N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per  il  Friuli-Venezia  Giulia  sul  ricorso  proposto  da   Accardo
Bartolomeo ed altri contro Ministero della difesa. 
 
Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in  zone
  d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla
  legge n. 390 del  1950  -  Limitazione,  secondo  l'interpretazione
  della norma censurata del Consiglio di Stato  costituente  "diritto
  vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945  -  Violazione
  del  principio  di   uguaglianza   per   l'ingiustificato   diverso
  trattamento di situazioni omogenee. 
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.19 del 13-5-2015 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                    PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
                           (Sezione prima) 
 
    Ha pronunciato la presente, 
 
                              Ordinanza 
 
sul ricorso numero di registro generale n. 365 del 2014, proposto da:
Bartolomeo Accardo, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Quarta,
Giuliano De Colle, Giorgio De  Colle,  con  domicilio  eletto  presso
Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13; Massimo  Aleo,
Pietro Arlesio, Antonio Attanese, Gaetano Barba,  Calogero  Bellanca,
Filippo Biondolillo,  Luciano  Bugliarello,  Francesco  Cara,  Cosimo
Carena, Pasquale Carrello, Rocco Caruso, Carmelo  Cascione,  Vincenzo
Castaldo,  Giuseppe  Catalano,  Michele  Cavalca,  Stefano   Cecchin,
Giorgio Chiari, Cataldo  Cocuzza,  Calogero  Coniglio,  Fabio  Corda,
Diego  Corsi,  Antonio  Cortese,  Nazzareno  Cricenti,  Elia  Martino
Cutari, Vincenzo  D'Agostino,  Cito  D'Alessandro,  Michele  Daniele,
Daniele De  Benedetto,  Gerardo  De  Leonardis,  Claudio  De  Matteo,
Roberto  De  Spagnolis,   Salvatore   Della   Pieta',   Domenico   Di
Bonaventura, Paolo  Di  Caterino,  Francesco  Di  Nuzzo,  Eros  Dose,
Alessandro  Faiella,  Salvatore  Fichera,  Adriano  Fino,   Salvatore
Gambino, Gerardo  Giuliano,  Salvatore  Gravagna,  Valentina  Grieco,
Gabriele  Grinzato,  Augusto  Longobardi,  Emanuele  Mancino,  Pietro
Maraglino,  Alessio  Marangi,  Filippo  Marino,  Fabrizio   Mariotti,
Alberto Martini, Domenico Masin,  Antonio  Egidio  My,  Angelo  Paci,
Giorgio Parata, Luca  Pennetta,  Leonardo  Piras,  Stefano  Puggioni,
Alfio Pulvirenti, Gianluca  Quarta,  Antonino  Randisi,  Michelangelo
Reina, Ciro Santoro, Alfonso Serrapiglio,  Daniele  Simon,  Salvatore
Tarallo, Eddy Tejeda Tejeda, Girolama Torrente, Salvatore  Tramacere,
Marco Trotta, Giuseppe Tucci, Giuseppe Mario Vargiu, Eusebio  Vidili,
Francesco Violante, Alessandro Vitaggio, rappresentati e difesi dagli
avv. Giuliano  De  Colle,  Luciano  Quarta,  Giorgio  De  Colle,  con
domicilio eletto presso Furio Stradella  avv.  in  Trieste,  v.le  XX
Settembre 13; Daniele Bongiorno, rappresentato e  difeso  dagli  avv.
Giorgio De Colle, Giuliano De Colle, Luciano  Quarta,  con  domicilio
eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre  13;
Antonio Elia, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Luciano  Quarta,
Giorgio De Colle, Giuliano De  Colle,  con  domicilio  eletto  presso
Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13; 
    Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza  Dalmazia
3: 
        per  l'accertamento  del  diritto  con  contestuale   istanza
cautelare al riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo  unico  legge  n.  1746/62,  art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/73; art. 3 legge n. 390/50;  art.
5 decreto legislativo n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei
periodi di svolgimento di servizio  in  missioni  per  conto  ONU  ed
equiparate; 
        per la  concessione  ex  art.  55  cpa  di  misura  cautelare
propulsiva  ovvero  sostitutiva,  e  comunque  utile   e   volta   al
riconoscimento  ed  alla  tutela   interinale   e   temporanea,   con
conseguente   richiesta   di   ingiunzione   all'Amministrazione   di
riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici  di  cui
alle norme richiamate, cosi' come richiesti nel ricorso; 
        nonche' per l'annullamento previa  sospensiva  di  tutti  gli
atti e provvedimenti, anche a contenuto generale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Ministero  della
difesa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2015  il
dott.  Umberto  Zuballi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. I  ricorrenti,  tutti  ufficiali,  sottufficiali,  graduati  e
militari agiscono in giudizio  in  sede  di  giurisdizione  esclusiva
chiedendo il riconoscimento  dei  benefici  combattentistici  di  cui
all'articolo unico della legge n. 1746  del  1962,  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art.  3
della legge  n.  390  del  1950  e  infine  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 165 del 1997, in  sostanza  per  ottenere  i  benefici
derivanti  dalla  supervalutazione  dei  periodi  di  svolgimento  di
servizio in missioni  per  conto  dell'Onu  ed  equiparate,  benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita,  variazioni  stipendiali  e
altri. 
    2. Alcuni Tribunali amministrativi  regionali  pronunciandosi  su
identiche questioni hanno riconosciuto il  beneficio  richiesto;  tra
questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza  n.  450  del
2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 
    3. Il Consiglio di Stato con la sentenza  n.  5172  del  2014  ha
annullato  la  citata  sentenza  del  Tar  Lombardia  affermando  che
l'interpretazione corretta della legge  n.  1746  del  1962  articolo
unico limita il beneficio  della  super  valutazione  prevista  dalla
legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra  del  1940  -
1945. 
    4. La sentenza del Consiglio di Stato  sopra  citata  costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro  questo  Collegio
solleva d'ufficio la  questione  di  costituzionalita'  dell'articolo
unico della legge n. 1746 del  1962  interpretato,  alla  luce  della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle  campagne  della
seconda guerra mondiale. 
    5. Invero, l'attivita' svolta dai  militari  italiani  per  conto
dell'Onu nelle cosiddette missioni  di  pace  o  equiparate  si  deve
considerare, per le concrete modalita'  e  i  rischi  anche  mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera  e  propria,  anche  se  le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare  la
pace. 
    6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle  sole  attivita'  belliche   della   seconda   guerra   mondiale
costituisce   una   disparita'   di   trattamento    in    situazioni
sostanzialmente  identiche,  e  quindi  si  pone  in  violazione  del
principio  di  eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3   della
Costituzione repubblicana. 
    7. In punto di rilevanza, la  questione  risulta  decisiva  nella
presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari  sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 
    8.  Va  pertanto   sollevata,   in   quanto   rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del  1962  come  interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,
per  violazione  dell'art.  3  della   Costituzione,   principio   di
eguaglianza sostanziale. 
    9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  (Sezione  prima)  chiede  che  la  Corte  costituzionale,  in
accoglimento delle censure di cui  alla  presente  ordinanza,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico  della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e  dalla
giurisprudenza del Consiglio di  Stato  per  violazione  dell'art.  3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della  Camera
dei deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica. 
    Riserva al definitivo ogni statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese. 
      Cosi' deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
          Umberto Zuballi, Presidente, estensore; 
          Manuela Sinigoi, primo referendario; 
          Alessandra Tagliasacchi, referendario. 
 
                  Il Presidente estensore: Zuballi