N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 dicembre 2014 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Calabria  in  materia  di
  autorizzazione  all'esercizio   di   attivita'   sanitarie   e   di
  accreditamento  delle  strutture  sanitarie  -   Disciplina   della
  cessione dell'autorizzazione sanitaria  e/o  dell'accreditamento  -
  Indicazione tassativa dei  casi  di  decadenza  dall'autorizzazione
  sanitaria - Previsione che le condizioni  e  le  procedure  per  la
  cessione dell'autorizzazione e  dell'accreditamento  sono  eseguite
  dal Commissario ad acta della sanita' fino alla  conclusione  della
  gestione commissariale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
  con le previsioni del Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario
  della Regione Calabria - Interferenza con le funzioni commissariali
  relative all'attuazione  della  normativa  statale  in  materia  di
  autorizzazioni e accreditamento  istituzionale  -  Incidenza  sulla
  spesa sanitaria regionale - Violazione  di  principio  fondamentale
  diretto al  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  correlati
  principi di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della
  potesta'  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
  "ordinamento e organizzazione  amministrativa  dello  Stato"  e  di
  "ordinamento civile" (rispettivamente, a causa dell'implementazione
  con legge regionale dei poteri del  Commissario  ad  acta  e  della
  configurazione di una fattispecie speciale di cessione  di  azienda
  in deroga alle norme generali del codice civile). 
- Legge della Regione Calabria [7, recte:] 16 ottobre  2014,  n.  22,
  artt. 1 e  2  (il  primo  sostitutivo  dell'art.  9  e  il  secondo
  aggiuntivo dell'art. 9-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n.
  24). 
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g) ed l), e terzo,  e
  120, comma secondo; Accordo sul piano di rientro dal disavanzo  nel
  settore sanitario stipulato il 17 dicembre 2009 tra  il  Presidente
  della Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia  e
  delle finanze, in particolare, "Programma 5"; mandato commissariale
  per l'attuazione del piano, conferito con  delibera  del  Consiglio
  dei ministri 30 luglio 2010, in particolare,  lett.  a),  punto  9;
  legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80  e  95;  legge  27
  dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b); codice  civile,
  artt. 2556 e 2558. 
(GU n.4 del 28-1-2015 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Calabria in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della  Regione  Calabria
n. 22 del 7 ottobre 2014 pubblicata sul BURC n.  51  del  16  ottobre
2014, recante modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  regionale  18
luglio 2008 n. 24 e s.m.i. 
    La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
e s.m.i.» dispone: 
    Art. 1 (sostitutivo dell'art. 9 della legge regionale n.  24  del
18   luglio   2008)   (Cessione   dell'autorizzazione   sanitaria   e
dell'accreditamento). 
    1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di
una struttura possono essere ceduti  inter  vivos  mediante  atto  di
trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta'  della  struttura
(ivi inclusa la scissione  societaria  e  il  trasferimento  di  ramo
d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto
o in  parte,  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  autorizzato  e/o
accreditato, previo decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla
base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti  interessate
alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta'  attestante  la  permanenza  del  possesso  dei  requisiti
autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale
1° settembre 2009, n. 13, nonche' dalla documentazione  attestante  i
requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso. 
    2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere
sottoposto alla  condizione  sospensiva  dell'avvenuto  rilascio  del
decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso  al
Settore  competente  in  materia  di   autorizzazione   sanitaria   e
accreditamento  della  Regione  Calabria,  in  copia  autenticata  da
notaio, L'atto  di  trasferimento  privo  della  suddetta  condizione
sospensiva  e'  comunque  inefficace  nei  confronti  della   Regione
Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
    3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attivita'
autorizzate e/o accreditate ovvero uno o piu' moduli o  tipologie  di
attivita' o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare
alcun titolo alla continuazione delle medesime attivita'  oggetto  di
cessione. In ogni  caso,  l'accreditamento  non  puo'  essere  ceduto
separatamente   dalla   corrispondente    autorizzazione    sanitaria
all'esercizio. 
    4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza,   il
Dirigente  Generale   del   Dipartimento   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  o   dell'accreditamento,   previa
verifica  delle  condizioni  di  cui  al  precedente  comma  e  della
sussistenza dei soli requisiti  soggettivi  del  subentrante,  adotta
provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui
e'  rilasciata  l'autorizzazione  all'esercizio  o   l'accreditamento
oggetto di cessione. 
    5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi
hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita', nel rispetto
dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno  dal
decesso.  Entro  tale  periodo  gli  eredi  possono  cedere  a  terzi
l'autorizzazione  all'esercizio,  ovvero   proseguire   essi   stessi
l'attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 
    6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione  sanitaria  e/o
dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a  semplice
comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia: 
        a) la fusione di piu' soggetti autorizzati e/o accreditati; 
        b)  la  trasformazione,  in  qualsiasi  forma,  del  soggetto
giuridico  che  gestisce  la  struttura  sanitaria  autorizzata   e/o
accreditata: 
        c)  il  mutamento  della  compagine  sociale   del   soggetto
giuridico  che  gestisce  la  struttura  sanitaria  autorizzata   e/o
accreditata; 
        d) il mutamento della ragione sociale e/o  denominazione  del
soggetto autorizzato e/o accreditato. 
    7. La Regione puo' disporre in ogni  tempo  opportuni  controlli,
anche  ai  fini  della  verifica  del  mantenimento   dei   requisiti
soggettivi  dei  subentrati  nel  soggetto  giuridico   titolare   di
autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento  oggetto
di cessione. 
    8.  Le  Aziende  sanitarie  che  hanno  in  essere  contratti  di
prestazioni con le strutture accreditate oggetto  di  cessione  della
proprieta' sono tenute alla voltura dello stesso contratto  a  favore
del nuovo soggetto accreditato. 
    9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della  sanita'
della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e  4
del  presente  articolo,  in  regime   ordinario   rientranti   nella
competenza  della  Dipartimento  regionale  «Tutela  della  salute  e
politiche sanitarie», sono eseguite dal  Commissario  ad  acta  della
sanita'. 
    10. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  ai
procedimenti in itinere  e  non  ancora  definiti  con  provvedimento
espresso, previa presentazione  da  parte  dei  soggetti  interessati
dell'istanza di cui  al  comma  1,  contenente  la  precisazione  che
l'istanza stessa e' presentata  in  relazione  al  procedimento  gia'
pendente e allegazione di copia della precedente istanza. 
    11. Le disposizioni regolamentari in contrasto  con  il  presente
articolo s'intendono automaticamente adeguate.». 
    Art.  2.  Alla  legge  regionale  18  luglio  2008  n.  24,  dopo
l'articolo 9 e' aggiunto il seguente articolo 9-bis: 
    «Art. 9 bis (Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio).  -  1.
L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi: 
        a)  esercizio  di  un'attivita'  sanitaria  o  sociosanitaria
diversa da quella autorizzata; 
        b) estinzione della persona giuridica autorizzata; 
        c) rinuncia del soggetto autorizzato; 
        d) mancato inizio dell'attivita' entro il termine di sei mesi
dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una  sola
volta per gravi motivi rappresentati dal titolare. 
    2. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di: 
        a) coloro che hanno  riportato  condanna  definitiva,  per  i
delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o
per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del
1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U.  o  per
un   delitto   concernente    la    fabbricazione,    l'importazione,
l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso  o  il  trasporto  di
armi,  munizioni  o  materie  esplodenti,  o  per   il   delitto   di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni  dei
predetti reati; 
        b) coloro che hanno  riportato  condanna  definitiva,  per  i
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318,
319, 319-ter, 320, 640 comma 2, 640-bis del Codice penale; 
        c) coloro nei confronti dei quali  sia  stata  applicata  con
decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 31 m  aggio  1965,  n.  575  e  successive
modificazioni; 
        d) coloro che hanno  riportato  condanna  definitiva  per  un
delitto  anche   colposo   commesso   nell'esercizio   dell'attivita'
sanitaria e sociosanitaria disciplinata dalla presente legge; 
        e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva
ad una pena che comporti l'interdizione  temporanea  o  perpetua  dai
pubblici uffici, ovvero l'incapacita' di contrarre  con  la  pubblica
amministrazione. 
    3. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche  nel
caso di condanne definitive intervenute nei confronti  di  azionisti,
titolari di quote superiori al 15 per  cento,  legali  rappresentanti
della societa' e/o amministratori.». 
    Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge n. 22 del 7 ottobre
2014 sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto
i profili che verranno ora  evidenziati,  e  pertanto  il  Governo  -
giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014  (che
per estratto autentico si produce) ai  sensi  dell'art.127  Cost.  la
impugna con il presente ricorso per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma,  della
Costituzione. 
    Gli articoli 1 e 2 della legge n. 22/2014 violano le disposizioni
in rubrica. 
    Occorre premettere che la Regione Calabria, per la  quale  si  e'
verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale  da
generare  uno  squilibrio   economico-finanziario   che   compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 17
dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia
e delle finanze, comprensivo  del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario,  che   individua   gli   interventi   necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio  economico  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La Regione Calabria, peraltro, non ha  realizzato  gli  obiettivi
previsti dal Piano di rientro nei tempi e  nelle  dimensioni  di  cui
all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa
Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,  e  dai  successivi   interventi
legislativi in  materia,  e'  stata  quindi  commissariata  ai  sensi
dell'articolo 4  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  in
attuazione dell'articolo 120  della  Costituzione,  nei  modi  e  nei
termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta del 30 luglio 2010  il  Consiglio  dei  Ministri  ha
deliberato  pertanto  la  nomina  del  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione Calabria, individuandolo  nella  persona  del
Presidente della Regione pro tempore. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, con la delibera n. 44/2010 del 3 agosto  2010,
il Commissario ad acta ha approvato Programmi operativi con  i  quali
ha dato prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. 
    A seguito delle dimissioni del Presidente della  Regione  del  29
aprile 2014, il Consiglio dei ministri, con delibera del 19 settembre
2014, ha conferito, ai sensi dell'art. 2, comma 84-bis,  della  legge
n. 191/2009, l'incarico di Commissario ad acta per  l'attuazione  del
piano di rientro al Generale Luciano Pezzi, fino all'insediamento del
nuovo Presidente della Regione. 
    Tale delibera attribuisce in particolare,  alla  lettera  b),  al
nuovo Commissario ad acta i contenuti del mandato commissariale  gia'
affidato al Presidente pro tempore con delibera del 30  luglio  2010,
tra i quali era ricompresa «l'attuazione della normativa  statale  in
materia di autorizzazioni e  accreditamento  istituzionale,  mediante
adeguamento della vigente normativa regionale». 
    Cio' premesso,  come  si  e'  ricordato,  l'art.  l  della  legge
regionale n. 22/2014 sostituisce l'articolo 9 della  legge  regionale
n.  24/2008   (recante   «Norme   in   materia   di   autorizzazione,
accreditamento, accordi  contrattuali  e  controlli  delle  strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche  e  private»)  e  disciplina  la
cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento;  l'art.
2 della legge regionale n. 22/2014 che introduce l'art.  9-bis  nella
predetta  legge  regionale  n.  24/2008,  disciplina   la   decadenza
dell'autorizzazione  all'esercizio  di   un'attivita'   sanitaria   o
socio-sanitaria. 
    Entrambe le disposizioni degli artt. 1 e 2  incidono  sul  regime
delle  autorizzazioni  e   degli   accreditamenti   delle   strutture
sanitarie, e  dispongono  interventi  in  materia  di  organizzazione
sanitaria che incidono sugli  interventi  ricompresi  nel  menzionato
Piano  di  rientro  dai  disavanzi  nel  settore  sanitario  di   cui
all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra  il  presidente  della
regione Calabria e i Ministri della salute e  dell'economia  e  delle
finanze. 
    Gli articoli 1  e  2  si  pongono  quindi  in  contrasto  con  le
previsioni di detto Piano, nonche'  con  l'attuazione  dello  stesso,
realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale. 
    In particolare gli articoli 9 e 9-bis della Regionale n.  24/2008
(come introdotti dagli artt. 1 e 2 sopra menzionati  della  legge  n.
22/2014) si  sovrappongono  alle  determinazioni  e  agli  interventi
riguardanti autorizzazioni e  degli  accreditamenti  delle  strutture
sanitarie contenuti  nel  «Programma  5»  del  Piano  di  rientro,  e
interferiscono con le attribuzioni commissariali di  cui  alla  lett.
a), punto  9,  del  mandato  commissariale  del  2010,  citato  nella
premessa, che assegnano al Commissario ad  acta  «l'attuazione  della
normativa statale  in  materia  di  autorizzazioni  e  accreditamento
istituzionale,   mediante   adeguamento   della   vigente   normativa
regionale». 
    Al riguardo va segnalato che il commissario ad acta, con  proprio
decreto n. 65 del 17 ottobre 2014 (pubblicato sul BURC n. 51  del  16
ottobre 2014) ha invitato il Consiglio regionale a provvedere,  entro
60 giorni dalla pubblicazione del  proprio  decreto,  all'abrogazione
della legge regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n.
191 del 2009. 
    Entrambi gli articoli 1 e 2, consentendo cessioni, all'occorrenza
anche automatiche, degli accreditamenti e indicando tassativamente  i
casi di decadenza dall'autorizzazione, incidono sulla spesa sanitaria
regionale, e si pongono in contrasto con i principi di  coordinamento
della finanza pubblica, in violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    Le  disposizioni  regionali  in  esame,  poiche'  modificano   la
disciplina in materia sanitaria in costanza di Piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, e quindi di stretta competenza  del  Commissario
ad acta, sono incostituzionali pertanto sotto un duplice profilo: 
        a) interferiscono con le funzioni commissariali di  cui  alla
lett. a), punto 9, del mandato  commissariale  del  2010,  e  violano
quindi l'art. 120, secondo comma, Cost. Come  stabilito  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 110/2014, la giurisprudenza «ha piu'
volte affermato che l'operato del  commissario  ad  acta,  incaricato
dell'attuazione  del  Piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione,  sopraggiunge
all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli   organi   regionali,
essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta
dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale  dato
- con la constatazione che l'esercizio  del  potere  sostitutivo  e',
nella specie,  imposto  dalla  necessita'  di  assicurare  la  tutela
dell'unita'  economica  della  Repubblica,  oltre  che  dei   livelli
essenziali delle  prestazioni  concernenti  un  diritto  fondamentale
(art. 32 Cost.), qual e'  quello  alla  salute  -  a  legittimare  la
conclusione secondo cui le funzioni amministrative  del  Commissario,
ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti  di  attuazione  del
Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni  interferenza
degli organi regionali». La giurisprudenza della Corte costituzionale
al riguardo e' costante ed univoca (sul punto  sentenze  nn.  2/2010,
78/2011, 131/2012, 18/2013, 28/2013 e 79/2013). 
    La Corte costituzionale inoltre,  con  sentenza  n.  79/2013,  ha
ulteriormente precisato che anche «la mera potenziale  situazione  di
interferenza con le funzioni commissariali e' idonea - a  prescindere
dalla ravvisabilita'  di  un  diretto  contrasto  con  i  poteri  del
commissario - ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,  secondo
comma, Cost.». 
        b) Le  stesse  disposizioni  regionali,  inoltre,  prevedendo
interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal
Piano di rientro, e in  particolare  dal  «Programma  5»  del  Piano,
riguardante le autorizzazioni e gli accreditamenti, contrastano con i
principi fondamentali diretti al contenimento  della  spesa  pubblica
sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.  191  del
2009, secondo i quali gli  interventi  previsti  nell'Accordo  e  nel
relativo Piano «sono vincolanti per la regione, che  e'  obbligata  a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di
nuovi che siano di  ostacolo  alla  piena  attuazione  del  piano  di
rientro». 
    Le disposizioni violano in  tal  modo  l'art.  117,  terzo  comma
Cost., in  quanto  contrastano  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 79/2013, ha
ribadito al riguardo che «"l'autonomia legislativa concorrente  delle
Regioni nel settore della  tutela  della  salute  ed  in  particolare
nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'  incontrare
limiti alla  luce  degli  obiettivi  della  finanza  pubblica  e  del
contenimento della  spesa",  peraltro  in  un  "quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario" (sentenze n. 91 del 2012
e  n.  193  del  2007).  Pertanto,  il   legislatore   statale   puo'
"legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente  per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica  complessiva,
in  connessione  con  il  perseguimento   di   obiettivi   nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari" (sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)». 
    In tale contesto,  la  Corte  ha  gia'  piu'  volte  riconosciuto
all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009,  inteso  come
parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto  al
contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale,  espressione
di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (ex
plurimis: sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012, n. 163  e  n.  123
del 2011, n. 141  e  n.  100  del  2010).  Tale  norma,  analogamente
all'art. 1, comma 769, lettera b), della legge n. 269 del  2006,  ha,
infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano  sottoscritti,
«gli interventi individuati negli accordi di cui  all'art.  1,  comma
180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2005), finalizzati a  realizzare  il  contenimento  della
spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la  previsione
di speciali contributi finanziari dello Stato» (sentenza  n.  79  del
2013). 
    Gli artt. 1 e 2 contrastano, infine, sotto altro profilo,  con  i
principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Infatti la nuova disciplina della  decadenza  dall'autorizzazione
sanitaria, prevista dall'art. 2, e' idonea ad incidere potenzialmente
sulla spesa sanitaria regionale, nella misura in cui i  provvedimenti
di decadenza sono ordinati, anche, a garantire la  corretta  gestione
della spesa stessa da parte dei soggetti autorizzati:  la  previsione
tassativa dei casi di decadenza operata da detto  articolo  potrebbe,
infatti, essere intesa  nel  senso  di  impedire  all'amministrazione
regionale di disporre la  decadenza  in  casi  diversi,  direttamente
originati da cattiva gestione delle risorse finanziarie imputabile ai
soggetti autorizzati. 
    Considerazioni  analoghe   riguardano   l'art.   1   in   quanto,
autorizzare nei casi ivi considerati le cessioni degli accreditamenti
(e, soprattutto comma 6, prevedere casi di cessione automatica per  i
quali non e' necessaria l'autorizzazione) attenua il controllo  sulla
spesa sanitaria regionale in riferimento alla selezione dei  soggetti
ammessi, in quanto accreditati, ad incidere su di essa. 
Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettere   g)   e   l)   della
Costituzione. 
    L'art. 1 della legge n. 22/2014, come si  e'  detto,  sostituisce
l'art. 9 della legge n. 24/2008, e dispone, al  comma  9  (del  nuovo
art. 9) che «fino alla scadenza della  gestione  commissariale  della
Regione, le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  4,  riguardanti  le
condizioni e le  procedure  per  la  cessione  dell'autorizzazione  e
dell'accreditamento, sono eseguite dal Commissario ad acta». 
    Tale  disposizione   nell'attribuire   specifiche   funzioni   al
Commissario ad acta, il quale e'  organo  statale,  viola  l'articolo
117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che riserva  la  materia
dell'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello  Stato"  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    Come e' noto, infatti, il  commissario  straordinario  (ad  acta)
nell'ordinamento giuridico e' nominato dal Governo italiano  per  far
fronte ad incarichi urgenti e straordinari. 
    La figura e' disciplinata dalla legislazione statale (anche sugli
enti locali) e in particolare  nel  caso  in  esame  dalla  legge  n.
191/2009 art.  2,  comma  84-bis,  la  quale  prevede  i  poteri  del
commissario ad acta per il caso di dimissioni o  di  impedimento  del
Presidente  della  Regione:  il  Consiglio  dei  ministri  nomina  un
commissario ad acta, (al quale spettano i poteri indicati nel terzo e
quarto  periodo  dell'art.  2,  comma  83  della  legge  cit.)   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
    I poteri del commissario ad acta sono  disciplinati  dalla  legge
statale,in quanto organo statale, e a tali  poteri,  stabiliti  dalla
normativa statale, non possono essere  aggiunti  altri  compiti  (nel
caso in esame le competenze del Dipartimento regionale "Tutela  della
salute e politiche sanitarie) ad opera della legislazione regionale. 
    L'art.  1  legge  regionale  n.  22/2014  configura  inoltre  una
fattispecie  speciale,  prettamente  civilistica,  di   cessione   di
azienda,  in  quanto  disciplina  la   cessione   dell'autorizzazione
sanitaria      e      dell'      accreditamento,      disciplinandone
condizioni,contenuti ed effetti nei commi 1, 2, 3; la norma regionale
struttura la cessione in modo atipico, in deroga alle norme  generali
del codice civile relative a tale istituto che e' disciplinato  dagli
artt. 2555 c.c. e segg., contenute in particolare negli artt. 2556  e
2558 cod. civ., e viola quindi l'art. 117, secondo comma, lett. l). 
    Inoltre e tra l'altro va rilevato che in base all'art. 2256  c.c.
il trasferimento dell'azienda e' disposto infatti con  forma  scritta
(atto pubblico o scrittura  privata  autenticata),  mentre  l'art.  1
legge regionale n. 22/2014 ne prevede la cessione in qualsiasi  forma
e lo sottopone alla obbligatoria condizione sospensiva del decreto di
voltura rilasciato dalla Regione, quindi in  deroga  alla  disciplina
tipizzata dal codice civile. 
    L'art. 1 in esame dispone il subentro nell'intero complesso delle
attivita' o in piu' moduli senza alcuna specificazione  e  deroga  in
tal modo alle disposizioni del codice civile in  particolare  all'art
2258 c.c. che dispone il subentro  dell'acquirente  dell'azienda  nei
contratti stipulati  per  l'esercizio  dell'azienda  stessa  che  non
abbiano carattere personale. 
 
                               P.T.M. 
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge regionale  della  Regione  Calabria  n.
22/2014. 
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2014 completa di relazione. 
        Roma, 15 dicembre 2014 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello