dagli artt. 1 e 2 sopra menzionati della legge n. 22/2014) si sovrappongono alle determinazioni e agli interventi riguardanti autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie contenuti nel «Programma 5» del Piano di rientro, e interferiscono con le attribuzioni commissariali di cui alla lett. a), punto 9, del mandato commissariale del 2010, citato nella premessa, che assegnano al Commissario ad acta «l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale, mediante adeguamento della vigente normativa regionale». Al riguardo va segnalato che il commissario ad acta, con proprio decreto n. 65 del 17 ottobre 2014 (pubblicato sul BURC n. 51 del 16 ottobre 2014) ha invitato il Consiglio regionale a provvedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del proprio decreto, all'abrogazione della legge regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009. Entrambi gli articoli 1 e 2, consentendo cessioni, all'occorrenza anche automatiche, degli accreditamenti e indicando tassativamente i casi di decadenza dall'autorizzazione, incidono sulla spesa sanitaria regionale, e si pongono in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Le disposizioni regionali in esame, poiche' modificano la disciplina in materia sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e quindi di stretta competenza del Commissario ad acta, sono incostituzionali pertanto sotto un duplice profilo: a) interferiscono con le funzioni commissariali di cui alla lett. a), punto 9, del mandato commissariale del 2010, e violano quindi l'art. 120, secondo comma, Cost. Come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110/2014, la giurisprudenza «ha piu' volte affermato che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». La giurisprudenza della Corte costituzionale al riguardo e' costante ed univoca (sul punto sentenze nn. 2/2010, 78/2011, 131/2012, 18/2013, 28/2013 e 79/2013). La Corte costituzionale inoltre, con sentenza n. 79/2013, ha ulteriormente precisato che anche «la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali e' idonea - a prescindere dalla ravvisabilita' di un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.». b) Le stesse disposizioni regionali, inoltre, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro, e in particolare dal «Programma 5» del Piano, riguardante le autorizzazioni e gli accreditamenti, contrastano con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». Le disposizioni violano in tal modo l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 79/2013, ha ribadito al riguardo che «"l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", peraltro in un "quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario" (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale puo' "legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari" (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)». In tale contesto, la Corte ha gia' piu' volte riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, inteso come parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis: sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, analogamente all'art. 1, comma 769, lettera b), della legge n. 269 del 2006, ha, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» (sentenza n. 79 del 2013). Gli artt. 1 e 2 contrastano, infine, sotto altro profilo, con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti la nuova disciplina della decadenza dall'autorizzazione sanitaria, prevista dall'art. 2, e' idonea ad incidere potenzialmente sulla spesa sanitaria regionale, nella misura in cui i provvedimenti di decadenza sono ordinati, anche, a garantire la corretta gestione della spesa stessa da parte dei soggetti autorizzati: la previsione tassativa dei casi di decadenza operata da detto articolo potrebbe, infatti, essere intesa nel senso di impedire all'amministrazione regionale di disporre la decadenza in casi diversi, direttamente originati da cattiva gestione delle risorse finanziarie imputabile ai soggetti autorizzati. Considerazioni analoghe riguardano l'art. 1 in quanto, autorizzare nei casi ivi considerati le cessioni degli accreditamenti (e, soprattutto comma 6, prevedere casi di cessione automatica per i quali non e' necessaria l'autorizzazione) attenua il controllo sulla spesa sanitaria regionale in riferimento alla selezione dei soggetti ammessi, in quanto accreditati, ad incidere su di essa. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere g) e l) della Costituzione. L'art. 1 della legge n. 22/2014, come si e' detto, sostituisce l'art. 9 della legge n. 24/2008, e dispone, al comma 9 (del nuovo art. 9) che «fino alla scadenza della gestione commissariale della Regione, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, riguardanti le condizioni e le procedure per la cessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sono eseguite dal Commissario ad acta». Tale disposizione nell'attribuire specifiche funzioni al Commissario ad acta, il quale e' organo statale, viola l'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che riserva la materia dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. Come e' noto, infatti, il commissario straordinario (ad acta) nell'ordinamento giuridico e' nominato dal Governo italiano per far fronte ad incarichi urgenti e straordinari. La figura e' disciplinata dalla legislazione statale (anche sugli enti locali) e in particolare nel caso in esame dalla legge n. 191/2009 art. 2, comma 84-bis, la quale prevede i poteri del commissario ad acta per il caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della Regione: il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, (al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 83 della legge cit.) fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. I poteri del commissario ad acta sono disciplinati dalla legge statale,in quanto organo statale, e a tali poteri, stabiliti dalla normativa statale, non possono essere aggiunti altri compiti (nel caso in esame le competenze del Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie) ad opera della legislazione regionale. L'art. 1 legge regionale n. 22/2014 configura inoltre una fattispecie speciale, prettamente civilistica, di cessione di azienda, in quanto disciplina la cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell' accreditamento, disciplinandone condizioni,contenuti ed effetti nei commi 1, 2, 3; la norma regionale struttura la cessione in modo atipico, in deroga alle norme generali del codice civile relative a tale istituto che e' disciplinato dagli artt. 2555 c.c. e segg., contenute in particolare negli artt. 2556 e 2558 cod. civ., e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lett. l). Inoltre e tra l'altro va rilevato che in base all'art. 2256 c.c. il trasferimento dell'azienda e' disposto infatti con forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata), mentre l'art. 1 legge regionale n. 22/2014 ne prevede la cessione in qualsiasi forma e lo sottopone alla obbligatoria condizione sospensiva del decreto di voltura rilasciato dalla Regione, quindi in deroga alla disciplina tipizzata dal codice civile. L'art. 1 in esame dispone il subentro nell'intero complesso delle attivita' o in piu' moduli senza alcuna specificazione e deroga in tal modo alle disposizioni del codice civile in particolare all'art 2258 c.c. che dispone il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
P.T.M. Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Regione Calabria n. 22/2014. Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 completa di relazione. Roma, 15 dicembre 2014 L'Avvocato dello Stato: Aiello