N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015

Ordinanza del 16 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto dal Comune  di  Castroreale,  Rodi'
Milici e Centuripe contro Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ed
altri. 
 
Imposte e tasse - Esenzione dell'IMU agricola per i  terreni  ubicati
  in comuni montani o parzialmente montani ove posseduti  o  condotti
  da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in  materia  di
  esenzione IMU ), convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24
  marzo 2015, n. 34, art. 1, comma 1, lett. a) e b). 
(GU n.34 del 24-8-2016 )
 
           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4387 del 2015, proposto da: 
        Comune di Castroreale, Comune  di  Rodi'  Milici,  Comune  di
Centuripe, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Scuderi, Luca
Ardizzone, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi  in  Roma,  Via
Antonio Stoppani, 1; 
        Contro  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Ministero  dell'interno,  Istituto
nazionale di statistica - Istat, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
        Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
    Nei confronti di Comune di Motta Camastra, Comune di Rapina; 
    Per l'annullamento: 
        dell'elenco  dei  Comuni  italiani   predisposto   dall'ISTAT
richiamato  quanto  alla  classificazione  dei  Comuni  totalmente  e
parzialmente montani ai fini dell'esenzione  dell'Imposta  Municipale
Propria dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015; 
        delle tabelle riportate agli allegati  A  e  B  del  medesimo
decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  4,  recanti  gli  importi  delle
variazioni compensative operate in danno dei Comuni ricorrenti, sulle
risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere  sul  fondo
di solidarieta' comunale; 
        di ogni altro atto  presupposto,  consequenziale  o  comunque
connesso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale
dello Stato; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa, 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  4  novembre  2015  il
dott. Roberto Capofitto  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 
    1. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  istitutivo
dell'imposta comunale sugli immobili ha previsto, all'art.  7,  comma
1, lettera h),  l'esenzione  da  tale  imposta  per  «...  i  terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». 
    I Comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo  tra
quelli espressamente individuati ai sensi dell'art. 15 della legge n.
984 del 1977, sono stati coerentemente inseriti nell'elenco  allegato
alla circolare ricognitiva del Ministero delle finanze del 16  giugno
1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione  di  tutti  i
Comuni ritenuti «montani»  o  di  «collina»  ai  fini  dell'esenzione
dall'ICI). 
    Soggiungono che la situazione non e' cambiata  con  l'istituzione
della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l'ICI
in quanto l'art 9, comma 8, decreto legislativo n.  23  del  2011  ha
mantenuto, anche per la  nuova  imposta,  la  stessa  esenzione  gia'
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
504 del 1992. 
    Rappresentano altresi' che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto  del  28
novembre 2014, adottato  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5-bis,  del
decreto-legge  n.  66  del  2014,  ha  assunto  quale   criterio   di
riferimento per l'esenzione dalla c.d. IMU  agricola  la  sola  quota
altimetrica della Casa comunale. 
    Di talche', i Comuni ricorrenti (tectius: i Comuni di Castroreale
e Rodi Milici), hanno  impugnato  con  separati  ricorsi  il  decreto
interministeriale del 28 novembre 2014  e  tali  ricorsi  sono  stati
definiti con sentenze di questa Sezione 4 agosto 2015, numeri 10657 e
10659, che, per sopravvenuta carenza di interesse,  hanno  dichiarato
l'improcedibilita' degli stessi. 
    Successivamente, e' stato adottato il  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, che ha dettato altri  criteri  per  l'individuazione  dei
comuni esenti. 
    I  ricorrenti  hanno  premesso  che  ne'  l'elenco   dei   Comuni
classificati   «montani»   e   «parzialmente   montani»   predisposto
dall'Istat e richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  4
del 2015, ne' le tabelle sulle variazioni compensative  al  Fondo  di
Solidarieta' Comunale richiamate ai commi successivi  della  medesima
disposizione sarebbero oggetto di  un  rinvio  recettizio  idoneo  ad
attribuire loro forza e valenza di  legge  formale,  con  conseguente
sottoposizione alla giurisdizione amministrativa. 
    In  particolare,  la  mancata  specificazione  degli  estremi  di
pubblicazione  dell'elenco  richiamato  dalla  norma  impedirebbe  di
cristallizzare nel corpo della disposizione richiamante uno specifico
contenuto. 
    Ne' sarebbe stato indicato, a  differenza  che  nel  passato,  il
criterio normativo sulla cui base dell'Istat dovrebbe provvedere  nei
propri elenchi ad attribuire le  qualifiche  necessarie  ad  ottenere
ovvero escludere l'esenzione tributaria. 
    La  medesima  natura  di  atto  amministrativo  dovrebbe   essere
conseguentemente riconosciuta alle tabelle richiamate ai commi sette,
otto e nove dell'art. 1 del decreto legislativo n. 5  del  2014  che,
contenendo l'indicazione delle variazioni compensative da  applicarsi
al Fondo di  Solidarieta'  a  seguito  della  previsione  di  maggior
gettito dell'imposta, sarebbero strettamente  dipendenti  dall'elenco
di cui al  primo  comma  e  parteciperebbero  della  medesima  natura
amministrativa di tale elenco. 
    Il ricorso e' articolato nei seguenti motivi di impugnativa: 
        Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 della
Costituzione. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
dell'imposizione tributaria. Violazione degli artt. 29, legge n.  142
del 1990, 7, del decreto legislativo n. 504  del  1992  e  15,  della
legge n. 984 del 1977. Eccesso di potere per difetto di  motivazione,
disparita' di trattamento ed ingiustizia manifesta. 
    L'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015 rinvia  «all'elenco  dei
Comuni italiani predisposto dall'Istituto  nazionale  di  statistica»
sia per l'individuazione  dei  Comuni  totalmente  montani,  nel  cui
territorio  tutti  i  terreni  agricoli  sono  esenti,   dall'Imposta
Municipale Propria, che per l'individuazione dei Comuni  parzialmente
montani,  nel  cui  territorio  i  terreni   agricoli   sono   esenti
dall'imposta solo se posseduti e condotti dai coltivatoti  diretti  e
dagli imprenditori agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  iscritti  nella  previdenza
agricola. 
    I  criteri  per  l'applicazione  dell'esenzione  tributaria   non
potrebbero essere stabiliti dall'Istat mediante i propri elenchi,  ma
avrebbero dovuti essere predeterminati in  modo  formale  con  l'atto
legislativo. Viceversa, sarebbe violato il principio di cui  all'art.
23 della Costituzione a mente del quale nessuna prestazione personale
o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge. 
    Infatti, l'esenzione dall'imposta, in  precedenza,  era  regolata
dalla disposizione contenuta al primo comma, lettera h), dell'art. 7,
decreto legislativo n. 504 del 1992. 
    I Comuni ricorrenti avrebbero i requisiti oggettivi fissati dalla
legge n.  991  del  1952  per  il  riconoscimento  del  carattere  di
«montanita'». 
    Illegittimita' derivata.  Eccesso  di  potere  per  travisamento,
difetto di  istruttoria  e  sviamento  dalla  causa  tipica.  Difetto
assoluto di motivazione. Irragionevolezza  e  ingiustizia  manifesta.
Violazione  dei  principi  comunitari  di  legittimo  affidamento   e
certezza del diritto. 
    Le censure dedotte, in ragione del rapporto di  consequenzialita'
tra  l'esenzione  dall'imposta  e  la  decurtazione   delle   risorse
finanziarie in danno dei  Comuni  ricorrenti,  refluirebbero  in  via
derivata sull'illegittimita' delle variazioni  compensative  disposte
con le tabelle allegate al decreto-legge n. 5 del 2014. 
    Le variazioni compensative, peraltro, sarebbero affette anche  da
vizi propri quale, in particolare, la mancata elaborazione sulla base
di una effettiva stima del maggior gettito  conseguente  per  ciascun
Comune dal venir meno dell'esenzione dall'imposta. 
    I Comuni, in ogni caso, non potrebbero  imporre  retroattivamente
in capo ai contribuenti il pagamento dell'IMU agricola per  il  2014,
ostandovi il fondamentale principio, di derivazione comunitaria,  del
legittimo affidamento. 
    Il preteso maggior gettito d'imposta che i Comuni sono  obbligati
ad iscrivere in bilancio determinerebbe riflessi negativi  sul  patto
di stabilita' interno. 
    L'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  fin  via  preliminare,  ha
sollevato le seguenti eccezioni processuali: 
        inammissibilita' del ricorso  collettivo  in  quanto  non  si
riscontrerebbe un interesse univoco  che  accomuna  le  posizioni  di
tutti i ricorrenti.  In  particolare,  non  si  comprenderebbe  quale
interesse al ricorso possa avere un  comune  i  cui  terreni,  esenti
sulla base dei vecchi criteri, continuano ad essere esenti; 
        mancata integrazione del  contraddittorio  nei  confronti  di
tutti  gli  altri  enti  territoriali  che  avrebbe  interesse   alla
conservazione degli atti impugnati; 
        inammissibilita' del ricorso in quanto  l'elenco  dei  comuni
italiani pubblicato sulla pagina web dell'Istat non  potrebbe  essere
configurato come  un  provvedimento  amministrativo  e  comunque  non
sarebbe autonomamente impugnabile, atteso che, oltre ad essere  privo
delle  caratteristiche  e  dei  requisiti  tipici  del  provvedimento
amministrativo, costituirebbe il risultato di una raccolta di dati ed
informazioni, riportati in una tabella per ciascun  comune  italiano,
in virtu' dell'attivita' di cui all'art. 1,  decreto  legislativo  n.
322 del 1989; 
        carenza di legittimazione passiva dell'Istat che non  avrebbe
elaborato  la  classificazione  censurata  ne'  avrebbe  concorso  ad
adottare gli atti impugnati, sicche' dovrebbe essere  estromesso  dal
giudizio.   L'Istat,   per   quanto   concerne   la    qualificazione
montana/parzialmente  montana/non  montana,  si  sarebbe  limitato  a
raccogliere e diffondere sul proprio sito istituzionale  informazioni
derivanti da fonti diverse; 
        assenza di qualunque doglianza volta  a  contestare  presunti
vizi di legittimita' dell'elenco impugnato; 
        inammissibilita'  per  carenza  di  interesse  in  quanto  il
ricorso sarebbe principalmente rivolto avverso  un  atto  ex  se  non
impugnabile  e  privo  dei  presupposti  tipici   del   provvedimento
amministrativo ed in quanto, inoltre, non si  evincerebbe  che  parte
ricorrente  abbia  subito  un  pregiudizio   diretto   ed   immediato
dall'elenco impugnato; 
        inammissibilita'  della   richiesta   di   rimessione   della
questione di legittimita' costituzionale. 
    Nel merito, ha contestato la  fondatezza  delle  censure  dedotte
concludendo per il rigetto del ricorso. 
    I ricorrenti hanno depositato  altra  memoria  a  sostegno  delle
proprie ragioni. 
    All'udienza pubblica del 4  novembre  2015,  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    2. - Il Collegio ritiene che sia rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in  cui,
alle lettere a) e b), prevede l'esenzione  dall'IMU  agricola  per  i
terreni  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente   montani   o
parzialmente montani (in  tal  caso,  ove  posseduti  e  condotti  da
coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli   professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. 
    2.1. - La questione si presenta all'evidenza  rilevante  ai  fini
della  decisione  della  controversia  in  quanto   la   legittimita'
dell'impugnato elenco Istat e delle  conseguenti  tabelle  riportanti
gli   importi   delle   variazioni   compensative    sulle    risorse
precedentemente stanziate a valere sul Fondo di Solidarieta' Comunale
e,  quindi,   la   definizione   del   presente   giudizio   discende
inevitabilmente dalla risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  norma  nella  parte  in  cui   determina   che
l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli situati in  ogni  singolo
Comune discende dalla classificazione del  grado  di  montanita'  dei
Comuni stessi contenuta nell'elenco predisposto dall'Istat. 
    2.2. -  Detta  questione,  oltre  che  rilevante  ai  fini  della
decisione della controversia, non  e'  manifestamente  infondata  con
riferimento alla possibile violazione dell'art. 23 della Costituzione
secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale puo'  essere
imposta se non in base  alla  legge.  La  riserva  di  legge  di  cui
all'art.  23  della  Costituzione,  gia'   prevista   nello   Statuto
albertino, contiene il principio classico delle  democrazie  liberali
«no taxation without representation» e, attraverso la  locuzione  «in
base alla legge», si  configura  come  una  riserva  relativa  e  non
assoluta, per  cui  la  legge  puo'  non  regolare  integralmente  il
rapporto tributario, demandando ad un regolamento, o ad  altra  fonte
subordinata,  la  disciplina  specifica  degli  elementi  fissati  in
generale dalla norma primaria. 
    La  problematica  di  maggiore  rilievo,  quindi,   si   concreta
nell'individuazione di quale contenuto minimo la  legge  debba  avere
nel disciplinare la  fattispecie  tributaria  e,  di  tale  contenuto
minino,  e'  stato  ritenuto   essere   elemento   ineliminabile   la
specificazione del presupposto di fatto fonte dell'obbligazione. 
    La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire come, in  linea
di principio,  non  vi  sia  dubbio  che  le  norme  di  agevolazione
tributaria  siano  anch'esse,  al  pari   delle   norme   impositive,
sottoposte alla riserva relativa di legge di cui  all'art.  23  della
Costituzione  perche'  realizzano  un'integrazione   degli   elementi
essenziali del tributo (sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010). 
    Ne  consegue  che  i  profili   fondamentali   della   disciplina
agevolativa, cosi' come di quella impositiva, devono essere  regolati
direttainente dalla fonte normativa primaria. 
    Nel caso esaminato nella sentenza n. 60 del 2010, ad esempio, nel
dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale  con
riferimento all'art. 23 della Costituzione, la  Corte  costituzionale
ha rappresentato che le norme censurate hanno attribuito alla  Giunta
regionale la possibilita'  di  concedere  agevolazioni  fiscali  «nei
limiti stabiliti annualmente con legge  finanziaria  regionale»,  per
cui, affinche' la riserva di legge sia rispettata, e' necessario  che
il riferimento alla  legge  finanziaria  sia  inteso  nel  senso  che
quest'ultima  non  deve  limitarsi  a   fissare   i   tetti   massimi
dell'importo delle agevolazioni accordate,  ma  deve  determinare  in
modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazioni, individuandone
gli elementi  fondamentali,  quali,  tra  gli  altri,  i  presupposti
soggettivi ed oggettivi per usufruire del beneficio. 
    L'art. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n, 4,  come  innanzi
precisato, ha previsto che, a decorrere dall'anno  2015,  l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h),  del
comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, si applica: 
        «a) ai terreni agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui  all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT); 
        b) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivali,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali   ...   ubicati   nei   comuni   classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT». 
    Di talche', la norma di legge ha fissato il criterio generale per
ottenere l'esenzione dall'IMU, vale a dire l'ubicazione  dei  terreni
agricoli e di quelli non coltivati nei comuni  totalmente  montani  e
l'ubicazione  dei  terreni  agricoli  e  di  quelli  non   coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali,  nei  comuni  parzialmente  montani,  ma  ha
demandato la classificazione  dei  comuni  come  totalmente  montani,
parzialmente montani o non montani all'Istat, vale a dire  all'elenco
predisposto da tale istituto. 
    Il presupposto di fatto per l'applicazione  dell'agevolazione  e,
di converso, per l'applicazione dell'imposta, quindi, discende da una
variabile esogena al  dettato  legislativo,  la  classificazione  dei
singoli Comuni nell'elenco predisposto dall'Istat. 
    Il  rispetto  o  meno  della  riserva  relativa  di   legge,   di
conseguenza,  postula   la   verifica   della   natura   del   potere
amministrativo nella formazione del suddetto elenco, nel senso che se
il potere esercitato  e'  vincolato  da  norme  di  legge,  sia  pure
differenti rispetto alla norma di cui all'art. 1, decreto-legge n.  4
del 2015, il presupposto di  fatto  dell'agevolazione  deve  comunque
ritenersi  stabilito  dalla  legge  con  conseguente   compatibilita'
costituzionale della norma, mentre  se  il  potere  esercitato  nella
predisposizione dell'elenco non e' vincolato  ma  e'  espressione  di
discrezionalita'   amministrativa,   il    presupposto    di    fatto
dell'agevolazione e, di contro, dell'imposizione non  puo'  ritenersi
stabilito    dalla    legge,    con    conseguente    sospetto     di
incostituzionalita' della  norma  attributiva  del  beneficio  e,  in
definitiva, indicativa del perimetro di applicazione dell'imposta. 
    L'Avvocatura Generale dello  Stato,  nella  propria  memoria,  ha
rilevato, quanto alla classificazione per grado  di  montanita',  che
l'elenco impugnato -  che  prevede  la  suddivisione  dei  Comuni  in
«totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani» - non e'
stato  direttamente  elaborato  dall'Istat,  ma   dalla   Commissione
censuaria centrale che operava presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. In particolare, la legge n.  991  del  1952  assegnava
proprio a tale Commissione il compito  di  compilare  un  elenco  nel
quale venivano individuati i terreni montani, al  fine  di  concedere
talune agevolazioni contributive. Tale classificazione e' stata  fino
al 2009 oggetto di attivita' di revisione svolta  dall'UNCEM  (Unione
Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani ora confluita nell'ANCI). 
    L'art. 1 della  legge  n.  991  del  1952  considerava  territori
montani i  Comuni  censuari  situati  per  almeno  l'80%  della  loro
superficie al di sopra di 600 metri di  altitudine  sul  livello  del
mare e quelli nei  quali  il  dislivello  tra  la  quota  altimetrica
inferiore e la superiore del territorio comunale  non  e'  minore  di
seicento metri, sempre che il reddito  imponibile  medio  per  ettaro
fosse  inferiore  a  certe  soglie,  attribuendo   alla   Commissione
censuaria centrale il compito di compilare  e  tenere  aggiornato  un
elenco ed altresi' la facolta'  di  includere  nell'elenco  stesso  i
Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i
quali, pur non trovandosi nelle condizioni anzidette, presentino pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati montani nel catasto agrario ed  a  quelli  riconosciuti,
per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici. 
    Tale articolo e' stato prima sostituito dall'articolo unico della
legge n. 657 del 1957 e successivamente abrogato dall'art.  29  della
legge n. 142 del 1990. 
    Ne consegue che, se durante la vigenza dell'art. 1,  della  legge
n. 991 del 1952 l'elenco formato dalla Commissione  censuaria  poteva
dirsi sostanzialmente vincolato  dalla  norma  di  legge,  una  volta
abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell'elenco
sono  divenuti  discrezionali  e  se  l'Istat,  o   qualunque   altra
amministrazione  abbia  il  potere  di  incidere   sulla   formazione
dell'elenco  stesso,  ha  deciso  di  mantenere  la   classificazione
effettuata prima dalla Commissione censuaria e dopo dall'Uncem lo  ha
fatto in modo  del  tutto  volontario  e  svincolato  da  un  dettato
legislativo non piu' esistente. 
    In altri termini, con l'entrata in vigore del decreto-legge n.  4
del 2015, il criterio di esenzione dall'IMU agricola e' basato  sulla
classificazione dei Comuni di cui all'elenco Istat, sicche', abrogate
gia' nel 1990 le norme del 1952 che  dettavano  i  parametri  per  la
redazione dell'elenco, l'eventuale riferimento agli stessi  parametri
da   parte   dell'amministrazione    competente    costituisce    una
determinazione discrezionale e non  piu'  vincolata  dalla  norma  di
legge. 
    Il Collegio, sulla base di tali considerazioni,  ritiene  che  la
norma di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del  2015,  convertito
in legge, con modificazioni,  dalla  legge  n.  34  del  2015,  possa
rivelarsi violativa della riserva relativa di legge di  cui  all'art.
23 della Costituzione nella parte in  cui,  alle  lettere  a)  e  b),
prevede l'esenzione dall'IMU  agricola  per  i  terreni  ubicati  nei
comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal
caso,  ove  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti   e   da
imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni  italiani
predisposto dall'Istat. 
    Infatti, il presupposto di fatto fonte dell'esenzione  tributaria
e' demandato ad una  classificazione  del  grado  di  montanita'  dei
Comuni  contenuta  in  un   atto   amministrativo   non   predisposto
nell'attuazione vincolata di  criteri  prefissati  da  una  norma  di
legge, ma frutto di discrezionalita' dell'amministrazione che  redige
l'elenco o, eventualmente (anche  se  dagli  atti  del  giudizio  non
risulta chiaro quale sia  l'autorita'  amministrativa  effettivamente
competente,  fermo  restando,  ovviamente,   che   un'amministrazione
competente deve necessariamente esserci),  di  altra  amministrazione
che abbia il potere di  incidere  sui  criteri  di  formazione  dello
stesso. 
    3. - Il Collegio, diversamente, ritiene che siano  manifestamente
infondate le questioni di legittimita'  costituzionale  astrattamente
ipotizzabili  con  riferimento  agli  artt.  3,  81   e   119   della
Costituzione nonche' quelle relative alla violazione del principio di
irretroattivita' delle norme. 
    3.1. - Nel caso di specie, non viene  in  rilievo  il  canone  di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della  Costituzione,  assurto  nella
giurisprudenza costituzionale a clausola generale, anche quale limite
immanente all'esercizio della discrezionalita'  del  legislatore,  in
quanto la questione  di  compatibilita'  costituzionale  della  norma
riguarda proprio l'assenza di criteri utili a definire  il  grado  di
montanita' - che in una materia coperta da riserva relativa di  legge
dovrebbero essere necessariamente presenti - e non gia'  la  presenza
di criteri che possano essere reputati  irragionevoli  o  lesivi  del
principio di uguaglianza. 
    5.2. - In relazione agli  artt.  81  e  119  della  Costituzione,
inoltre, il  Collegio  rileva  che  se  e'  vero,  ed  in  questo  e'
individuabile l'interesse al ricorso, che un Comune,  precedentemente
classificato come montano, puo' essere  leso  dalla  sostituzione  di
un'entrata certa, quale quella derivante dal finanziamento  a  carico
del fondo di solidarieta' comunale, con un'entrata  presunta  e  piu'
difficile da realizzare immediatamente e per intero, oltre  che  piu'
onerosa  per  i  proprietari  dei  terreni  agricoli  stanziati   sui
territori comunali non  piu'  esentati  dal  pagamento  dell'imposta,
quale il  gettito  derivante  dal  pagamento  dell'IMU  agricola,  e'
altrettanto vero che non puo' da questa previsione di legge desumersi
alcuna violazione dei precetti costituzionali. 
    In  particolare,  non  e'  ravvisabile   alcuna   lesione   delle
prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti  locali  atteso
che, come in modo  condivisibile  posto  in  rilievo  dall'Avvocatura
Generale dello Stato in fattispecie analoghe,  il  versamento  di  un
tributo ha ontologicamente insito un profilo di incertezza  per  cio'
che riguarda sia la corresponsione  dello  stesso,  dipendente  dalla
volonta' del contribuente o dall'eventuale accertamento  del  Comune,
sia la quantificazione della prestazione che puo' dar luogo ad errori
o inesattezze, per le  quali  il  Comune  e'  comunque  dotato  degli
strumenti adeguati  per  accertare  l'evasione  o  l'inesattezza  dei
versamenti  e  ripristinare  cosi'  la  regolarita'  della  posizione
tributaria. 
    3.3. - Per quanto concerne, infine, la prospettata violazione del
principio di irretroattivita', occorre in primo luogo rilevare che la
riduzione delle esenzioni dall'IMU agricola  per  farne  derivare  un
maggior gettito annuo complessivo  e'  stata  prevista  dall'art.  4,
comma 5-bis, del  decreto-legge  n.  16  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, come sostituito  dall'art.
22, comma 2, del  decreto-legge  n.  66  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014. 
    Ne consegue che la modifica  del  regime  di  esenzione  dall'IMU
agricola, avente decorrenza dal  periodo  d'imposta  2014,  non  puo'
dirsi abbia effetto retroattivo e, comunque, non puo' ritenersi  leso
il principio  di  affidamento  dei  contribuenti  prima  esentati  in
quanto,  almeno  dal  24  aprile  2014  (data  di  pubblicazione  del
decreto-legge n. 66 del 2014), gli stessi erano in grado di conoscere
che il regime di esenzione, sarebbe variato per ricavarne un  maggior
gettito complessivo annuo. 
    Inoltre, per l'ipotesi in cui un determinato terreno,  esente  in
base alla previsione del decreto interministeriale  del  28  novembre
2014,  sia  invece  assoggettato  all'IMU  agricola  in   base   alla
previsione dell'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, ai sensi  del
quarto comma 4 dello stesso art. 1, conserva efficacia in  parte  qua
il decreto interministeriale con esclusivo  riferimento  all'anno  di
imposta 2014. 
    A cio' si aggiunga, ad  ogni  buon  conto,  che  fra  i  precetti
costituzionali preposti  all'ordinamento  tributario  non  esiste  il
divieto di retroattivita' delle norme,  come  invece  accade  per  il
diritto penale ai sensi dell'art. 25 della Costituzione. 
    4. - Per tutte  le  ragioni  sopraesposte,  il  Collegio  ritiene
rilevante  ai  fini  della  decisione  della   controversia   e   non
manifestamente  infondata,  per   violazione   dell'art.   23   della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, nella parte in  cui,
alle lettere a) e b),  prevede  l'esenzione  dall'IMU  agricola  peri
terreni  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente   montani   o
parzialmente montani (in  tal  caso,  ove  posseduti  e  condotti  da
coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli   professionali)
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, sicche'  deve
essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale
e  la  sospensione  del  giudizio  ai  sensi  dell'art.   134   della
Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in  rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  all'art.  23  della   Costituzione,   la,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24  gennaio
2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 34, nella parte in cui, alle lettere a) e b),  prevede
l'esenzione dall'IMU  agricola  per  i  terreni  ubicati  nei  comuni
classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal  caso,
ove posseduti e condotti da coltivatori  diretti  e  da  imprenditori
agricoli professionali) nell'elenco dei comuni  italiani  predisposto
dall'Istat; 
        Dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, Consigliere; 
        Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro