MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2016 

Modifica del decreto del  Ministro  della  sanita'  28  aprile  1998,
concernente: «Requisiti psicofisici minimi  per  il  rilascio  ed  il
rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al
porto d'armi per uso difesa personale». (16A03084) 
(GU n.93 del 21-4-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
che espleta funzioni di polizia, e  successive  modificazioni,  e  in
particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un
regolamento del  Ministro  dell'interno  con  cui  sono  stabiliti  i
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica  o  tecnica,  e  successive
modificazioni e in particolare, gli articoli 5,  20-quater  e  25-bis
che  prevedono  1'emanazione   di   un   regolamento   del   Ministro
dell'interno con cui e'  disciplinato  l'accertamento  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli  professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1987,  n.  89,   recante   "Norme   per
l'accertamento medico  dell'idoneita'  al  porto  delle  armi  e  per
l'utilizzazione di mezzi di segnalazione  luminosi  per  il  soccorso
alpino" e, in particolare, l'art. 1,  comma  2,  che  attribuisce  al
Ministro della  sanita'  il  potere  di  fissare  i  criteri  tecnici
generali per l'accertamento  dei  requisiti  psicofisici  minimi  per
ottenere il certificato di idoneita' per il porto delle armi; 
  Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149,  recante  "Adeguamento  delle
dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato"; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
"Ordinamento del personale del  Corpo  di  Polizia  penitenziaria,  a
norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"  e,
in particolare di articoli 5, 24, 123, 124, 125 e 1268; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
"Adeguamento delle strutture e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di Polizia penitenziaria a  norma  dell'art.  12  della  L.  28
luglio 1999, n. 266" e, in particolare, l'art. 7; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  gli  articoli
635, 640 e 2139; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  1991,
n. 132, recante "Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di  cui
devono essere  in  possesso  gli  appartenenti  ai  ruoli  del  Corpo
forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di  polizia  ed  i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del  Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia"; 
  Visto il proprio  decreto  14  settembre  1994  recante  "Requisiti
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo  dell'autorizzazione
al porto di fucile per uso di caccia e al  porto  d'armi  per  difesa
personale"; 
  Visto  il  proprio  decreto  28  aprile  1998,  recante  "Requisiti
psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo  dell'autorizzazione
al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa
personale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  giugno  1998,  n.
143; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della  Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78, e successive modificazioni e, in particolare, l'art.  55-bis  che
prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno  con
cui sono stabiliti  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale  al  servizio  nei  ruoli  del  personale  dirigente   e
direttivo della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155,
concernente  il  "Regolamento  recante   norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,
recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246", e in particolare gli articoli 579, 582 e 587; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,  recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
  Visto il decreto del Comandante generale della Guardia  di  finanza
n. 416631 del 15 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni,
concernente direttive tecniche da  adottare  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 4, del d.m. n. 155/2000; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 dicembre  2014  con
cui si richiede di semplificare  il  procedimento  amministrativo  di
rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso  di
caccia e al porto d'armi per  uso  difesa  personale  in  favore  del
personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della
legge 1° aprile  1981,  n.  121,  con  particolare  riferimento  alle
modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici; 
  Considerato che l'ordinamento prevede  per  gli  appartenenti  alle
Forze di polizia, di cui citato art.  16  della  legge  n.  121/1981,
requisiti psico-fisici minimi superiori rispetto  a  quelli  previsti
dal proprio decreto 28 aprile 1998; 
  Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 28 aprile 1998
prevedendo che l'idoneita' psico-fisica per  il  rilascio  del  porto
d'armi in  favore  degli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  sia
assorbita   dall'essere   in   servizio,   dimostrandola   attraverso
l'esibizione di un attestato che certifichi tale condizione; 
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di  sanita',
reso della seduta del 13 ottobre 2015; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,  regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  24  marzo
2016 (Rep. Atti n. 49/CSR del 24 marzo 2016); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art.
4 e' aggiunto il seguente: 
 
                            "Art. 4-bis. 
 
  1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2
si presume in capo agli appartenenti alle Forze di  polizia,  di  cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino  idonei
al servizio attivo di polizia o al servizio  militare  incondizionato
sulla  base  di  un'apposita  attestazione  di  servizio   rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che
non e' in atto  alcun  provvedimento  di  ritiro,  anche  temporaneo,
dell'arma in dotazione individuale." 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin