MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2016 

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e  all'impiego
del  prodotto  fitosanitario   «Koflor   giardino   anticocciniglia».
(16A07646) 
(GU n.250 del 25-10-2016)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e  successivi  regolamenti
di aggiornamento al progresso tecnico e regolamenti di modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2 della succitata direttiva
secondo cui «Gli Stati membri adottano  tutte  le  misure  necessarie
concernenti  i  pesticidi  autorizzati  per  gli   utilizzatori   non
professionali  al  fine  di  evitare  operazioni   di   manipolazione
pericolose. Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a  bassa
tossicita', di formule pronte per l'uso e di limiti  del  volume  dei
contenitori o imballaggi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  28,  della  succitato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  290/2001  che,  relativamente   ai
prodotti fitosanitari di cui trattasi, deroga dalle  disposizioni  di
cui al capo V dello stesso,  inerenti,  tra  l'altro,  l'obbligo  del
certificato di  abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo,  nonche'
l'obbligo del certificato di abilitazione alla vendita; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la circolare n.  7  del  15  aprile  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  110  del  13  maggio
1999, sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari destinati
al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori  da  balcone,  da
appartamento e da giardino domestico (PPO),  gia'  disciplinati  come
presidi medico-chirurgici; 
  Tenuto conto dei requisiti nazionali di autorizzazione dei prodotti
fitosanitari di cui trattasi, adottati sulla base del parere espresso
dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995 nelle sedute del 25 ottobre 2000 e  4  luglio
2003, che prevedono, tra l'altro, che i  PPO  siano  classificati  al
massimo come irritanti; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari in questione sono destinati
ad utilizzatori non professionali, ancorche' non ancora espressamente
individuati come «prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non
professionali prodotti fitosanitari» in attesa delle disposizioni del
Ministero della salute, d'intesa con  il  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del
citato decreto  legislativo  n.  150/2012  e  che  sussistono  motivi
sanitari,  anche  di  tipo  precauzionale,  relativi  alla   corretta
immissione in commercio e all'impiego del  prodotto  Koflor  Giardino
Anticocciniglia, reg. n. 10863/PPO; 
  Visto il comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio  2014
concernente l'adeguamento della classificazione, dell'etichettatura e
dell'imballaggio  dei  prodotti  fitosanitari  ai  sensi  del  citato
regolamento (CE) n. 1272/2008, art. 62; 
  Visto il decreto dell'11 aprile 2001 modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 23 dicembre 2013,  con  il  quale  il
prodotto fitosanitario denominato  Koflor  Giardino  Anticocciniglia,
contenente la sostanza attiva «olio minerale» (CAS n. 97862-82-3), e'
stato autorizzato per l'impiego su piante ornamentali e da  fiore  in
appartamento, balcone e giardino domestico, con n. 10863/PPO fino  al
31 dicembre 2019, a nome dell'Impresa Kollant S.r.l., con sede legale
in Padova, via Trieste . 49/53, ai sensi del decreto  legislativo  n.
194/95; 
  Tenuto conto che, a seguito delle verifiche  della  classificazione
di pericolo dei prodotti fitosanitari ai sensi del citato regolamento
(CE) n. 1272/2008, e' emersa la non conformita' della classificazione
del prodotto di cui trattasi rispetto ai requisiti adottati a livello
nazionale per i prodotti per piante ornamentali e fiori  da  balcone,
da appartamento e da giardino domestico (PPO); 
  Sentita la Commissione consultiva di cui  all'art.  20  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015; 
  Vista la nota 30 giugno 2016  con  la  quale  e'  stata  comunicata
all'Impresa  la  non  conformita'  della  nuova  classificazione   di
pericolo del prodotto; 
  Ritenuto di revocare l'autorizzazione in questione; 
  Ritenuto,  altresi',  necessario  il  ritiro   del   prodotto   dal
commercio, anche delle confezioni immesse sul mercato  prima  del  1°
giugno 2015 e classificate, etichettate ed imballate  in  conformita'
alle previgenti disposizioni in materia  di  classificazione  di  cui
alla direttiva 1999/45/CE, al fine di garantire un'idonea  protezione
dell'utilizzatore e di tutti coloro che possono venire  in  contatto,
direttamente o indirettamente, con il prodotto utilizzato in ambiente
domestico, tenuto conto delle nuove conoscenze e dei nuovi criteri di
valutazione in merito ai pericoli  potenziali  connessi  all'uso  del
prodotto in questione. 
 
                              Decreta: 
 
  E'  revocata,  a  decorrere  dalla  data  del   presente   decreto,
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'impiego   del
prodotto fitosanitario Koflor Giardino Anticocciniglia, contenente la
sostanza attiva «olio minerale» (CAS n. 97862-82-3), registrato al n.
10863/PPO in data dell'11 aprile 2001, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 23 dicembre 2013, a nome dell'Impresa
Kollant S.r.l., con sede legale in Padova, via Trieste n. 49/53. 
  L'Impresa e' tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti  in
commercio sia dei prodotti recanti etichetta  adeguata  ai  requisiti
del regolamento (CE) n. 1272/2008 che di quelli immessi  sul  mercato
prima del 1° giugno 2015 e tuttora etichettati  in  conformita'  alla
direttiva 1999/45/CE. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 22 agosto 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco