N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015

Ordinanza del 16 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto dal Comune di  Regalbuto  ed  altri
contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri. 
 
Imposte e tasse - Esenzione dell'IMU agricola per i  terreni  ubicati
  in comuni montani o parzialmente montani ove posseduti  o  condotti
  da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in  materia  di
  esenzione IMU ), convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24
  marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1, lett. a) e b). 
(GU n.34 del 24-8-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3084 del 2015, proposto da: 
        Comune di Regalbuto, Comune  di  Belpasso,  Comune  di  Santa
Maria di Licodia, Comune di Niscemi,  Comune  di  Modica,  Comune  di
Sortino, Comune di Santa Venerina, Comune di Aci Sant'Antonio, Comune
di Graniti,  Comune  di  Catenanuova,  Comune  di  Gaggi,  Comune  di
Pietraperzia, in persona dei sindaci  pro  tempore,  rappresentati  e
difesi dagli avvocati Andrea Scuderi e Luca Ardizzone, con  domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi in Roma, via Antonio
Stoppani, 1; 
        Contro Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Ministero
dell'interno,  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali, Istituto nazionale di statistica - ISTAT,  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in  persona  dei  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        Comune di Rapina, Comune di Motta Camastra; 
    Per l'annullamento: 
        dell'elenco  dei  comuni  italiani   predisposto   dall'ISTAT
richiamato  quanto  alla  classificazione  dei  comuni  totalmente  e
parzialmente montani ai fini dell'esenzione  dell'Imposta  municipale
propria dall'art. 1 del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 4  (con
particolare riferimento all'elenco del 1°  gennaio  2015  e  relativo
aggiornamento del 30 gennaio 2015); 
        delle tabelle riportate negli allegati A  e  B  del  medesimo
decreto-legge del 24 gennaio 2015 numero 4, recanti gli importi delle
variazioni compensative operate in danno dei comuni ricorrenti, sulle
risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere  sul  Fondo
di solidarieta' comunale; 
        di ogni altro atto  presupposto,  consequenziale  o  comunque
connesso; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale
dello Stato; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  4  novembre  2015  il
dott. Roberto Caponigro  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
    1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  istitutivo
dell'imposta comunale sugli immobili ha previsto, all'art.  7,  comma
1, lettera h),  l'esenzione  da  tale  imposta  per  «...  i  terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». 
    I comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo  tra
quelli espressamente individuati ai sensi dell'art. 15 della legge n.
984 del 1977, sono stati coerentemente inseriti nell'elenco  allegato
alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 16  giugno
1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione  di  tutti  i
comuni ritenuti «montani»  o  di  «collina»  ai  fini  dell'esenzione
dall'ICI). 
    Soggiungono che la situazione non e' cambiata  con  l'istituzione
della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l'ICI
in quanto l'art. 9, comma 8, decreto legislativo n. 23  del  2011  ha
mantenuto, anche per la  nuova  imposta,  la  stessa  esenzione  gia'
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
504 del 1992. 
    Rappresentano altresi' che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto  del  28
novembre 2014, adottato  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5-bis,  del
decreto-legge  n.  66  del  2014,  ha  assunto  quale   criterio   di
riferimento per l'esenzione dalla c.d. IMU  agricola  la  sola  quota
altimetrica della Casa comunale. 
    Di talche', i comuni  ricorrenti,  ad  eccezione  del  Comune  di
Modica,   hanno   impugnato   con   separati   ricorsi   il   decreto
interministeriale del 28 novembre 2014  e  tali  ricorsi  sono  stati
definiti con sentenze di questa sezione 4 agosto 2015,  nn.  10657  e
10659, che, per sopravvenuta carenza di interesse,  hanno  dichiarato
l'improcedibilita' degli stessi. 
    Successivamente, e' stato adottato il  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, che ha dettato altri  criteri  per  l'individuazione  dei
comuni esenti. 
    I  ricorrenti  hanno  premesso  che  ne'  l'elenco   dei   comuni
classificati   «montani»   e   «parzialmente   montani»   predisposto
dall'ISTAT e richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  4
del 2015, ne' le tabelle sulle variazioni compensative  al  Fondo  di
solidarieta' comunale richiamate ai commi successivi  della  medesima
disposizione sarebbero oggetto di  un  rinvio  recettizio  idoneo  ad
attribuire loro forza e valenza di  legge  formale,  con  conseguente
sottoposizione alla giurisdizione amministrativa. 
    In  particolare,  la  mancata  specificazione  degli  estremi  di
pubblicazione  dell'elenco  richiamato  dalla  norma  impedirebbe  di
cristallizzare nel corpo della disposizione richiamante uno specifico
contenuto. 
    La  medesima  natura  di  atto  amministrativo  dovrebbe   essere
conseguentemente riconosciuta alle tabelle richiamate ai commi sette,
otto e nove dell'art. 1 del decreto legislativo n. 5  del  2014  che,
contenendo l'indicazione delle variazioni compensative da  applicarsi
al Fondo di  solidarieta'  a  seguito  della  previsione  di  maggior
gettito dell'imposta, sarebbero strettamente  dipendenti  dall'elenco
di cui al  primo  comma  e  parteciperebbero  della  medesima  natura
amministrativa di tale elenco. 
    Il ricorso e' articolato nei seguenti motivi di impugnativa: 
Violazione del principio  di  riserva  di  legge  ex  art.  23  Cost.
Violazione   dei   principi   di   uguaglianza    e    ragionevolezza
dell'imposizione tributaria. Violazione degli artt. 29 legge  n.  142
del 1990, 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e 15 della  legge
n. 984 del 1977.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  motivazione,
disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta. 
    L'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015 rinvia  «all'elenco  dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto  nazionale  di  statistica»
sia per l'individuazione  dei  comuni  totalmente  montani,  nel  cui
territorio  tutti  i  terreni  agricoli  sono   esenti   dall'Imposta
municipale propria, che per l'individuazione dei comuni  parzialmente
montani,  nel  cui  territorio  i  terreni   agricoli   sono   esenti
dall'imposta solo se posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
dagli imprenditori agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  iscritti  nella  previdenza
agricola. 
    I  criteri  per  l'applicazione  dell'esenzione  tributaria   non
potrebbero essere stabiliti dall'ISTAT mediante i propri elenchi,  ma
avrebbero dovuti essere predeterminati in  modo  formale  con  l'atto
legislativo. Viceversa, sarebbe violato il principio di cui  all'art.
23  Cost.  a  mente  del  quale  nessuna  prestazione   personale   o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge. 
    Infatti, l'esenzione dall'imposta, in  precedenza,  era  regolata
dalla disposizione contenuta al primo comma, lettera h), dell'art.  7
decreto legislativo n. 504 del 1992. 
    I comuni ricorrenti avrebbero i requisiti oggettivi fissati dalla
legge n.  991  del  1952  per  il  riconoscimento  del  carattere  di
«montanita'». 
Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per travisamento,  difetto
di istruttoria e sviamento dalla causa tipica.  Difetto  assoluto  di
motivazione. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei
principi comunitari di legittimo affidamento, e certezza del diritto. 
    Le censure dedotte, in ragione del rapporto di  consequenzialita'
tra  l'esenzione  dall'imposta  e  la  decurtazione   delle   risorse
finanziarie in danno dei  comuni  ricorrenti,  refluirebbero  in  via
derivata sull'illegittimita' delle variazioni  compensative  disposte
con le tabelle allegate al decreto-legge n. 5 del 2014. 
    Le variazioni compensative, peraltro, sarebbero affette anche  da
vizi propri quale, in particolare, la mancata elaborazione sulla base
di una effettiva stima del maggior gettito  conseguente  per  ciascun
comune dal venir meno dell'esenzione dall'imposta. 
    I comuni, in ogni caso, non potrebbero  imporre  retroattivamente
in capo ai contribuenti il pagamento dell'IMU agricola per  il  2014,
ostandovi il fondamentale principio, di derivazione comunitaria,  del
legittimo affidamento. 
    Il preteso maggior gettito d'imposta che i comuni sono  obbligati
ad iscrivere in bilancio determinerebbe riflessi negativi  sul  patto
di stabilita' interno. 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in  via  preliminare,   ha
sollevato le seguenti eccezioni processuali: 
        inammissibilita' del ricorso  collettivo  in  quanto  non  si
riscontrerebbe un interesse univoco  che  accomuna  le  posizioni  di
tutti i ricorrenti.  In  particolare,  non  si  comprenderebbe  quale
interesse al ricorso possa avere un  comune  i  cui  terreni,  esenti
sulla base dei vecchi criteri, continuano ad essere esenti; 
        mancata integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di
tutti gli altri enti territoriali tra i quali  e'  ripartito  l'onere
determinato dal vincolo di bilancio statale previsto dal comma  5-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. Nella denegata  ipotesi
di accoglimento del ricorso, infatti, la somma portata  in  riduzione
per  comuni  incisi  dalle  norme  dovrebbe  essere   necessariamente
riversata sugli altri enti locali; 
        inammissibilita' del ricorso in quanto  l'elenco  dei  comuni
italiani pubblicato sulla pagina web dell'ISTAT non  potrebbe  essere
configurato come  un  provvedimento  amministrativo  e  comunque  non
sarebbe autonomamente impugnabile, atteso che, oltre ad essere  privo
delle  caratteristiche  e  dei  requisiti  tipici  del  provvedimento
amministrativo, costituirebbe il risultato di una raccolta di dati ed
informazioni, riportati in una tabella per ciascun  comune  italiano,
in virtu' dell'attivita' di cui all'art. 15  decreto  legislativo  n.
322 del 1989; 
        carenza di legittimazione passiva dell'ISTAT che non  avrebbe
elaborato  la  classificazione  censurata  ne'  avrebbe  concorso  ad
adottare gli atti impugnati, sicche' dovrebbe essere  estromesso  dal
giudizio. 
    L'ISTAT, per quanto concerne la  classificazione  dei  comuni  in
montani/parzialmente  montani/non  montani,  si  sarebbe  limitato  a
raccogliere e diffondere sul proprio sito istituzionale  informazioni
derivanti da fonti diverse; 
        assenza di qualunque doglianza volta  a  contestare  presunti
vizi di legittimita' del decreto ministeriale 28 novembre 2014; 
        inammissibilita'  per  carenza  di  interesse  in  quanto  il
ricorso sarebbe principalmente rivolto avverso  un  atto  ex  se  non
impugnabile  e  privo  dei  presupposti  tipici   del   provvedimento
amministrativo ed in quanto, inoltre, non si  evincerebbe  che  parte
ricorrente  abbia  subito  un  pregiudizio   diretto   ed   immediato
dall'elenco impugnato. 
    Nel merito, ha contestato la  fondatezza  delle  censure  dedotte
concludendo per il rigetto del ricorso. 
    I ricorrenti hanno depositato  altre  memorie  a  sostegno  delle
proprie ragioni. 
    2.  Con  sentenza  4  agosto  2015,  n.  10606,  questa  sezione,
riservata al definitivo  ogni  ulteriore  statuizione  in  rito,  nel
merito e sulle spese, ha cosi' provveduto sul ricorso in epigrafe: 
        ha respinto l'eccezione di  inammissibilita'  dell'azione  di
annullamento  proposta   avverso   l'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto dall'ISTAT; 
        ha  respinto  la  richiesta  di  estromissione  dal  giudizio
dell'ISTAT; 
        ha disposto che la parte  ricorrente  depositi  in  giudizio,
entro trenta giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa  o
notificazione, se  anteriore,  della  sentenza  non  definitiva,  una
tabella  indicante  la  classificazione  di   ogni   singolo   comune
ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'IMU agricola, prima  della
emanazione  del  decreto-legge  n.  66  del   2014   ed   a   seguito
dell'emanazione del decreto-legge n. 1 del 2015; 
        ha disposto  che  le  amministrazioni  resistenti  depositino
entro trenta giorni  dalla  comunicazione  in  via  amministrativa  o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza  non  definitiva
una dettagliata relazione al fine di chiarire, a  prescindere  ed  in
aggiunta a quanto gia' rappresentato circa le  pregresse  competenze,
della Commissione censuaria centrale e dell'UNCEM, quali  sono  stati
in concreto i criteri, in base ai quali la classificazione  e'  stata
effettuata e, quindi, e' stato  predisposto  l'impugnato  elenco  dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti. 
    Il percorso  motivazionale  della  detta  sentenza  e'  stato  il
seguente: 
    «2.  Il  collegio  ritiene  opportuno  premettere  una  sintetica
descrizione del quadro normativo in materia. 
    L'art. 2 del decreto del 28 novembre 2014, adattato dal  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  con   il   Ministro
dell'interno, ha stabilito che sono  esenti  dall'imposta  municipale
propria, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992: 
        i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di  601
metri e oltre, individuati sulla base  dell'Elenco  comuni  italiani,
pubblicato sul sito internet dell'ISTAT, tenendo  conto  dell'altezza
riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)"; 
        i  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti   e
imprenditori agricoli professionali di cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza  agricola,  dei
comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri  e  600  metri,
individuati sulla base dell'Elenco comuni  italiani,  pubblicato  sul
sito internet dell'ISTAT, tenendo conto dell'altezza riportata  nella
colonna "Altitudine del centro (metri)"; 
        i terreni di cui al precedente alinea nel caso di concessione
degli stessi in  comodato  o  in  affitto  a  coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli professionali di cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola. 
    Il decreto e' stato adottato visto, tra l'altro, l'art. 4,  comma
5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2002, convertito dalla legge n. 44
del 2012, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del  decreto-legge
n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89  del
2014, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare  sono
individuati i comuni nei quali,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta
2014, si applica l'esenzione di cui  alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  sulla  base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'ISTAT,  diversificando  tra  terreni  posseduti  da  coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  iscritti  nella  previdenza
agricola e gli altri terreni. 
    Nelle premesse, il decreto interministeriale del 28 novembre 2014
ha altresi' fatto riferimento al medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del
decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale, dalle disposizioni  di
cui allo  stesso  comma  5-bis,  deve  derivare  un  maggior  gettito
complessivo annuo non inferiore a 350 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014 ed in base al quale il recupero del  maggior  gettito,
come risultante  per  ciascun  comune  a  seguito  dell'adozione  del
decreto e' operato con la procedura prevista  dai  commi  128  e  129
dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (per i comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna),  vale  a  dire
mediante decurtazione alle assegnazioni finanziarie stanziate in loro
favore dall'apposito fondo di solidarieta' comunale. 
    L'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  24  gennaio  2013,  n.  4,
convertito dalla legge n. 34 del 24 mano 2015, ha abrogato  il  comma
5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. 
    Il primo comma dello stesso art. 1 ha previsto che,  a  decorrere
dall'anno 2015, l'esenzione  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)
prevista dalla lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  7  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, si applica: 
        a) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui  all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; 
        a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A  della
legge n. 448 del 2001; 
        b) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  n.
99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
    I criteri de quibus, ai sensi del terzo comma del detto  articolo
1, si applicano anche all'anno di imposta  2014,  per  il  quale,  ai
sensi del quarto comma, non e' comunque dovuta l'IMU  per  i  terreni
esenti in virtu' del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto,  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014. 
    Per quanto maggiormente interessa in questa sede, giova  rilevare
inoltre che: 
        ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n.  4  del
2015, a decorrere  dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di
risorse conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono operate nelle misure riportate nell'allegato  A  al
provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Sicilia e Sardegna, nell'ambito  del  fondo  di  solidarieta'
comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art.  1
della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni del Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,  con  modificatomi,  dalla
legge n. 214 del 2011; 
        ai sensi del comma 9-quinquies, al fine di assicurare la piu'
precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di  cui
agli allegati A,  B  e  C  al  decreto,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo  delle  suddette  variazioni,   pari,   complessivamente,
230.691.885,23 euro per l'anno 2014 e 268.652.847,44 euro per  l'anno
2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base  di  una
metodologia  condivisa  con  l'Associazione  nazionale   dei   comuni
italiani: (ANCI) e adottata  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno  2015,  alla  verifica
del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui allo
stesso art. 1, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. 
    Ne consegue che - con l'espressa abrogazione dell'art.  4,  comma
5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, in attuazione del  quale  e'
stato adottato il decreto del 28 novembre 2014 - costituisce un  dato
inconfutabile che i criteri per l'esenzione dall'IMU  agricola,  allo
stato, sono stabiliti esclusivamente dalle norme sopravvenute, di cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. 
    3. L'interesse che muove  i  comuni  ricorrenti  all'impugnazione
dell'elenco ISTAT denominato elenco dei comuni italiani al 1° gennaio
2015 puo' essere individuato nella  volonta'  degli  enti  locali  di
conservare lo status quo ante, vale a dire di non subire i "tagli" al
fondo  di   solidarieta'   comunale   derivanti   dal   venire   meno
dell'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ricadenti nel  proprio
territorio, e, quindi,  di  opporsi  a  tale  decisione  del  Governo
centrale, atteso che la riduzione dei terreni esentati dal  pagamento
dell'IMU agricola e' volta proprio ad aumentare il gettito fiscale in
favore dei comuni, a compensazione delle decurtazioni nell'ambito del
fondo  di  solidarieta'  comunale.  L'ammontare   complessivo   delle
variazioni per effetto del maggior gettito derivante dalla  riduzione
delle esenzioni dall'imposta, peraltro,  e'  stato  ridotto  da  euro
350.000.000,00 a partire dal 2014 (importo previsto nel decreto-legge
n. 66 del 2014)  ad  euro  230.691.885,33  per  il  2014  e  ad  euro
268.652.847,44 per il 2015 (importi previsti nel decreto-legge  n.  4
del 2015). 
    Diversamente, infatti, il ricorso  si  rivelerebbe  inammissibile
per carenza di interesse in quanto l'ente territoriale, in  astratto,
avrebbe  un  evidente  interesse  ad  ottenere  un  maggior   gettito
derivante  dall'assoggettamento  ad  IMU  di  terreni   agricoli   in
precedenza esclusi, sicche' il reale interesse,  come  detto,  sembra
individuabile - sempre che effettivamente sia questa la posizione dei
comuni ricorrenti, vale a dire esentati con il precedente  regime  ed
assoggettati in base al nuovo regime - nel mantenimento dello  status
quo ante, vale a dire nella conservazione dell'esenzione dall'imposta
al fine di evitare i tagli al  fondo  di  solidarieta'  comunale  che
l'estensione dell'imposta con conseguente maggior gettito comporta. 
    Il collegio deve rappresentare altresi' che la decisione  operata
dal Governo centrale di operare decurtazioni al fondo di solidarieta'
comunale costituisce un atto politico, che attiene  ai  rapporti  tra
Governo centrale e Governi territoriali, un assoggettato,  in  quanto
tale, al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. 
    Va da se', allora, che l'interesse al  ricorso  non  puo'  essere
fatto discendere  dall'interesse  dei  ricorrenti  a  non  subire  le
decurtazioni al fondo di solidarieta' comunale in quanto tale  scelta
si configura come una decisione espressione di volonta' politica,  il
cui eventuale sindacato sarebbe del tutto esorbitante dai  limiti  di
questa giurisdizione. 
    Di contro, l'interesse qualificato e differenziato  in  grado  di
rendere ammissibile il ricorso appare costituito dall'aspirazione  al
mantenimento dello status quo ante,  attraverso  l'inclusione  tra  i
comuni esenti, che eviterebbe  di  sostituire  ad  un'entrata  certa,
quale quella derivante  dal  finanziamento  a  carico  del  fondo  di
solidarieta'  comunale,  un'entrata  presunta  e  piu'  difficile  da
realizzare immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per  i
proprietari dei terreni agricoli stanziati sui territori comunali non
piu' esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito  derivante
dal pagamento dell'IMU agricola. 
    Ne consegue che l'interesse sotteso alle censure rivolte  avverso
l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT  deve  intendersi
finalizzato a ottenere l'inclusione di ogni comune ricorrente  tra  i
comuni totalmente montani  o,  eventualmente,  parzialmente  montani,
mentre non e'  percepibile  quale  interesse  possa  sussistere  alla
integrale caducazione dell'elenco, atteso che, ad  un  suo  eventuale
travolgimento, non potrebbe in alcun caso seguire il ripristino della
situazione  normativa  precedente  al  di  n.  4  del  2015   ed   al
decreto-legge  n.  66  del  2014,  ma  esclusivamente  l'obbligo   di
procedere ad una nuova predisposizione dello stesso. 
    3.1 Cosi' delineata la cornice fattuale e  giuridica  in  cui  si
inserisce  il  presente  ricorro  con  riferimento   agli   interessi
sostanziali che appaiono perseguiti dai ricorrenti, il collegio,  per
quanto  concerne  l'eccezione   di   inammissibilita'   del   ricorso
collettivo,  ritiene  necessario,  al  fine  della  sua  delibazione,
acquisire  una  tabella  da   parte   dei   comuni   ricorrenti   con
l'indicazione, per ciascuno di essi, del regime  impositivo,  vale  a
dire della loro classificazione come esente o meno dall'IMU agricola,
precedente alle modifiche  normative  intervenute  a  far  tempo  dal
decreto-legge n. 66 del  2014,  ed  alla  loro  classificazione  come
comuni  totalmente  montani,  parzialmente  montani  o  non   montani
contenuta nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1 del decreto-legge n.  4
del 2015. 
    3.2 L'eccezione di inammissibilita' dell'impugnazione dell'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
e' da disattendere. 
    In primo luogo,  la  classificazione  del  singolo  comune  quale
totalmente montana,  parzialmente  montano  o  non  montano,  con  la
conseguente esenzione o meno dall'applicazione dell'imposta, discende
dall'elenco in discorso, sicche' lo stesso  ha  certamente  efficacia
provvedimentale e potenzialmente lesiva dei  destinatari  e,  d'altra
parte, se tale atto fosse  ritenuto  non  impugnabile,  non  potrebbe
esservi alcuna tutela per il  comune  (o  per  il  contribuente)  che
ritenga  di  essere  stato  illegittimamente  classificato  come  non
montano, anziche' totalmente o parzialmente montano,  o  parzialmente
montano, anziche' totalmente montano. 
    Per  altro  verso,  il  richiamo  contenuto   nell'art.   1   del
decreto-legge  n.  4  del  2015  all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto dall'ISTAT costituisce mero rinvio non recettizio  e  non
ha carattere novativo della fonte. 
    Il rinvio recettizio, infatti, opera una  novazione  della  fonte
che eleva la norma richiamata al rango primario, mentre  la  funzione
del rinvio non recettizio non e' quella di incorporare  il  contenuto
della norma richiamata, bensi' di  indicare  la  fonte  competente  a
regolare una determinata materia. 
    La stessa differenza tra rinvio materiale  e  rinvio  formale  e'
stata recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha
ulteriormente precisato che l'effetto di  incorporazione  si  produce
soltanto quando la volonta'  del  legislatore  di  recepire  mediante
rinvio sia espressa oppure  sia  desumibile  da  elementi  univoci  e
concludenti, operando  altrimenti,  come  nel  caso  di  specie,  una
presunzione di rinvio formale agli atti  amministrativi  (ex  multis:
Corte costituzionale 7 novembre 2014, n. 250). 
    Va da se' che, avendo natura provvedimentale l'elenco dei  comuni
italiani predisposto dall'ISTAT, non puo' essere accolta la richiesta
di estromissione dal giudizio dell'Istituto nazionale  di  statistica
in quanto anch'esso da qualificare come amministrazione resistente. 
    3.3  L'ISTAT,  nella   relazione   illustrativa   depositata   in
ottemperanza all'ordinanza istruttoria di  questa  Sezione  in  altro
ricorso afferente analoga fattispecie (ricorso R.G. n. 1968 del 2015)
-  come  peraltro   evidenziato   anche   nella   memoria   difensiva
dell'Avvocatura generale  dello  Stato  -  ha  rappresentato  che  la
classificazione dei territori in montani e  parzialmente  montani  e'
stata formulata dalla Commissione  censuraria  centrale  che  operava
presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  negli  anni  '50,
tanto che la legge 25 luglio 1952, n. 991, contenente  "Provvedimenti
in favore dei territori montani" assegnava alla Commissione censuaria
centrale il compito di compilare e tenere aggiornato  un  elenco  nel
quale, in applicazione dei  criteri  stabiliti  dalla  stessa  legge,
venivano individuati i territori montani. 
    L'istat ha tra l'altro soggiunto che, successivamente,  la  legge
n. 142 del 1990 ha abrogato gli artt. 1 e 14 della legge n.  991  del
952, eliminando di fatto il meccanismo di classificazione dei  comuni
per "grado di montanita'" da parte della detta Commissione censuaria,
ma,  tuttavia,  fino  al  2009   l'attivita'   di   revisione   della
classificazione e' stata comunque svolta dall'UNCEM (Unione nazionale
comuni comunita' enti montani), ora confluita nell'ANCI;  nell'ambito
delle attivita' connesse al monitoraggio delle comunita' montane. 
    Ha inoltre posto  in  rilievo  che  soltanto  alcuni  dati  della
tabella fornita sono imputabili all'Istituto. 
    Il collegio rileva che  tali  indicazioni  appaiono  all'evidenza
insufficienti a chiarire in base a quali criteri  i  comuni  italiani
siano  stati  classificati  come  totalmente  montani,   parzialmente
montani  o  non  montani  nell'elenco  cui  rinvia   l'art.   1   del
decreto-legge n. 4 del 2015, facendo conseguire rilevanti conseguenze
giuridiche in ordine all'imposizione  all'IMU  agricola  dei  terreni
agricoli situati nei vari comuni dello Stato. 
    Pertanto, si rende necessario acquisire una ulteriore dettagliata
relazione redatta in maniera congiunta dall'ISTAT,  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  che  potranno   eventualmente   assumere   informazioni   e
documentazione  presso  altre  strutture  pubbliche  interessate   al
procedimento, al fine di chiarire, a prescindere  ed  in  aggiunta  a
quanto  gia'  rappresentato  circa  le  pregresse  competenze   della
Commissione censuaria centrale e  dell'UNCEM,  quali  sono  stati  in
concreto i criteri in base  ai  quali  la  classificazione  e'  stata
effettuata e, quindi, e' stato  predisposto  l'impugnato  elenco  dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti. 
    4. In  conclusione,  il  collegio  -  decidendo  in  maniera  non
definitiva sulla presente controversia  e  riservando  al  definitivo
ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle  spese  -  cosi'
provvede: 
        respinge  l'eccezione  di  inammissibilita'  dell'azione   di
annullamento  proposta   avverso   l'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto dall'ISTAT; 
        respinge  la  richiesta   di   estromissione   dal   giudizio
dell'ISTAT; 
        dispone che la parte ricorrente depositi in  giudizio,  entro
trenta  giorni  dalla   comunicazione   in   via   amministrativa   o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza non  definitiva,
una tabella indicante  la  classificazione  di  ogni  singolo  comune
ricorrente, ai fini dell'applicazione dell'IMU agricola, prima  della
emanazione  del  decreto-legge  n.  66  del   2014   ed   a   seguito
dell'emanazione del decreto-legge n. 1 del 2015; 
        dispone che le amministrazioni  resistenti  depositino  entro
trenta  giorni  dalla   comunicazione   in   via   amministrativa   o
notificazione, se anteriore, della presente sentenza  non  definitiva
una dettagliata relazione al fine di chiarire, a  prescindere  ed  in
aggiunta a quanto gia' rappresentato circa  le  pregresse  competenze
della Commissione censuaria centrale e dell'UNCEM, quali  sono  stati
in concreto criteri in base ai  quali  la  classificazione  e'  stata
effettuata e, quindi, e' stato  predisposto  l'impugnato  elenco  dei
comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei
comuni ricorrenti». 
    3. In esito agli incombenti  istruttori  disposti,  i  ricorrenti
hanno depositato la richiesta tabella indicando  che,  in  base  alla
classificazione precedente al decreto-legge n.  66  del  2014,  erano
tutti esenti (il Comune di Modica parzialmente delimitato), mentre la
classificazione  successiva  al  decreto-legge  n.  1  del  2015   li
individua come parzialmente montani (Comuni di  Regalbuto,  Belpasso,
Santa Maria di Licodia, Sortino,  Graniti  e  Gaggi)  o  non  montani
(Comuni  di  Niscemi,  Modica,  Santa  Venerina,  Aci   Sant'Antonio,
Catenanuova  e  Pietraperzia),  per  cui  il  ricorso  collettivo  e'
ammissibile. 
    Parimenti,   per   adempiere   all'incombente   istruttorio,   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento  per  gli  affari
giuridici  e  legislativi,  ha  inviato  la   relazione   predisposta
dall'ISTAT, il cui contenuto e'  stato  integralmente  condiviso  sia
dalla stessa Presidenza  sia  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  reiterando  sostanzialmente  quanto  gia'   in   precedenza
rappresentato. 
    Le parti hanno entrambe depositato la dichiarazione di riserva di
appello ex  art.  103  c.p.a.  avverso  la  richiamata  sentenza  non
definitiva di questa Sezione n. 10606 del 2015. 
    I  ricorrenti  hanno  prodotto  altra  memoria  a   sostegno   ed
illustrazione delle proprie ragioni. 
    All'udienza pubblica del 4  novembre  2015,  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    4. Il collegio ritiene che sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  4,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in  cui,
alle lettere a) e b), prevede l'esenzione  dall'IMU  agricola  per  i
terreni  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente   montani   o
parzialmente montani (in  tal  caso,  ove  posseduti  e  condotti  da
coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli   professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT. 
    4.1 La questione si presenta all'evidenza rilevante ai fini della
decisione della controversia in quanto la legittimita' dell'impugnato
elenco ISTAT e delle conseguenti tabelle riportanti gli importi delle
variazioni compensative sulle  risorse  precedentemente  stanziate  a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale e, quindi,  la  definizione
del presente  giudizio  discende  inevitabilmente  dalla  risoluzione
della questione di  legittimita'  costituzionale  della  norma  nella
parte in  cui  determina  che  l'esenzione  dall'IMU  per  i  terreni
agricoli   situati   in   ogni   singolo   comune   discende    dalla
classificazione del grado di montanita' dei comuni  stessi  contenuta
nell'elenco predisposto dall'ISTAT. 
    4.2 Detta questione, oltre che rilevante ai fini della  decisione
della controversia, non e' manifestamente infondata  con  riferimento
alla possibile violazione dell'art.  23  Cost.  secondo  cui  nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta  se  non  in
base alla legge. La riserva di legge di cui all'art. 23  Cost.,  gia'
prevista nello Statuto  albertino,  contiene  il  principio  classico
delle democrazie liberali «no  taxation  without  representation»  e,
attraverso la locuzione «in base alla legge», si configura  come  una
riserva relativa e non assoluta, per cui la legge puo'  non  regolare
integralmente il rapporto tributario, demandando ad un regolamento, o
ad altra fonte subordinata, la disciplina  specifica  degli  elementi
fissati in generale dalla norma primaria. 
    La  problematica  di  maggiore  rilievo,  quindi,   si   concreta
nell'individuazione di quale contenuto minimo la  legge  debba  avere
nel disciplinare la  fattispecie  tributaria  e,  di  tale  contenuto
minino,  e'  stato  ritenuto   essere   elemento   ineliminabile   la
specificazione del presupposto di fatto fonte dell'obbligazione. 
    La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come, in  linea
di principio,  non  vi  sia  dubbio  che  le  norme  di  agevolazione
tributaria  siano  anch'esse,  al  pari   delle   norme   impositive,
sottoposte alla riserva relativa di legge di cui  all'art.  23  Cost.
perche' realizzano un'integrazione  degli  elementi,  essenziali  del
tributo (sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010). 
    Ne  consegue  che  i  profili   fondamentali   della   disciplina
agevolativa, cosi' come di quella impositiva, devono essere  regolati
direttamente dalla fonte normativa primaria. 
    Nel caso esaminato nella sentenza n. 60 del 2010, ad esempio, nel
dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale  con
riferimento  all'art.  23   Cost.,   la   Corte   costituzionale   ha
rappresentato che le norme censurate  hanno  attribuito  alla  Giunta
regionale la possibilita'  di  concedere  agevolazioni  fiscali  «nei
limiti stabiliti annualmente con legge  finanziaria  regionale»,  per
cui, affinche' la riserva di legge sia rispettata, e' necessario  che
il riferimento alla  legge  finanziaria  sia  inteso  nel  senso  che
quest'ultima  non  deve  limitarsi  a   fissare   i   tetti   massimi
dell'importo delle agevolazioni accordate,  ma  deve  determinare  in
modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazioni, individuandone
gli elementi  fondamentali,  quali,  tra  gli  altri,  i  presupposti
soggettivi ed oggettivi per usufruire del beneficio. 
    L'art. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,  come  innanzi
precisato, ha previsto che, a decorrere dall'anno  2015,  l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera  h)  del
comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
si applica: 
    «a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,  ubicati
nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
    b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali... ubicati nei comuni classificati parzialmente montani
di cui allo stesso elenco ISTAT». 
    Di talche', la norma di legge ha fissato il criterio generale per
ottenere l'esenzione dall'IMU, vale a dire l'ubicazione  dei  terreni
agricoli e di quelli non coltivati nei comuni  totalmente  montani  e
l'ubicazione  dei  terreni  agricoli  e  di  quelli  non   coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali,  nei  comuni  parzialmente  montani,  ma  ha
demandato la classificazione  dei  comuni  come  totalmente  montani,
parzialmente montani non montani all'ISTAT, vale  a  dire  all'elenco
predisposto da tale Istituto. 
    Il presupposto di fatto per l'applicazione  dell'agevolazione  e,
di converso, per l'applicazione dell'imposta, quindi, discende da una
variabile esogena al  dettato  legislativo,  la  classificazione  dei
singoli comuni nell'elenco predisposto dall'ISTAT. 
    Il  rispetto  o  meno  della  riserva  relativa  di   legge,   di
conseguenza,  postula   la   verifica   della   natura   del   potere
amministrativo nella formazione del suddetto elenco, nel senso che se
il potere esercitato  e'  vincolato  da  norme  di  legge,  sia  pure
differenti rispetto alla norma di cui all'art. 1 decreto-legge  n.  4
del 2015, il presupposto di  fatto  dell'agevolazione  deve  comunque
ritenersi  stabilito  dalla  legge  con  conseguente   compatibilita'
costituzionale della norma, mentre  se  il  potere  esercitato  nella
predisposizione dell'elenco non e' vincolato  ma  e'  espressione  di
discrezionalita'   amministrativa,   il    presupposto    di    fatto
dell'agevolazione e, di contro, dell'imposizione non  puo'  ritenersi
stabilito    dalla    legge,    con    conseguente    sospetto     di
incostituzionalita' della  norma  attributiva  del  beneficio  e,  in
definitiva, indicativa del perimetro di applicazione dell'imposta. 
    L'Istituto nazionale di statistica, nelle proprie  relazioni,  ha
posto in rilievo che  il  legislatore,  nel  richiamare  il  predetto
elenco  dei  comuni  italiani  pubblicato  sul   sito   istituzionale
dell'ISTAT, rinvia in  concreto  ad  una  tabella  nella  quale  sono
congiuntamente riportate una pluralita' di  informazioni  sui  comuni
stessi.  In  particolare,  ha  rappresentato  che  alcune  di  queste
informazioni, quali i codici identificativi dei  comuni  italiani,  i
dati relativi alla popolazione legale e alla superficie  territoriale
(di forma censuaria), sono state elaborate dall'Istituto  nell'ambito
dell'attivita' classificatoria di propria competenza, mentre altre, e
in    particolare    quelle     concernenti     la     qualificazione
montana/parzialmente montana/non montana, derivano  invece  da  fonti
diverse che l'ISTAT si e' limitato a  raccogliere  e  diffondere  sul
proprio sito istituzionale con finalita' informative. 
    L'Istituto ha soggiunto che, ai fini dell'individuazione e  della
classificazione dei territori montani, la legge 25  luglio  1952,  n.
991 assegnava alla  Commissione  censuaria  centrale  il  compito  di
compilare e tenere aggiornato un elenco nel  quale,  in  applicazione
dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e  14  della  suddetta  legge,
venivano individuati i territori montani e che,  successivamente,  la
legge 8 giugno 1990, n. 142, ha abrogato gli artt. 1 e 14 della legge
n. 991 del 1952, eliminando di fatto il meccanismo di classificazione
dei comuni per «grado  di  montanita'»  da  parte  della  Commissione
censuaria; tuttavia, fino al 2009,  l'attivita'  di  revisione  della
classificazione e' stata svolta dall'UNCEM (Unione  nazionale  comuni
comunita' enti montani ora confluita  nell'ANCI),  nell'ambito  delle
attivita' connesse al monitoraggio delle comunita' montane. 
    L'Avvocatura generale dello  Stato,  nelle  proprie  memorie,  ha
parimenti  rilevato,  quanto  alla  classificazione  per   grado   di
montanita' che la suddivisione dei comuni  in  «totalmente  montani»,
«parzialmente  montani»  e  «non   montani»   non   deriva   da   una
classificazione operata dall'ISTAT, ma e' essenzialmente  applicativa
dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952 nonche'  dell'art.  14  della
stessa  legge  ed  e'  stata  definita  dalla  Commissione  censuaria
centrale e trasmessa all'ISTAT  dall'UNCEM;  la  difesa  erariale  ha
altresi' sottolineato che, con l'entrata in vigore della legge n. 142
del 1990, la quale ha abrogato gli artt. 1 e 14 della  legge  n.  991
del  1952,  sono  state   cancellate   le   norme   che   prevedevano
l'aggiornamento della suddetta classificazione. 
    L'art. 1 della  legge  n.  991  del  1952  considerava  territori
montani i  comuni  censuari  situati  per  almeno  l'80%  della  loro
superficie al di sopra di 600 metri di  altitudine  sul  livello  del
mare e quelli nei  quali  il  dislivello  tra  la  quota  altimetrica
inferiore e la superiore del territorio comunale  non  e'  minore  di
seicento metri, sempre che il reddito  imponibile  medio  per  ettaro
fosse  inferiore  a  certe  soglie,  attribuendo   alla   Commissione
censuaria centrale il compito di compilare  e  tenere  aggiornato  un
elenco ed altresi' la facolta'  di  includere  nell'elenco  stesso  i
comuni, o le porzioni di comune, anche non limitrofi ai precedenti, i
quali, pur non trovandosi nelle condizioni anzidette, presentino pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni gia'
classificati montani nel catasto agrario ed  a  quelli  riconosciuti,
per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici. 
    Tale articolo e' stato prima sostituito dall'articolo unico della
legge n. 657 del 1957 e successivamente abrogato dall'art.  29  della
legge n. 142 del 1990. 
    Ne consegue che, se durante la vigenza dell'art. 1 della legge n.
991 del 1952 l'elenco  formano  dalla  Commissione  censuaria  poteva
dirsi sostanzialmente vincolato  dalla  norma  di  legge,  una  volta
abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell'elenco
sono  divenuti  discrezionali  e  se  l'ISTAT,  o   qualunque   altra
amministrazione  abbia  il  potere  di  incidere   sulla   formazione
dell'elenco  stesso,  ha  deciso  di  mantenere  la   classificazione
effettuata prima dalla Commissione censuaria e dopo dall'UNCEM lo  ha
fatto in modo  del  tutto  volontario  e  svincolato  da  un  dettato
legislativo non piu' esistente. 
    In altri termini, con l'entrata in vigore del decreto-legge n.  4
del 2015, il criterio di esenzione dall'IMU agricola e' basato  sulla
classificazione dei comuni di cui all'elenco ISTAT, sicche', abrogate
gia' nel 1990 le norme del 1952 che  dettavano  i  parametri  per  la
redazione dell'elenco, l'eventuale riferimento agli stessi  parametri
da   parte   dell'amministrazione    competente    costituisce    una
determinazione discrezionale e non  piu'  vincolata  dalla  norma  di
legge. 
    Il collegio, sulla base di tali considerazioni,  ritiene  che  la
norma di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del  2015,  convertito
in legge, con modificazioni,  dalla  legge  n.  34  del  2015,  possa
rivelarsi violativa della riserva relativa di legge di  cui  all'art.
23  Cost.  nella  parte  in  cui,  alle  lettere  a)  e  b),  prevede
l'esenzione dall'IMU  agricola  per  i  terreni  ubicati  nei  comuni
classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal  caso,
ove posseduti e condotti da coltivatori  diretti  e  da  imprenditori
agricoli professionali) nell'elenco dei comuni  italiani  predisposto
dall'ISTAT. 
    Infatti, il presupposto di fatto fonte dell'esenzione  tributaria
e' demandato ad una  classificazione  del  grado  di  montanita'  dei
comuni  contenuta  in  un   atto   amministrativo   non   predisposto
nell'attuazione vincolata di  criteri  prefissati  da  una  norma  di
legge, ma frutto di discrezionalita' dell'amministrazione che  redige
l'elenco o,  eventualmente  (anche  se  dagli  atti  del  giudizio  e
nonostante i reiterati incombenti istruttori non risulta chiaro quale
sia  l'autorita'  amministrativa  effettivamente  competente,   fermo
restando,  ovviamente,   che   un'amministrazione   competente   deve
necessariamente esserci),  di  altra  amministrazione  che  abbia  il
potere di incidere sui criteri di formazione dello stesso. 
    5. Il collegio, diversamente, ritiene  che  siano  manifestamente
infondate le questioni di legittimita'  costituzionale  astrattamente
ipotizzabili con riferimento agli articoli 3, 81 e 119 Cost.  nonche'
quelle relative alla violazione  del  principio  di  irretroattivita'
delle norme. 
    5.1 Nel caso di  specie,  non  viene  in  rilievo  il  canone  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., assurto nella  giurisprudenza
costituzionale a clausola  generale,  anche  quale  limite  immanente
all'esercizio della discrezionalita' del legislatore,  in  quanto  la
questione  di  compatibilita'  costituzionale  della  norma  riguarda
proprio l'assenza di criteri utili a definire il grado di  montanita'
- che in una materia coperta da riserva relativa di legge  dovrebbero
essere necessariamente presenti - e non gia' la presenza  di  criteri
che possano essere reputati irragionevoli o lesivi del  principio  di
uguaglianza. 
    5.2 In relazione agli artt. 81 e 119 Cost., inoltre, il  collegio
rileva che se e' vero, ed in questo e' stato enucleato l'interesse al
ricorso, che un comune, precedentemente  classificato  come  montano,
puo' essere leso dalla sostituzione di un'entrata certa, quale quella
derivante dal  finanziamento  a  carico  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, con un'entrata presunta  e  piu'  difficile  da  realizzare
immediatamente e per intero, oltre che piu' onerosa per i proprietari
dei terreni  agricoli  stanziati  sui  territori  comunali  non  piu'
esentati dal pagamento dell'imposta, quale il gettito  derivante  dal
pagamento dell'IMU agricola, e' altrettanto vero che  non  sembra  da
questa previsione di legge desumersi alcuna violazione  dei  precetti
costituzionali. 
    In particolare,  non  appare  ravvisabile  alcuna  lesione  delle
prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti  locali  atteso
che, come in modo  condivisibile  posto  in  rilievo  dall'Avvocatura
generale dello Stato, il versamento di un tributo ha  ontologicamente
insito un  profilo  di  incertezza  per  cio'  che  riguarda  sia  la
corresponsione  dello   stesso,   dipendente   dalla   volonta'   del
contribuente  o  dall'eventuale  accertamento  del  comune,  sia   la
quantificazione della prestazione che puo'  dar  luogo  ad  errori  o
inesattezze,  per  le  quali  il  comune  e'  comunque  dotato  degli
strumenti adeguati  per  accertare  l'evasione  o  l'inesattezza  dei
versamenti  e  ripristinare  cosi'  la  regolarita'  della  posizione
tributaria. 
    5.3 Per quanto concerne, infine, la  prospettata  violazione  del
principio di irretroattivita', occorre in primo luogo rilevare che la
riduzione delle esenzioni dall'IMU agricola  per  farne  derivare  un
maggior gettito annuo complessivo  e'  stata  prevista  dall'art.  4,
comma 5-bis, del  decreto-legge  n.  16  del  2012,  convertito,  con
modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, come  sostituito  dall'art.
22,  comma  2,  decreto-legge  n.  66  del  2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. 
    Ne consegue che la modifica  del  regime  di  esenzione  dall'IMU
agricola, avente decorrenza dal  periodo  d'imposta  2014,  non  puo'
dirsi abbia effetto retroattivo e, comunque, non puo' ritenersi  leso
il principio  di  affidamento  dei  contribuenti  prima  esentati  in
quanto,  almeno  dal  24  aprile  2014  (data  di  pubblicazione  del
decreto-legge n. 66 del 2014), gli stessi erano in grado di conoscere
che il regime di esenzione sarebbe variato per ricavarne  un  maggior
gettito complessivo annuo. 
    Inoltre, per l'ipotesi in cui un determinato terreno,  esente  in
base alla previsione del decreto interministeriale  del  28  novembre
2014,  sia  invece  assoggettato  all'IMU  agricola  in   base   alla
previsione dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, ai sensi  del
quarto comma 4 dello stesso art. 1, conserva efficacia in  parte  qua
il decreto interministeriale con esclusivo  riferimento  all'anno  di
imposta 2014. 
    A cio' si aggiunga, ad  ogni  buon  conto,  che  fra  i  precetti
costituzionali preposti  all'ordinamento  tributario  non  esiste  il
divieto di retroattivita' delle norme,  come  invece  accade  per  il
diritto penale ai sensi dell'art. 25 Cost. 
    6.  Per  tutte  le  ragioni  sopraesposte,  il  collegio  ritiene
rilevante  ai  fini  della  decisione  della   controversia   e   non
manifestamente infondata,  per  violazione  dell'art.  23  Cost.,  la
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1    del
decreto-legge   24   gennaio   2015,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in  cui,
alle lettere a) e b), prevede l'esenzione  dall'IMU  agricola  per  i
terreni  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente   montani   o
parzialmente montani (in  tal  caso,  ove  posseduti  e  condotti  da
coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli   professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, sicche'  deve
essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale
e  la  sospensione  del  giudizio  ai  sensi  dell'art.   134   della
Costituzione, dell'art. 1 delta legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in  rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede; 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  all'art.  23   Cost.,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  4,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34, nella parte in cui alle lettere  a)  e  b),  prevede  l'esenzione
dall'IMU agricola per  i  terreni  ubicati  nei  comuni  classificati
totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti
e  condotti  da  coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli
professionali)   nell'elenco   dei   comuni   italiani    predisposto
dall'ISTAT; 
        dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro