N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 febbraio 2015

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito)
n. 3 depositato  il  13  febbraio  2015  (della  Corte  d'appello  di
Palermo). 
 
Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Giudizio  civile  per   il
  risarcimento del danno promosso da Stapino Greco, gia'  commissario
  straordinario  dell'Ente  Autonomo  Fiera  del  Mediterraneo,   nei
  confronti di Costantino Garraffa, senatore all'epoca dei fatti,  in
  relazione ad alcune dichiarazioni da questi rese in una  conferenza
  stampa  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  del  Senato   della
  Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
  Stato sollevato dalla  Corte  d'appello  di  Palermo  -  Denunciata
  mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio
  dell'attivita' parlamentare. 
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 2009. 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.9 del 4-3-2015 )
 
                     CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
 
    La Corte di Appello di Palermo, Sezione  Prima  Civile,  composta
dai magistrati: 
    dott. Rocco CAMERATA SCOVAZZO Presidente 
    dott. Guido LIBRINO Consigliere 
    dott. Francesco MICELA Consigliere 
    Riunita in camera di Consiglio 
ha pronunziato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    Letti gli atti della causa civile iscritta al  n.  868/2009  R.G.
Cont. Civ. di questa Corte di Appello 
 
                                 Da 
 
    Costantino Garraffa, rappresentato e  difeso  dagli  avv.  Fausto
Maria e Claudia Amato 
 
                                                           Appellante 
 
                               Contro 
 
    Stapino Greco, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Cadelo 
 
                                   Appellato e appellante incidentale 
    1. Il dott. Stapino Greco, con citazione notificata il 15 gennaio
2004, ha convenuto innanzi al Tribunale di Palermo il sen. Costantino
Garraffa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai  sensi
degli artt. 185 c.p. e 2043 del Codice civile. 
    L'attore ha dedotto che il 3 novembre  2003  il  convenuto  aveva
indetto una conferenza stampa presso la sede palermitana del  partito
dei Democratici di Sinistra, nel corso della quale  aveva  dichiarato
di avere ricevuto al telefono cellulare una minaccia di morte  da  un
anonimo interlocutore, il quale  gli  avrebbe  detto:  «Pronto,  sono
l'uomo che ti uccidera' perche' hai rotto i coglioni sulla Fiera  del
Mediterraneo». 
    Alla presenza di numerosi  giornalisti,  dopo  aver  ricordato  i
precedenti suoi interventi a censura  dei  conti  dell'Ente  Autonomo
Fiera del Mediterraneo, il sen. Garraffa aveva aggiunto fra  l'altro:
«Non e' un  caso  che  la  telefonata  sia  arrivata  proprio  il  1°
novembre, cioe' il giorno seguente alla  scadenza  dell'incarico  del
commissario dell'Ente Stapino Greco». 
    A detta dell'attore, l'accostamento malizioso fra le  minacce  di
morte  e  la  sua  persona  configurava   l'ipotesi   delittuosa   di
diffamazione aggravata di cui all'art. 595 commi 2°  e  3°  c.p.  (in
quanto si suggeriva  l'idea  che  «autore  diretto  o  mediato  della
minaccia» fosse il medesimo dott. Greco, «al  quale  era  scaduto  il
mandato  di  commissario  dell'Azienda,  il  giorno  prima  e   senza
previsione di rinnovo in conseguenza  delle  brillanti  crociate  del
Senatore  diessino»),  circostanza  che  legittimava   la   richiesta
risarcitoria anche in considerazione del dato testuale dell'art. 2043
del Codice civile, 'che obbliga colui che ha commesso un fatto doloso
o colposo a risarcire il danno'. 
    2. Il sen. Garraffa si  e'  costituito  in  giudizio,  sostenendo
l'infondatezza della pretesa avversaria e deducendo fra  l'altro  che
le sue affermazioni erano coperte dalla prerogativa  parlamentare  di
cui all'art. 68 della Costituzione. 
    A tale riguardo ha anche sottolineato che  nei  mesi  antecedenti
alla  minaccia  subita  aveva  «pubblicamente  denunziato  tutte   le
disfunzioni e  gli  sperperi  che  il  dott.  Stapino  Greco  (aveva)
commesso nella gestione dell'Ente Fiera  del  Mediterraneo»  anche  a
mezzo di una interrogazione al Senato del  3  ottobre  2003,  con  la
quale si erano pure  illustrate  le  principali  cause  del  dissesto
finanziario dell'Ente Fiera (dal costo delle missioni a quello  delle
consulenze, dal costo del personale a quello della pubblicita'). 
    In  occasione  della  conferenza  stampa  del  3  novembre  2003,
nell'ambito della quale era stata  data  ai  giornalisti  la  notizia
delle minacce ricevute, il  sen.  Garraffa  aveva  ricordato  i  suoi
precedenti interventi a censura dei conti  dell'Ente  Autonomo  Fiera
del Mediterraneo poco prima di procedere all'accostamento  denunziato
dall'attore, e  sarebbe  quindi  «evidente  il  collegamento  tra  le
opinioni espresse ... e  l'esercizio  delle  funzioni  parlamentari»,
essendo stati i fatti relativi alla Fiera del Mediterraneo oggetto di
un'interrogazione da lui presentata. 
    3. Dopo la sospensione del  giudizio  ai  sensi  della  legge  20
giugno 2003, n. 140  -  non  essendo  intervenuti  provvedimenti  del
Senato entro i termini previsti dall'art. 3 della detta  legge  -  il
Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 2007 / 29 febbraio  2008,  ha
accolto in parte la domanda risarcitoria, condannando il convenuto  a
corrispondere all'attore la somma di € 5.000,  oltre  alla  refusione
delle spese processuali. 
    Il Tribunale ha ritenuto che mancava il 'nesso funzionale' fra le
dichiarazioni e le attivita' svolte quale membro delle  Camere  e  ha
quindi escluso che l'opinione  fosse  stata  espressa  nell'esercizio
delle funzioni parlamentari,  richiamando  fra  l'altro  le  sentenze
della Corte Costituzionale nn. 10 del 2000 e 521 del 2002, nonche' il
testo della legge 20 giugno 2003, n. 140, e  le  successive  sentenze
della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2004, n. 1600, e della Corte
Costituzionale n. 37 del 2006. 
    Il Tribunale, in secondo luogo, ha ritenuto che le  dichiarazioni
oggetto della  controversia  erano  state  lesive  della  reputazione
dell'attore, perche' insinuavano il  dubbio  che  la  sua  permanenza
nella carica di commissario dell'Ente Fiera facesse comodo a soggetti
senza scrupoli, disposti a usare metodi criminali pur di consentirgli
di mantenere la sua carica, e suggerivano quindi l'idea  di  vantaggi
che essi potevano ottenere in base a losche cointeressenze con lui. 
    4. La sentenza e' stata appellata dal  sen.  Costantino  Garraffa
per cinque motivi, con citazione notificata il 14 aprile 2009. 
    L'appellante, premesso che nella seduta del 29  gennaio  2009  il
Senato aveva approvato la relazione della  Giunta  delle  elezioni  e
delle Immunita' Parlamentari con cui era stato  ritenuto  applicabile
nel caso di specie l'art. 68 della Costituzione, ha sostenuto, con il
primo motivo, che il Tribunale aveva  sbagliato  a  ritenere  che  le
dichiarazioni da lui espresse il 3 novembre 2003 non fossero  coperte
dalla prerogativa di cui all'art. 68 della  Costituzione,  e  che  la
decisione   dovesse   essere    pertanto    annullata    a    seguito
dell'intervenuta deliberazione del Senato. 
    Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato  la  valutazione
delle sue dichiarazioni come maliziose e suggestive. 
    Con il terzo, ha sostenuto che il Tribunale ha comunque sbagliato
a ritenere che le dichiarazioni non rientrassero nell'esercizio della
liberta' di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione. 
    Con il quarto, ha dedotto che il Tribunale ha errato  a  ritenere
sussistente la lesione del diritto all'onore e alla  reputazione  del
convenuto e a liquidare la somma di € 5.000 a titolo di  risarcimento
dei danni. 
    Con il quinto  motivo,  ha  lamentato  infine  la  condanna  alla
refusione delle spese processuali. 
    5.  Il  dott.  Stapino  Gerco  ha   resistito   all'impugnazione,
sostenendo che le  dichiarazioni  non  sono  collegate  all'esercizio
delle funzioni parlamentari, e ha chiesto conseguentemente alla Corte
di  sollevare  conflitto  tra  i  poteri  dello  Stato  per  ottenere
l'annullamento  della  deliberazione  parlamentare   illegittimamente
resa. 
    Ha inoltre proposto appello incidentale lamentando, con il  primo
motivo, la mancata liquidazione dei  danni  patrimoniali  e,  con  il
secondo, l'insufficiente ammontare della liquidazione dei  danni  non
patrimoniali. 
    6. Dopo  il  rigetto  di  una  richiesta  di  prova  testimoniale
avanzata dall'appellante incidentale, la  causa  e'  stata  posta  in
decisione all'udienza del 18 settembre 2013, con  la  fissazione  dei
termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie
di replica. 
    7. La delibera  del  Senato,  intervenuta  dopo  la  sentenza  di
condanna di primo grado,  non  e'  tardiva,  perche'  il  termine  di
sessanta giorni previsto dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 'non
stabilisce  un  termine  entro  il  quale  tale  delibera  dev'essere
adottata, a pena di inefficacia o di decadenza,  con  la  conseguenza
che essa puo' intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente
alla prima o seconda statuizione di condanna' (Cass. 15 maggio  2007,
sez. 5 pen., n. 18672). 
    8. A fronte dell'espressa richiesta dell'appellato  di  sollevare
il conflitto davanti alla Corte Costituzionale, cui  soltanto  spetta
di pronunciarsi sull'eventuale abuso di uno dei poteri dello Stato in
conflitto, questa Corte di Appello non puo' limitarsi a prendere atto
della deliberazione del Senato, ma deve valutarne il contenuto  e  le
motivazioni, incorrendo altrimenti nella violazione  degli  artt.  6,
par. 1, della Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, come interpretato dalla CEDU, e  dell'art.  24
Cost (cosi' Cass., Sez. 1 civ, 24 ottobre 2011; cfr. anche  Cass.  23
dicembre 2010, Sez. 1 pen, n. 45074; Cass. 14 dicembre 2007,  Sez.  5
pen, n. 46663). 
    Va rilevato, sul punto, che l'assenza del nesso  con  l'esercizio
dell'attivita' parlamentare integra quella sproporzione tra  garanzia
per la liberta' di opinione del parlamentare -  a  tutela  delle  sue
funzioni - e il diritto dei terzi di adire  l'autorita'  giudiziaria,
che e' stata posta a fondamento di piu' sentenze  della  C.E.D.U.  di
condanna del nostro paese su ricorso del  privato  che,  non  potendo
impugnare direttamente la delibera di insindacabilita'  davanti  alla
Corte Costituzionale,  si  e'  rivolto  al  giudice  europeo  per  la
violazione del diritto di accesso di cui all'art.  6  par.  1,  della
Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (fra le tante, sent. CEDU 24 maggio 2011 su  ricorso  n.
26218/06; 24 febbraio 2009 su ricorso n. 46967/07; 20 aprile 2006  su
ricorso n. 10180/04; 6 dicembre 2005 su ric. 23053/02; 3 giugno  2004
su ricorso n. 73936/01). 
    9. Secondo la giurisprudenza della  Corte  Costituzionale,  ormai
costante da molti anni, per riconoscere il nesso funzionale richiesto
dall'art. 68 della Costituzione fra attivita' extra moenia e funzioni
parlamentari - oltre a un primo  elemento  temporale,  in  forza  del
quale l'atto esterno deve seguire di poco tempo il compimento di atti
parlamentari, assumendone  cosi'  natura  e  funzione  divulgativa  -
occorre che vi sia anche una sostanziale corrispondenza di contenuto,
ancorche' non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni e le dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente ne'  una
comunanza di argomenti, ne' del contesto politico cui si  riferiscano
le esternazioni extraparlamentari (fra le tante, Corte Costituzionale
12 dicembre 2013, n. 305; 15 febbraio 2012, n. 39; 16 dicembre  2011,
n. 333; 24 marzo 2011, n. 97; 24 marzo 2011, n. 96; 11 marzo 2011, n.
81; 22 ottobre 2010, n. 301; 12 dicembre 2008, n.  410;  17  dicembre
2008, n. 420; 14 maggio 2008 n. 135). 
    10. Secondo quanto gia' illustrato in narrativa, nel corso di una
conferenza stampa del 3 novembre 2003, il cui contenuto venne diffuso
dalle principali agenzie di stampa, l'appellante dichiaro'  di  avere
ricevuto al telefono cellulare una minaccia di morte  da  un  anonimo
interlocutore di questo tenore: «Pronto, sono l'uomo che ti uccidera'
perche' hai rotto i coglioni sulla Fiera del Mediterraneo»,  per  poi
ricordare, alla presenza di numerosi giornalisti, i  suoi  precedenti
interventi  a  censura  dei  conti  dell'Ente  Autonomo   Fiera   del
Mediterraneo e aggiungere: «non e' un  caso  che  la  telefonata  sia
arrivata proprio il  1°  novembre,  cioe'  il  giorno  seguente  alla
scadenza dell'incarico del commissario dell'Ente Stapino Greco». 
    Secondo  la  delibera  del  Senato,   l'atto   parlamentare   che
garantirebbe il nesso richiesto dall'art. 68  della  Costituzione  e'
dato da uno strumento di sindacato ispettivo dell'ottobre  del  2003,
che aveva ad oggetto 'proprio la  gestione  commissariale  dell'ente,
sotto il profilo finanziario e contabile, da parte del dott. Greco'. 
    Si tratta di un'interrogazione parlamentare del 3  ottobre  2003,
con la quale l'appellante, insieme ad altri senatori,  denunciava  la
pessima  gestione  dell'Ente  Fiera   del   Mediterraneo   da   parte
dell'appellato, che ne era allora  il  commissario  straordinario,  e
chiedeva al Governo, sotto diversi  profili,  quali  atti  intendesse
avviare in proposito. 
    11. Le dichiarazioni oggetto della  controversia  -  pur  essendo
state fatte nello stesso generale contesto dell'interrogazione -  non
ne hanno pero' lo stesso contenuto. 
    Come gia' rilevato dal primo giudice, infatti, non si controverte
in questo giudizio sulla valenza  diffamatoria  delle  critiche  alla
gestione    dell'ente    (oggetto    di    interrogazione),    bensi'
sull'accostamento della persona dell'appellato alle minacce di morte,
alle quali l'interrogazione non faceva riferimento  alcuno  (ne'  del
resto poteva farlo perche' lo stesso appellante colloca la telefonata
al 1° novembre, e quindi in epoca successiva all'interrogazione). 
    La delibera della Giunta delle Elezioni, nel riconoscere il nesso
funzionale, si pone pertanto contro  la  giurisprudenza  della  Corte
Costituzionale (mostrando peraltro di averne consapevolezza li'  dove
fa riferimento all'auspicio di un 'salto interpretativo' della  detta
giurisprudenza). 
    In  accoglimento  della  richiesta  dell'appellato,  va  pertanto
sollevato il conflitto di attribuzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, 
    letto l'art. 134 Cost. e della legge 11 marzo 1953, n.  87,  art.
37; 
    dispone la sospensione del giudizio civile iscritto al n.  868/09
del R.G. degli affari civili di questa Corte su appello  proposto  da
Garraffa Costantino nei confronti di Greco Stapino; 
    solleva conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  in
ordine alla delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio  2009
di cui in motivazione ed ordina l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale; 
    chiede  che  la  Corte  costituzionale  dichiari  ammissibile  il
conflitto, adottando i provvedimenti consequenziali, e  dichiari  che
non  spettava  al  Senato  della   Repubblica   deliberare   che   le
dichiarazioni del senatore Costantino Garraffa  rese  il  3  novembre
2003  di  cui  in  motivazione,  poste  a  fondamento  della  domanda
risarcitoria proposta da Stapino Greco, concernono opinioni  espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai
sensi dell'art. 68 Cost., comma 1. 
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
notificata alle parti in causa e al pubblico  ministero,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso a Palermo, il 4 marzo 2014 
 
               Il Presidente: Rocco Camerata Scavazzo 
 
Avvertenza: 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 271/2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie
speciale n. 51 del 10 dicembre 2014.