AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla ordinanza n. 230 emessa il 15  ottobre  2014
  dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia
  sul ricorso proposto da Ciriani Alessandro contro Regione  autonoma
  Friuli-Venezia Giulia ed altri. 
(GU n.4 del 28-1-2015 )
    Con decreto n. 673, depositato il  24  dicembre  2014,  e'  stata
disposta la correzione di alcuni  errori  materiali  contenuti  nella
ordinanza n. 230 del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  1ª
serie speciale - n. 53 del 24 dicembre 2014. 
    Il testo di tale decreto e' di seguito riportato: 
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
                          (Sezione Prima). 
 
    Ha pronunciato il presente decreto colleggiale. 
    Vista  la  domanda  depositata  in  data  27  novembre  2014   da
Alessandro Ciriani, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sbisa',
con domicilio eletto presso Giuseppe  Sbisa'  Avv,  in  Trieste,  via
Donota 3; 
    Contro Regione Friuli - Venezia Giulia,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Ettore Volpe,  con  domicilio  eletto  presso  l'Avvocatura
regionale in Trieste, Piazza dell'Unita' d'Italia l; 
    Nei confronti di Provincia di Pordenone, Zanon  Emanuele,  Zancai
Loris, e, per notizia Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Pordenone, non costituiti; 
    Per la correzione dell'ordinanza  n.  495  dd.  15  ottobre  2014
pronunciata da questo TAR sul ricorso 328 del 2014; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il
dott. Enzo Di  Sciascio  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Vista l'ordinanza n. 495 del 15  ottobre  2014,  con  cui  questo
Tribunale amministrativo, in ordine  al  ricorso  n.  328  del  2014,
proposto da  Alessandro  Ciriani  avverso  il  decreto  n.  12/G/2014
dell'Assessore regionale alla funzione pubblica e  Autonomie  locali,
con cui viene fissata la data e la convocazione dei comizi elettorali
per l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Pordenone
mediante elezione indiretta da parte dei Sindaci  e  dei  consiglieri
dei  Comuni  della  Provincia,  ha  disposto   l'invio   alla   Corte
costituzionale   affinche':   si    pronunci    sulla    legittimita'
costituzionale degli artt.  1,2,3,4,5,12,16,33  e  35  della  L.R.  2
febbraio 2014 n. 2, che disciplinano tale modalita' di elezione; 
    Vista l'istanza di correzione di errore materiale della  suddetta
ordinanza proposta da parte ricorrente. 
    Visto l'art. 86, comma 1, cod. proc. amm.; 
    La parte istante chiede la correzione dell'ordinanza n.  495  del
15 ottobre 2014 nella  parte  in  cui  a  pag.  26,  rigo  12  (parte
dispositiva) l'ordinanza include  fra  le  norme  che  si  ritengono,
violate oltre agli artt. 4, 1°  comma  bis,  5,  59  1°  comma  dello
Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia e  agli  artt.
1,3,5,117,118 e 119 Cost, anche gli artt. 8 3° comma e 113 Cost.,  il
cui contenuto esulerebbe dalla materia controversa, mentre,  come  si
rileva dalla parte motiva, l'eccezione di legittimita' costituzionale
riguarda, in luogo di quelli erroneamente citati, gli  artt.  48,  4°
comma  Cost.  e  l'art.  114  Cost.,  cui  sono  state   erroneamente
sostituite le disposizioni suindicate. 
    Un ulteriore errore si rileverebbe nella parte motiva a  pag.  17
rigo 10 (parte motiva) la' dove l'ordinanza chiama  in  causa  l'art.
48, 3° comma Cost., del pari frutto di errore materiale, in quanto la
norma pertinente,  garantendo  il  diritto  di  elettorato  attivo  e
passivo, sarebbe l'art. 48, 4° comma. 
    Il Collegio, esaminata l'istanza ne  riconosce  la  fondatezza  e
dispone la correzione dell'ordinanza in esame nei sensi richiesti  da
parte ricorrente, nulla opponendo la Regione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia (Sezione Prima) 
    Ordina  alla  Segreteria  l'effettuazione  sull'originale   delle
annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc.  amm.  nel  senso
che: 
    a pag, 26 rigo 6 (parte dispositiva) al posto di art. 8, 3° comma
va scritto art. 48, 4° comma; 
    a pag. 26 rigo 7 (parte dispositiva) al  posto  di  art.  113  va
scritto art. 114; 
    a pag. 17 rigo 10 (parte motiva), al posto di art. 48,  3°  comma
va scritto 4° comma sempre del medesimo art. 48; 
    Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del  giorno  17
dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Umberto Zuballi, Presidente; 
        Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore; 
        Alessandra Tagliasacchi, Referendario; 
 
                       Il Presidente: Zuballi 
 
 
                                             L'estensore: Di Sciascio