PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Calabria nelle iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti  in  data  12
agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e  Corigliano
Calabro in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 412). (16A08393) 
(GU n.283 del 3-12-2016)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visti in particolare i commi 4-ter e 4-quater del sopra citato art.
5 della legge n. 225/1992, che  prevedono  l'emanazione  di  apposita
ordinanza di  protezione  civile  volta  a  favorire  e  regolare  il
subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria  a
coordinare gli interventi, conseguenti all'evento calamitoso, che  si
rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata
dello  stato  di  emergenza,  con  possibilita'  di   individuazione,
nell'ambito dell'amministrazione  subentrante,  di  un  soggetto  cui
intestare la contabilita' speciale, gia' aperta  per  il  superamento
della medesima emergenza; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 90 del  12  maggio  2016,
recante: «Completamento della riforma della  struttura  del  bilancio
dello Stato in attuazione dell'art.  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  ed
idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori  dei  comuni
di Rossano Calabro e Corigliano  Calabro  in  provincia  di  Cosenza,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 febbraio  2016,
con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato  per
altri 180 giorni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 285 del 16 settembre 2015 e n. 329 del 25 marzo  2016,  con
cui sono state  adottate  misure  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza dei citati eventi calamitosi; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, con cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note della  Regione  Calabria  prot.  282016/Siar  del  19
settembre 2016 e prot. 295710/Siar del 30 settembre 2016; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del  26  ottobre
2016; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Geol. Carlo  Tansi,
dirigente della UOA protezione  civile  della  Regione  Calabria,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna. Il predetto dirigente della UOA protezione civile  della
Regione   Calabria   provvede,   altresi',   alla   ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 285 del  16  settembre  2015  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente della UOA protezione civile della Regione  Calabria
di cui al comma 2, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento
delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si  avvale  delle
strutture  organizzative  della  Regione  Calabria,   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il predetto dirigente della  UOA  protezione
civile della Regione Calabria provvede, fino al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5997, aperta ai sensi della richiamata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
285/2015, che viene al medesimo intestata fino al 30 settembre  2018.
Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
della UOA protezione civile della Regione Calabria di cui al comma 2,
puo'  predisporre  un  piano  contenente  gli  ulteriori   interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Calabria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente della UOA protezione civile della Regione Calabria
di cui al comma  2,  a  seguito  della  chiusura  della  contabilita'
speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad  inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto
critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 18 novembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio