N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2015

Ordinanza del 29 luglio 2015 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Calabria sul ricorso proposto  da  Sarago'  Pasqualino  contro
Regione Calabria ed altri. 
 
Bilancio e contabilita' - Norme della Regione Calabria - Collegio dei
  revisori contabili - Prevista decadenza dei componenti alla data di
  entrata in vigore della legge censurata. 
- Legge della Regione Calabria 11 agosto 2014 [Modifica  della  legge
  regionale 10 gennaio  2013,  n.  2  (Disciplina  del  collegio  dei
  revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale
  della Calabria)], n. 15. 
(GU n.52 del 30-12-2015 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 1516 del
2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da  Pasqualino  Sarago',
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Perrone, con domicilio  eletto
presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, in  Catanzaro,  viale  De
Filippis, n. 214; 
    Contro Regione Calabria, in persona del  Presidente  pro-tempore,
rappresentata e difesa per legge dall'Angela  Marafioti,  domiciliata
in Catanzaro, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale; 
    Nei  confronti  di  Francesco  Malara,  Alberto  Porcelli,  Maria
Filomena Smorto, rappresentati e difesi  dall'avv.  Paola  Colombini,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo  Grassellini,
in Catanzaro, via Montecorvino, n. 1; Enrico Severini, non costituito
in giudizio; 
    Per l'annullamento della  nota  della  regione  Calabria  del  25
agosto 2014, prot. n. 37139 del 26 agosto 2014, recante  all'oggetto:
"Legge regionale 11 agosto 2014,  n.  15  -  Decadenza",  inviata  al
ricorrente a mezzo posta raccomandata con avviso  di  ricevimento  in
data 18 settembre 2014; 
    2) Avviso pubblico per la formazione  dell'elenco  regionale  dei
candidati alla nomina a revisore dei  conti  della  regione  Calabria
(legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e  ss.mod.  int.),  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 38 del  26  agosto
2014; 
    3)  Determinazione  del  Consiglio  Regionale  della  Calabria  -
Segretario Generale, reg. part. n. 182 del 12 agosto 2014, reg.  gen.
n. 424  del  12  agosto  2014,  recante  all'oggetto:  "Collegio  dei
revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio  regionale.
Presa d'atto dar modifica L.R. n. 2/2013 e avvio del procedimento  di
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2", pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; 
    4) Modello di domanda recante all'oggetto: "Domanda di iscrizione
all'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore  dei  conti
della regione Calabria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.  2  del  10
gennaio 2013 e ss.mod. int.",  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; 
    5) Ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso,  collegato
e/o comunque consequenziale, ancorche' non noto; 
    Con atto per motivi aggiunti notificato il  28  novembre  2014  e
depositato il 18 dicembre 2014: 
        1) del verbale di deliberazione n. 68 in  data  30  settembre
2014  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Regionale   della
Calabria,  recante  all'oggetto:  "Presa   d'atto   dell'elenco   dei
candidati alla nomina nel  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale  della  Calabria,  nonche'
del relativo Elenco Allegato alla citata deliberazione n. 68"; 
        2) della deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria
n. 411 del 7 ottobre 2014,  recante  all'oggetto:  "Nomina,  mediante
estrazione a sorte, dei tre membri  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria
(legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.int.)", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione Calabria  n.  50  del  14  ottobre
2014; 
    E per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30 cpa. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di  Regione  Calabria,
di Francesco Malara, di Alberto Porcelli e di Maria Filomena Smorto; 
    Relatore, alla pubblica udienza del giorno  10  luglio  2015,  il
cons. Concetta Anastasi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    A. Con atto notificato in data 22 settembre 2014 e depositato  in
data 7 ottobre 2014,  il  ricorrente  adiva  questo  Tribunale  nella
qualita' di membro del Collegio dei Revisore dei conti della  Regione
Calabria, nominato con  deliberazione  n.  63  del  25  ottobre  2013
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio  Regionale  (pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1 del 2
gennaio 2014),  per  estrazione  a  sorte  fra  i  candidati  inclusi
nell'elenco  formato  all'esito  della  procedura,  indetta  con   la
deliberazione del  Consiglio  Regionale  della  Calabria,  Segreteria
Ufficio di Presidenza, n.  21  del  9  aprile  2013  (pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della regione Calabria, parte III, n. 17, del 26
aprile  2013),  contenente  l'avviso  pubblico  per   la   formazione
dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei  conti
della regione Calabria, per la durata di anni  tre,  ai  sensi  della
legge regionale della Calabria 10 gennaio 2013, n. 2. 
    Esponeva che, nel corso  del  mandato,  riceveva  la  nota  della
Regione  Calabria  del  18  settembre  2014,  che,  in   applicazione
dell'art. 2 della sopravvenuta  legge  regionale  della  Calabria  11
agosto 2014, n. 15, approvata in regime di "prorogatio" degli  organi
regionali, gli comunicava l'immediata decadenza dalla suddetta carica
"ope legis". 
    Precisava che, con avviso del  26  agosto  2014,  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione n. 23 del 26 agosto 2014, veniva indetta  una
nuova  procedura  per  la  selezione  dei  candidati   da   includere
nell'elenco  per  la  nomina  a  revisore  dei  conti  della  Regione
Calabria, in conformita' alle previsioni della precitata L.R.  n.  15
del 2014. 
    Avverso l'operato della P.A., deduceva: 
        1)   violazione   e   falsa   applicazione   del    principio
costituzionale  di  continuita'  dell'azione  amministrativa  di  cui
all'art.  97  Cost.  e  dell'art.  111  Cost.;  Violazione  e   falsa
applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/90 e  segnatamente
dell'art. 3 di tale legge; violazione L.R. 10 gennaio 2013,  n.  2  e
s.m.i; violazione e falsa applicazione  dell'art.  1,  comma  3,  del
Regolamento del funzionamento del Collegio  dei  revisori  dei  conti
della Regione Calabria approvato nella  seduta  del  13  marzo  2014;
violazione e falsa applicazione  degli  artt.  2  e  3  del  D.L.  n.
293/1994 convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994; violazione  e
falsa applicazione dell'art. 14,  comma  1,  lett.  e)  del  D.L.  n.
138/2011 convertito, con modificazioni, in legge 14  settembre  2011,
n. 148. Violazione e falsa applicazione dell'art.18, comma 2°,  dello
Statuto della Regione Calabria in  relazione  all'art.  123  Cost.  -
eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto  di
motivazione nonche' per  l'evidente  contraddizione  tra  atti  della
medesima autorita' e, piu' in particolare, tra  la  deliberazione  n.
308 del 28 luglio 2014 della Giunta Regionale con la legge 11  agosto
2014, n. 15; incostituzionalita' della legge della  Regione  Calabria
11 agosto 2014, n. 15. 
    La prevista decadenza automatica dalla  carica  di  revisore  dei
conti della Regione  Calabria,  facendo  venir  meno  la  continuita'
dell'azione amministrativa, si porrebbe in contrasto con il principio
di  buon  andamento,  di  efficienza  e  di   efficacia   dell'azione
amministrativa, oltre che  con  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1, lett. e)  del  D.L.  n.
138/2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre  2011,
n. 148, il quale imporrebbe alle regioni, nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i propri  ordinamenti
a determinati parametri di qualita' e legalita'; 
        2) questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo
della  legge  della  Regione  Calabria  11  agosto  2014,  n.15,  per
violazione dei principi fondamentali in materia di "prorogatio" ed in
riferimento all'art.18, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria
in  relazione  all'art.  123  Cost.  Rilevanza  e  fondatezza   della
questione. 
    La legge della Regione Calabria 11 agosto 2014,  n.  15,  sarebbe
stata approvata illegittimamente,  in  regime  di  "prorogatio",  nel
periodo intercorrente fra le dimissioni del Presidente della Regione,
formalizzate davanti al Consiglio Regionale  il  3  giugno  2014,  ai
sensi dell'art. 60 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, e
la  celebrazione  delle  elezioni  per  il  rinnovo   del   Consiglio
Regionale, indette per il 23 novembre 2014, in applicazione dell'art.
126  comma  3°,  Cost.  (introdotto  con   l'art.   5   della   legge
costituzionale n. 1 del 1999) e dell'art. 33 comma 6°, dello  Statuto
della Regione  Calabria,  in  base  al  quale  dalle  dimissioni  del
Presidente  della  Giunta  Regionale  consegue  lo  scioglimento  del
Consiglio Regionale. 
    Con atto depositato in data 3 novembre  2014,  si  costituiva  la
Regione Calabria, deducendo l'improcedibilita' del ricorso, giacche',
nelle  more  del  giudizio,  era  intervenuta  la  deliberazione  del
Consiglio Regionale della Calabria n. 411 del 7 ottobre 2014, con cui
erano stati nominati, mediante  estrazione  a  sorte,  i  membri  del
Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Giunta  Regionale  e  del
Consiglio Regionale della Calabria. 
    Questa Sezione, con ordinanza n. 572 del 7 novembre 2014, fissava
la pubblica udienza per la trattazione nel merito del ricorso. 
    Con atto per motivi aggiunti notificato il  28  novembre  2014  e
depositato il 18 dicembre 2014,  il  ricorrente  impugnava  gli  atti
epigrafati, deducendo, oltre ai motivi gia'  svolti  con  il  ricorso
principale, anche i seguenti mezzi: 
        1) violazione e falsa applicazione dell'art.  3  della  legge
della Regione Calabria 11 agosto 2014,  n.  15;  violazione  e  falsa
applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/90 e  segnatamente
dell'art. 1 di  tale  legge.  Eccesso  di  potere  per  perplessita',
incoerenza,  contraddittorieta',  sviamento,  difetto   assoluto   di
istruttoria  ed  illogicita',  nonche'  per   difetto   assoluto   di
motivazione, per insussistenza dei presupposti. 
    La  nomina  dei  membri  del  Collegio  dei   revisori,   odierni
controinteressati, avvenuta a  seguito  di  estrazione  a  sorte,  si
porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 3 della legge della Regione
Calabria 11 agosto 2014, n. 15, il quale stabilisce:  "All'attuazione
della presente legge si provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio regionale", poiche', nella specie, sarebbe  stato
posto in essere un impegno di spesa di circa euro 5.000,00. 
    Inoltre, la P.A. avrebbe potuto procedere alla nomina dei  membri
dell'organo collegiale dei revisori dei conti mediante  estrazione  a
sorte  tra  gli  iscritti  nell'elenco  preesistente,  approvato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio  Regionale  n.
21 del 9 aprile  2013,  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione Calabria, parte II, n. 17 del 26 aprile 2013; 
        2) violazione e falsa applicazione dell'art.  2  della  legge
della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2; vizio  di  incompetenza
cui consegue l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Eccesso di
potere per perplessita', incoerenza,  contraddittorieta',  sviamento,
difetto assoluto di istruttoria e illogicita',  nonche'  per  difetto
assoluto  di  motivazione,   per   insussistenza   dei   presupposti,
violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 33/2013. 
    La determinazione n. 424 del 12 agosto 2014  sarebbe  illegittima
poiche' la predisposizione dell'avviso, la tenuta  dell'elenco  e  di
estrazione a sorte dei  componenti  dell'organo,  ricadrebbero  nella
sfera della competenza  funzionale  dell'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge  della  Regione
Calabria  10  gennaio  2013,  n.  2.  Inoltre,  tale   illegittimita'
riverserebbe  effetti  invalidanti  in  via  derivata   anche   sulla
deliberazione n. 411 del 2014, di nomina  dei  componenti  del  nuovo
collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Giunta  Regionale  e  del
Consiglio Regionale. Comunque, la P.A. non avrebbe  potuto  applicare
l'art. 2 della L.R. 11 agosto 2014,  n.  15,  in  modo  automatico  e
meccanicistico,  ma  secondo  un'interpretazione   costituzionalmente
orientata, in base alla quale l'effetto decadenziale delle cariche in
atto potrebbe  discendere  soltanto  dall'avvenuto  insediamento  del
nuovo collegio dei revisori dei conti. 
    Con atto depositato in data 28 maggio  2015,  si  costituivano  i
controinteressati,  Malara,  Porcelli  e  Smorto  per  resistere   al
presente ricorso. 
    Con memoria depositata in  data  9  giugno  2015,  il  ricorrente
replicava alle tesi dei controinteressati, insistendo nei profili  di
asserita illegittimita' costituzionale della legge 11 agosto 2014, n.
15. 
    Con memoria  depositata  in  data  10  giugno  2015,  la  Regione
Calabria si costituiva per resistere anche sui motivi aggiunti. 
    Con memoria depositata in data  19  giugno  2015,  il  ricorrente
deduceva l'irricevibilita' della costituzione della Regione  Calabria
sui motivi aggiunti, in quanto tardivamente  depositata  in  data  10
giugno 2015, cioe' oltre il termine previsto dall'art. 46 cpa. 
    Alla pubblica udienza del  giorno  10  luglio  2015,  il  ricorso
passava in decisione. 
    B. Con il ricorso principale, vengono  impugnati  la  nota  della
Regione  Calabria  prot.  n.  37139  del  26  agosto  2014,  che,  in
applicazione  della  legge  regionale  11  agosto  2014,  n.  15,  ha
dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di componente del
Collegio dei Revisori dei conti della Regione, il  successivo  avviso
pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei  candidati  alla
nomina a revisore dei conti della Regione  Calabria,  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014,
nonche' ulteriori atti connessi, per cui  il  "thema  decidendum"  e'
costituito, in buona sostanza, dalla fondatezza o meno della  pretesa
del ricorrente di proseguire l'esercizio delle funzioni pubbliche  in
relazione all'ufficio del quale era stato investito, in  esplicazione
del "rapporto di servizio onorario", che si  era  instaurato  in  via
straordinaria e temporanea, per effetto del provvedimento di relativa
nomina e, dunque, al di fuori di un rapporto di impiego dipendente. 
    Con l'atto per motivi aggiunti, il ricorrente impugna il  verbale
di  deliberazione  n.  68  del  30  settembre  2014  dell'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, avente ad  oggetto
la "presa d'atto dell'elenco dei candidati alla nomina  nel  Collegio
dei Revisori  dei  conti"  nonche'  la  deliberazione  del  Consiglio
Regionale della Calabria n. 411 del 7 ottobre 2014, avente ad oggetto
la "nomina, mediante estrazione a sorte, dei tre membri del  Collegio
dei revisori dei conti". 
    B.1. Sussiste la  giurisdizione  di  questo  Giudice  poiche'  la
figura  del  "revisore  dei  conti"  va  ricondotta  al  "genus"  del
"funzionario onorario",  trattandosi  di  un  rapporto  di  servizio,
costituito, all'esito di una articolata procedura  che  contempla  il
sorteggio  dei  nominativi,  con  provvedimento   amministrativo   e,
pertanto,  ricadente  nella  sfera   della   generale   giurisdizione
amministrativa di legittimita', ai sensi dell'art. 7  c.p.a.  (conf.:
Cass. Sez. Un. Civ., 7 luglio 2011, n.  14954;  Cons.  Stato  Sez.  V
sent. 28 dicembre 2012, n. 6692). 
    Sotto altro aspetto, giova considerare che  se  e'  vero,  da  un
lato, che la Regione, con il provvedimento oggetto  del  giudizio  ha
inteso  intervenire  sul  rapporto,  a  suo  tempo  concluso  con  il
ricorrente, per una causa esterna ed automatica  di  caducazione  del
negozio (e, quindi, anche di decadenza dei diritti  soggettivi  dallo
stesso derivanti), e', pero', altrettanto  vero  che,  nella  specie,
viene sostanzialmente messa in discussione proprio la sussistenza  di
un siffatto potere in capo alla  Regione:  il  che  vale  a  radicare
l'interesse processuale ed a condizionare la  qualita'  ed  i  limiti
dell'azione, che verte anche in relazione all'ammissibilita' di cause
esterne sopravvenute  di  estinzione  o  risoluzione  automatica  del
rapporto di lavoro in essere. 
    Al riguardo, non va sottaciuto che, in  relazione  a  fattispecie
analoga - concernente la domanda, proposta da un revisore  dei  conti
dell'ATERP, dichiarato decaduto "ope legis" per "spoil system" e  poi
reintegrato, intesa ad ottenere il  pagamento  di  somme  equivalenti
alle retribuzioni non percepite nonche'  il  risarcimento  del  danno
subito  in  conseguenza  dell'illegittimo   comportamento   dell'Ente
Regionale - e' stato  dichiarato  il  difetto  di  giurisdizione  del
Giudice Ordinario, sulla base  della  ritenuta  insussistenza  di  un
rapporto di impiego riconducibile nell'alveo delle previsioni di  cui
all'art. 409 c.p.c. nonche' sulla base della  considerazione  che  si
trattasse di diritti patrimoniali consequenziali, in materia devoluta
alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  (cfr:  Tribunale  di
Catanzaro, sent.  n.  360/2006,  confermata  da  Corte  d'Appello  di
Catanzaro sent. n. 182/2006,  divenuta  definitiva  a  seguito  della
sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio - 30 giugno 2009  di
inammissibilita' del ricorso proposto avverso di essa). 
    B.2. Va dichiarata irricevibile la memoria della Regione Calabria
sui motivi aggiunti - notificati il 28  novembre  2014  -  in  quanto
tardivamente depositata il 10 giugno 2015,  cioe'  oltre  il  termine
previsto dall'art. 46 cpa.  ("Nel  termine  di  sessanta  giorni  dal
perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso,
le parti  intimate  possono  costituirsi,  presentare  memorie,  fare
istanze, indicare i  mezzi  di  prova  di  cui  intendono  valersi  e
produrre documenti)", il quale ha natura ordinatoria  nel  senso  che
consente che le parti intimate possano costituirsi in giudizio  anche
tardivamente, ed anche nell'udienza di merito, ma soltanto al fine di
svolgere difese orali, senza che possa essere ammessa  la  produzione
di scritti difensivi e/o di documenti (conf.: Cons. Stato Sez. III  3
marzo 2015, n. 1049). 
    B.3.   Il   ricorrente   solleva   questione   di    legittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014,  n.
15 - in applicazione della quale e' stata dichiarata la sua decadenza
dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti  della
Regione  e  sono  stati  nominati,  per   la   medesima   carica,   i
controinteressati, con atti  impugnati  con  il  ricorso  per  motivi
aggiunti - per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale"  ("I
Consiglieri regionali  entrano  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
all'atto della proclamazione. 2. Fino a quando non  siano  completate
le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri
del precedente Consiglio"), approvato con legge Regione  Calabria  19
ottobre 2004, n. 25, che trova applicazione ratione temporis nel caso
di specie, in relazione all'art. 123 Cost. 
    Nella specie, le censura mossa dal ricorrente accomuna  tutte  le
disposizioni della legge impugnata,  che  si  appalesano  "omogenee",
quanto al dedotto profilo  della  assenza  dei  presupposti  previsti
dallo statuto regionale per il  legittimo  esercizio  della  funzione
legislativa in regime di prorogatio. 
    Di conseguenza, puo' essere considerata ammissibile  la  denunzia
di illegittimita' dell'atto  legislativo  nel  suo  testo  integrale,
caratterizzato da norme omogenee, avente ad oggetto la disciplina del
Collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Regione   Calabria,   per
violazione  dei  presupposti  legittimanti  l'esercizio  del   potere
legislativo in regime di prorogatio (ex plurimis: Corte  Cost.  sent.
13 giugno 2008, n. 201; sent.  23  giugno  2014,  n.  181;  sent.  26
febbraio 2010, n. 68; sent. 17 aprile 2015, n.  64;  sent.  25  marzo
2015, n. 44). 
    B.4.  Con  legge  costituzionale   22   novembre   1999,   n.   1
("Disposizioni concernenti l'elezione diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"),  e'  stata
devoluta  al  legislatore  regionale  la   disciplina   del   sistema
elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'  degli
organi  regionali  nonche'  la  durata  degli  organi  elettivi,  nel
rispetto dei principi fondamentali fissati dalla  legge  nazionale  e
dalla Costituzione (art. 2, a modifica dell'art.  122  Cost.)  ed  e'
stata attribuita allo  statuto  ordinario  regionale  la  definizione
della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali  di
organizzazione e funzionamento della  Regione  (art.  3,  a  modifica
dell'art. 123 Cost.). 
    L'istituto della prorogatio riguarda organi che sono  nominati  a
tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorche'  scaduti,
fino all'insediamento dei  successori  (conf.  Corte  Costituzionale,
sent. 4 maggio 1992, n. 208; sent. 17 aprile 2015, n. 64). 
    Con riferimento ai Consigli regionali, e' stato  evidenziato  che
l'istituto della prorogatio - a differenza della proroga, contemplata
dagli artt. 60, 1° comma, e 61, 2° comma, Cost., con riferimento alle
Camere - non incide sulla durata del mandato elettivo,  ma  "riguarda
solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale
o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo
eletto" (conf.: Corte Cost. sent. 5 giugno 2003,  n.  196;  sent.  25
marzo 2015, n. 44 e sent. 23 giugno 2014, n.  181),  per  cui,  prima
della scadenza del mandato, non vi puo'  essere  prorogatio"  (conf.:
Corte Cost.: sent. 31 marzo 2015, n. 55 e sent. 23  giugno  2014,  n.
181). 
    Invero, anche in  assenza  di  specifiche  previsioni  statutarie
delle Regioni, nel periodo antecedente le elezioni e fino  alle  loro
sostituzione, i Consigli Regionali dispongono  "di  poteri  attenuati
confacenti alla loro  situazione  di  organi  in  scadenza,  analoga,
quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi  legislativi  in
prorogatio" (conf.: Corte Cost. sent. 19 dicembre 1991, n. 468; sent.
22 dicembre 1995, n. 515; sent. 5  giugno  2003,  n.  196;  sent.  26
febbraio 2010, n. 68). 
    In altri termini, nel  periodo  pre-elettorale  si  verifica  una
sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio  Regionale,  in
correlazione con il  principio  di  rappresentativita'  politica  del
Consiglio Regionale. 
    E' stato precisato, in particolare, che la  disposizione  di  cui
all'art. 86, comma 3°, dello Statuto della Regione Abruzzo - che  non
reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio
e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione  delle
elezioni - "non puo' che essere interpretata  come  facoltizzante  il
solo esercizio delle  attribuzioni  relative  ad  atti  necessari  ed
urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non  gia'  come
espressiva di una generica proroga di tutti  i  poteri  degli  organi
regionali", poiche'  "l'esistenza  di  detti  limiti"  si  pone  come
"immanente all'istituto della stessa prorogatio a  livello  nazionale
in  applicazione  dell'art.  61,  secondo  comma,  Cost.",   con   la
conseguenza che detta norma deve essere ritenuta  come  "legittimante
l'istituto  della  prorogatio,  ma  nell'ambito   dei   suoi   limiti
connaturali" (cfr.: Corte Cost. sent. 26 febbraio 2010, n. 68 ). 
    In tale ottica nonche' in base  al  principio  della  continuita'
funzionale  dell'organo,  il  depotenziamento  non  puo'   spingersi,
ovviamente, fino ad una indiscriminata e totale paralisi  dell'organo
stesso, ma deve consentire al Consiglio Regionale  di  deliberare  in
relazione  a  circostanze  straordinarie  o  di  urgenza,  o  per  il
compimento di atti dovuti o  di  ordinaria  amministrazione,  ma  non
oltre tali indefettibili  presupposti,  che  devono  essere  indicati
mediante adeguata esternazione motivazionale, intesa  ad  esplicitare
l'esigenza  di  interventi  immediati  e  improcrastinabili,  la  cui
adozione non possa essere  rinviata  senza  arrecare  danno  per  gli
interessi affidati alla cura della  Regione  (conf.  Corte  Cost.  15
maggio 2015, n. 81). 
    B.5. Nella specie, il  provvedimento  legislativo  sospettato  di
incostituzionalita', cioe'  la  legge  regionale  della  Calabria  11
agosto 2014, n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto  2014,
n. 36 ("Modifica della legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  2  -
Disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Giunta Regionale
e del Consiglio Regionale della Calabria")  e'  stata  approvata  nel
periodo in cui  gli  organi  regionali  si  trovavano  in  regime  di
"prorogatio", poiche', a  seguito  delle  dimissioni  del  Presidente
della Regione, formalizzate  davanti  al  Consiglio  Regionale  il  3
giugno 2014, ai  sensi  dell'art.  60  del  Regolamento  Interno  del
Consiglio Regionale, erano state indette le elezioni per  il  rinnovo
del Consiglio  Regionale  per  la  data  del  23  novembre  2014,  in
esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria - Catanzaro Sez. I  del  4
settembre 2014, n. 472, resa sul R.G. 1212  del  2014,  la  quale  ha
precisato che la normativa di rango costituzionale (art.  126,  comma
3°, Cost.; legge costituzionale n. 1/1999, art. 5) e regionale  (art.
33, comma 6°, dello Statuto della Regione Calabria)  fa  derivare  lo
scioglimento del Consiglio Regionale dalle dimissioni del  Presidente
della Giunta, con il  conseguente  obbligo,  nella  specie  del  Vice
Presidente della Giunta Regionale, di provvedere all'indizione  delle
elezioni. 
    Nella  specie,  il  legislatore  regionale  e'  intervenuto   con
l'approvazione  della  legge  regionale  11  agosto  2014,   n.   15,
sospettata  di  incostituzionalita',  in  assenza  di  alcuno   degli
indefettibili  presupposti  di  indifferibilita'   ed   urgenza   per
l'emanazione di un atto dovuto, tale da non  poter  essere  rinviato,
senza recare danno alla collettivita' regionale  o  al  funzionamento
dell'ente. 
    Infatti, la citata legge regionale e' stata approvata  collegando
la motivazione di urgenza alla circostanza, secondo cui questo T.A.R.
Calabria - Catanzaro, con ordinanza  collegiale  Sez.  II  11  luglio
2014, n. 1138, resa  nell'ambito  del  RG  n.  969  del  2014,  aveva
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, in relazione all'art.
117, comma 1 e 3, Cost., per violazione della "norma  interposta"  di
cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del  d.l.  138  del  2011,  nella
parte in cui prevede l'estrazione a sorte da un elenco,  quale  unico
meccanismo di scelta dei revisori dei conti. 
    Tale circostanza, ad avviso del Collegio,  non  poteva  integrare
gli estremi della necessita' e dell'urgenza nel provvedere alla  data
di approvazione della legge regionale della Calabria 11 agosto  2014,
n. 15, solo se si considera che  la  precitata  ordinanza  collegiale
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, n. 1138  del  2014,  non  aveva
sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con il giudizio RG
n. 969/2014, costituiti dal provvedimento di nomina  dei  membri  del
Collegio dei Revisori dei  Conti  della  Regione  Calabria,  fra  cui
quello l'odierno ricorrente. 
    In altri termini, con l'approvazione  della  legge  regionale  11
agosto 2014, n. 15, che ha modificato l'art. 2, comma 1, della  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2, e'  come  se  l'ente,  in  sostanza,
avesse data per certa ed intervenuta una decisione nel  merito  della
Corte   Costituzionale,   dispositiva    della    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2,  nel  giudizio,  introdotto  in  via
incidentale con l'ordinanza collegiale T.A.R. Calabria  -  Catanzaro,
Sez. II 11 luglio 2014, n. 1138, che, pero', e' ancora pendente. 
    Invero, soltanto a seguito di una eventuale sentenza della  Corte
Costituzionale,   dichiarativa   dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, si
sarebbero potuti verificare quei presupposti di  indifferibilita'  ed
urgenza,  legittimanti  un  intervento  legislativo  in   regime   di
prorogatio, al fine di evitare un danno alla collettivita'  regionale
ed al funzionamento dell'ente nonche' al fine di rimediare  al  vuoto
legislativo, venutosi a determinare a seguito della  caducazione  del
collegio dei revisori dei conti. 
    Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio  che  il  Consiglio
Regionale, nella specie,  abbia  legiferato  oltrepassando  i  limiti
riconducibili alla sua natura di  organo  in  prorogatio  e  che,  di
conseguenza, il provvedimento legislativo di cui alla legge regionale
11 agosto 2014, n. 15  sia,  nella  sua  interezza,  censurabile  per
violazione dell'art. 18  dello  "Statuto  Regionale",  approvato  con
legge regionale (Calabria) 19 ottobre 2004,  n.  25  ("I  Consiglieri
regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni  all'atto  della
proclamazione. 2. Fino a quando non siano completate le operazioni di
proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri  del  precedente
Consiglio"), che trova applicazione  ratione  temporis  nel  caso  di
specie, in relazione all'art. 123 Cost. 
    Inoltre, la previsione dell'immediata decadenza dei componenti il
collegio dei revisori della regione Calabria -  a  causa  della  mera
pendenza del procedimento introdotto in via incidentale davanti  alla
Corte Costituzionale  dall'ordinanza  collegiale  T.A.R.  Calabria  -
Catanzaro, Sez. II 11 luglio 2014, n.1138 - si pone in contrasto  con
principio della continuita' amministrativa. 
    In definitiva, ritiene il Collegio che,  dall'esame  della  legge
impugnata, non  emergono  ne'  i  requisiti  di  indifferibilita'  ed
urgenza (come  nel  caso  di  leggi  che  approvano  il  bilancio  di
previsione, l'esercizio provvisorio o una  variazione  di  bilancio),
ne' quelli richiedenti un atto dovuto (come nel  caso  di  legge  che
recepisce una direttiva comunitaria direttamente  vincolante  per  le
Regioni), ne' quelli inerenti una  situazioni  di  estrema  gravita',
tali  da  non  consentire  un  rinvio,  per  non  recare  danno  alla
collettivita' regionale od al funzionamento dell'ente. 
    B6. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
sollevata e' evidente, sia con riferimento al ricorso principale  che
con i motivi aggiunti, solo se si  considera  che  al  ricorrente  e'
stato conferito  l'incarico  di  revisore  dei  conti  della  Regione
Calabria, con deliberazione n. 63 del 25 ottobre 2013 dell'Ufficio di
Presidenza  del  Consiglio  Regionale  (pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1  del  2  gennaio
2014), per la durata di anni tre,  ai  sensi  della  legge  regionale
della Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 ("Disciplina  del  collegio  dei
revisori  dei  conti  del  Consiglio  regionale   della   Calabria"),
pubblicata  sul  BUR  n.  2  del  16  gennaio  2013   -   supplemento
straordinario n. 1 del 19 gennaio 2013), il cui  art.  6,  1°  comma,
stabilisce: "Il collegio dura in carica tre anni  a  decorrere  dalla
data  di  nomina  ed  i  suoi  componenti  non  sono   immediatamente
rinominabili". 
    Infatti,    nella    specie,    qualora    venisse     dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria 11
agosto  2014,  n.  15 -  in  applicazione  della   quale   e'   stata
implicitamente ritenuta la decadenza  dall'incarico  del  ricorrente,
impugnata con il ricorso principale, ed e' poi stato indetto un altro
avviso per la formazione di un nuovo elenco, all'esito del quale sono
stati nominati i controinteressati, con provvedimenti impugnati con i
motivi  aggiunti -  l'incarico  conferito  al   ricorrente   dovrebbe
ritenersi valido ed efficace fino alla data del 25  ottobre  2016  (3
anni, decorrenti dalla deliberazione di nomina n. 63 del  25  ottobre
2013, ai sensi del precitato art. 6, comma 1°, della legge  regionale
della  Calabria  10  gennaio  2013,   n.   2)   e   la   nomina   dei
controinteressati sarebbe nulla, con tutte le connesse conseguenze. 
    La normativa denunziata si  rivela  in  conflitto  anche  con  il
principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici  che
la stessa Corte Costituzionale ha ribadito gia' con  la  sentenza  di
rigetto n.  233  del  2006,  in  quanto  l'esigenza  di  mantenimento
dell'incarico, legittimamente conferito dalla P.A. all'esito  di  una
procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito,  e'
riconducibile al principio di "buon andamento  dell'amministrazione",
sancito dall'art. 98 della Costituzione e puo'  venir  meno  soltanto
nei casi di violazione dei doveri d'ufficio, ovvero  di  inadempienze
agli obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi assegnati. 
    In conclusione, il Collegio  ritiene  che  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della  legge  regionale  11  agosto  2014,  n.  15  (Calabria),   per
violazione dell'art. 18  dello  "Statuto  Regionale",  approvato  con
legge regionale (Calabria) 19 ottobre 2004,  n.  25  ("I  Consiglieri
regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni  all'atto  della
proclamazione. 2. Fino a quando non siano completate le operazioni di
proclamazione degli eletti sono prorogati  i  poteri  del  precedente
Consiglio"), che trova che trova applicazione  ratione  temporis  nel
caso di specie, in relazione all'art. 123 Cost., all'art. 97 Cost. ed
all'art. 98 Cost. - e che, pertanto, tali  questioni  debbano  essere
rimesse  all'esame  della   Corte   Costituzionale,   disponendo   la
sospensione del giudizio, fino alla ripresa del  giudizio  di  merito
dopo l'incidente di legittimita' costituzionale. 
    Le spese di giudizio saranno regolate  all'esito  della  pubblica
udienza    successiva    alla    risoluzione    dell'incidente     di
costituzionalita' da parte della Corte Costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per  la  Calabria  (Sezione
Seconda)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione
Calabria 11 agosto 2014, n. 15, per  violazione  dell'art.  18  dello
"Statuto Regionale", approvato  con  legge  regionale  (Calabria)  19
ottobre 2004, n. 25, in relazione all'art.  123  Cost.,  all'art.  97
Cost. ed. all'art. 98 Cost. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  Segreteria
della Sezione, l'immediata trasmissione degli atti della controversia
alla Corte Costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione. 
    Le spese della presente fase  saranno  regolate  dalla  pronuncia
definitiva del giudizio di merito. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  della
Giunta  della  Regione  Calabria  ed  al  Presidente  del   Consiglio
Regionale della Calabria e che sia  comunicata  al  Presidente  della
Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10
luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
        Salvatore Schillaci, Presidente; 
        Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore; 
        Nicola Durante, Consigliere. 
 
                      Il Presidente: Schillaci 
 
 
                                                L'Estensore: Anastasi