MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016 

Modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza  per
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di  Xylella  fastidiosa
(Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (16A01688) 
(GU n.47 del 26-2-2016)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del
18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Visto il decreto ministeriale 19  giugno  2015  recante  misure  di
emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di
Xylella fastidiosa (Wells et al.)  nel  territorio  della  Repubblica
italiana; 
  Vista la decisione di esecuzione  2015/2417/UE  della  Commissione,
del 17  dicembre  2015,  che  modifica  la  decisione  di  esecuzione
2015/789/UE relativa alle misure per  impedire  l'introduzione  e  la
diffusione nell'Unione di Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 19  giugno  2015
che  vieta  lo  spostamento  all'interno  o  all'esterno  delle  zone
delimitate di piante specificate che sono coltivate per almeno  parte
del loro ciclo di vita in una zona delimitata; 
  Considerata  la  necessita'  di  realizzare  opere  dichiarate   di
pubblica  utilita'  in  aree   ricadenti   all'interno   della   zona
delimitata; 
  Considerato che lo spostamento  temporaneo  di  piante  specificate
all'interno della zona cuscinetto o della zona infetta  non  comporta
un rischio di diffusione  di  Xylella  fastidiosa  se  sono  adottate
adeguate misure di prevenzione; 
  Ritenuto necessario modificare il decreto  ministeriale  19  giugno
2015  per  dare  attuazione  alle  misure  previste  dalla  decisione
2015/2417/UE e per consentire lo  spostamento  temporaneo  di  piante
specificate  all'interno  della  zona  delimitata   al   fine   della
realizzazione di opere di pubblica utilita'; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
espresso nella seduta del 28 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere negativo, salvo l'accoglimento  delle  proposte
di modifica, espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 57, comma 1  del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 214, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016; 
  Ritenute accoglibili le proposte avanzate  dalla  Conferenza  Stato
Regioni: all'art. 1, comma 5, lettera  c),  relativa  all'inserimento
del comma 9, sopprimere la parola  «temporaneo»  e  alla  lettera  e)
dello stesso comma 9, sopprimere le parole «nell'area  originaria»  e
all'art. 1, comma 5, lettera c), relativa all'inserimento  del  comma
9, dopo le parole «di cui e'  stata  svolta»,  inserire  le  seguenti
parole: «, con esito positivo,»; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  proposte  della  Conferenza   Stato
Regioni, di seguito riportate, in quanto condizioni gia'  normate  da
altre leggi e non pertinenti  con  la  natura  del  provvedimento  in
questione, teso a definire le misure fitosanitarie per  il  contrasto
della batteriosi Xylella fastidiosa: all'art. 1, comma 5, lettera c),
relativa all'inserimento del comma 9, «aggiungere prima della lettera
a): 
    a01.che l'opera autorizzata con procedura di VIA abbia un livello
di Progettazione Esecutiva e sia immediatamente cantierabile; 
    a02. che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rinvenenti  dal
Decreto di VIA e che la relativa Verifica di Ottemperanza  sia  stata
asseverata da tutti gli Enti competenti; 
    a03. che l'opera oggetto di autorizzazione sia  coerente  con  il
contesto ambientale  e  paesaggistico,  ovvero  con  ulteriori  opere
"tecnicamente   connesse"   che   dovessero   risultare    necessarie
all'esercizio dell'opera autorizzata»; 
  Considerata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  n.
0000642 del 12  febbraio  2016,  con  la  quale  e'  stato  richiesto
l'inserimento all'art. 4-bis «Piani di emergenza», comma  2,  lettera
f), della clausola che individua le risorse necessarie nell'ambito di
quelle disponibili sui bilanci delle  Amministrazioni  e/o  organismi
coinvolti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Al decreto ministeriale 19 giugno 2015 sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    1) all'art. 2, le lettere a),  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «a) «organismo specificato»:  qualsiasi  sottospecie  di  Xylella
fastidiosa (Wells et al.); 
    b) «piante  ospiti»:  vegetali  destinati  alla  piantagione,  ad
eccezione  delle  sementi,  appartenenti  ai  generi  o  alle  specie
enumerate nella banca dati  della  Commissione  delle  piante  ospiti
sensibili alla Xylella  fastidiosa  nel  territorio  dell'Unione,  in
quanto risultate sensibili nel territorio  dell'Unione  all'organismo
specificato oppure, se uno Stato membro ha  delimitato  una  zona  in
relazione solo a una o piu' sottospecie dell'organismo specificato  a
norma dell'art. 6, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella  o
quelle sottospecie; 
    c)  «piante  specificate»:  piante  ospiti  e  tutti  i  vegetali
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,  appartenenti
ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;» 
    2) e' inserito il seguente art. 4-bis: 
    «Art. 4-bis.(Piani di emergenza). - 1. Entro il 31 dicembre  2016
il  Servizio  Fitosanitario  Centrale,  su  proposta   del   Comitato
Fitosanitario  Nazionale,  definisce  un  piano   delle   azioni   da
intraprendere nel territorio nazionale in applicazione degli articoli
da 6 a 8 e degli articoli da 12 a 16-bis in caso di presenza sospetta
o  confermata  dell'organismo  specificato  (di  seguito  "piano   di
emergenza"); 
    2. Il piano di emergenza stabilisce anche: 
      a) i ruoli e le responsabilita' degli  organismi  coinvolti  in
tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale; 
      b) uno o piu' laboratori specificamente approvati per l'analisi
dell'organismo specificato; 
      c) le  modalita'  di  comunicazione  di  tali  azioni  tra  gli
organismi  coinvolti,  il  Servizio  fitosanitario   nazionale,   gli
operatori professionali interessati e il pubblico; 
      d) i protocolli che descrivono i metodi  di  esame  visivo,  di
campionamento e delle prove di laboratorio; 
      e) le modalita' di formazione  del  personale  degli  organismi
coinvolti in tali azioni; 
      f) le risorse minime da mettere a disposizione e  le  procedure
per  rendere  disponibili  ulteriori  risorse  in  caso  di  presenza
confermata o sospetta dell'organismo specificato. Le risorse sono  da
individuarsi nell'ambito di  quelle  disponibili  sui  bilanci  delle
Amministrazioni e/o organismi coinvolti. 
    3. Il  Servizio  fitosanitario  centrale  valuta  e  sottopone  a
revisione il piano di emergenza secondo necessita'; 
    4. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione,
a sua richiesta, il piano di emergenza.»; 
    3) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Se la presenza dell'organismo specificato e'  confermata,  il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio  definisce
senza indugio una zona delimitata  in  conformita'  al  comma  2  (di
seguito "zona delimitata"). 
    In  deroga  al  primo  comma,  se  la  presenza  di  una  o  piu'
particolari sottospecie dell'organismo specificato e' confermata,  il
Servizio  fitosanitario  regionale  puo'  delimitare  una   zona   in
relazione solo a quella o quelle sottospecie.»; 
    4) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 7. (Divieto di impianto  delle  piante  ospiti  nelle  zone
infette). - 1. E' vietato l'impianto  di  piante  ospiti  nelle  zone
infette, salvo per  i  siti  che  sono  protetti  fisicamente  contro
l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 
    2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo'
autorizzare, in conformita' alle condizioni definite dal titolo X del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,  l'impianto  di  piante
ospiti a fini scientifici all'interno della zona di  contenimento  di
cui all'art. 9, al di fuori della zona di cui all'art.  9,  comma  2,
lettera c). 
    5) l'art. 12 e' cosi' modificato: 
      a) e' inserito il seguente comma 4-bis: 
      «4-bis. In deroga ai commi 1 e 4,  lo  spostamento  all'interno
dell'Unione, all'interno o  all'esterno  delle  zone  delimitate,  di
piante di Vitis in riposo vegetativo destinate alla  piantagione,  ad
eccezione delle sementi, puo' avvenire se sono  soddisfatte  entrambe
le seguenti condizioni: 
      a) le piante sono state coltivate  in  un  sito  registrato  in
conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
      b) il piu' vicino possibile al momento  dello  spostamento,  le
piante  sono  state  sottoposte  a  un   opportuno   trattamento   di
termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo
e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante
in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua  riscaldata
a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO. 
      b) e' inserito il seguente comma 7-bis: 
      «7-bis. Le piante ospiti  che  non  sono  mai  state  coltivate
all'interno  delle  zone   delimitate   sono   spostate   all'interno
dell'Unione solo  se  accompagnate  da  un  passaporto  delle  piante
redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. 
      Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214, non e' richiesto un passaporto delle piante  per
lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca  a
fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale o
professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.»; 
      c) e' inserito il seguente comma 9: 
      ''9. In deroga al comma 1, il Servizio Fitosanitario  Regionale
puo'  autorizzare  lo  spostamento  di  piante  specificate  per   la
realizzazione di opere dichiarate di  pubblica  utilita',  che  hanno
conseguito le previste autorizzazioni e di cui e' stata  svolta,  con
esito  positivo,  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  se  sono
soddisfatte le seguenti condizioni: 
        a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in  aree
caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento  da
zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona  cuscinetto),
per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere; 
        b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante
mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni; 
        c) durante tutto il periodo e' realizzato il controllo  degli
insetti  vettori  mediante  i  previsti  trattamenti  fitosanitari  e
l'eliminazione della vegetazione erbacea; 
        d) prima  dell'espianto  e  prima  del  reimpianto  nell'area
originaria, tutte le  piante  sono  sottoposte  ad  ispezione  visiva
ufficiale, campionamento ed  analisi  molecolare  secondo  metodi  di
analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane; 
        e) prima dello spostamento e prima del  reimpianto  nell'area
originaria,  tutte  le   piante   sono   sottoposte   a   trattamenti
fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato. 
        f) nelle zone di reimpianto e' condotto un  monitoraggio  per
almeno i successivi 8 mesi.''. 
    6) e' inserito il seguente art. 16-bis: 
      «Art. 16-bis. (Campagne di sensibilizzazione).  -  Il  Servizio
Fitosanitario  Nazionale  mette  a  disposizione  del  pubblico,  dei
viaggiatori, degli  operatori  professionali  e  degli  operatori  di
trasporto internazionale le  informazioni  in  merito  alla  minaccia
costituita dall'organismo specificato per il territorio  dell'Unione.
Esso mette pubblicamente  a  disposizione  tali  informazioni,  sotto
forma di campagne di sensibilizzazione mirata sui siti web  ufficiali
o su altri siti web designati.»; 
    7) nell'allegato I sono inseriti in ordine alfabetico i  seguenti
vegetali: 
      Asparagus  acutifolius   L.,   Cistus   creticus   L.,   Cistus
monspeliensis L., Cistus salviifolius L.,  Cytisus  racemosus  Broom,
Dodonaea viscosa Jacq., Euphorbia terracina L.,  Genista  ephedroides
DC., Grevillea juniperina  L.  Hebe,  Laurus  nobilis  L.,  Lavandula
angustifolia Mill., Myoporum insulare R. Br., Pelargonium  graveolens
L'Her, Westringia glabra L.; 
    8) l'allegato II e' soppresso. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina