N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 luglio  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise -  Ruolo  provinciale
  dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
  non di linea - Requisiti per l'iscrizione - Domicilio professionale
  nella Provincia di Campobasso o di Isernia. 
- Legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilita'
  regionale 2016), art. 12, comma 1, lett. b), aggiuntiva della lett.
  l-bis) all'art. 6, comma 1, della legge regionale 13 novembre 2012,
  n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi  pubblici
  non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti  di  veicoli  o
  natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). 
(GU n.38 del 21-9-2016 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona  del  suo  Presidente  p.t.,  per   la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale. 
    Dell' art. 12, lett. b) della legge della Regione Molise n. 5 del
4 maggio 2016, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 30 giugno 2016. 
 
                                Fatto 
 
    In data 5  maggio  2016  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  16  del
Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge  regionale  n.  5
del 4 maggio 2016, recante «legge di stabilita' 2016». 
    Una delle disposizioni contenute nella detta legge,  come  meglio
si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali
ed e'  violativa  di  previsioni  costituzionali  e  illegittimamente
invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con
il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne  sia  dichiarata
la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1. Con  la  legge  di  stabilita'  regionale  del  2016,  legge
regionale n. 5/2016, il legislatore regionale ha inteso  porre  varie
norme in materia di spesa, di tributi e di trasporti, ai fini  di  un
migliore e virtuoso funzionamento della macchina amministrativa. 
    Per quanto qui interessa, in particolare, con l'art. 12 (inserito
nel Capo II - norme in  materia  di  trasporti)  si  sono  introdotte
modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25, che regola il
trasporto di  persone  mediante  servizi  pubblici  non  di  linea  e
istituisce, tra l'altro,  il  Ruolo  dei  conducenti  dei  veicoli  e
natanti secondo la previsione dell'art.  4  della  legge  statale  n.
21/1992  -  legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone   mediante
autoservizi pubblici non di linea, che demanda alle Regioni una serie
di competenze in materia. 
    1.2. La legge oggi in esame ha, piu' precisamente,  inciso  sugli
articoli  4,  6  e  11  della  legge  regionale  n.  25/12,  con  tre
significative modifiche all'esito delle quali: 
        l'istituzione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici  non  di  linea  presso  le
Camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  e'  stata
prevista «a decorrere dal 24 novembre 2014» (parole aggiunte al testo
previgente del menzionato art. 4): cosi', la lettera a) dell'art. 12; 
        e' stato inserito tra i requisiti necessari per  l'iscrizione
al detto Ruolo l'avere «domicilio professionale  nella  provincia  di
Campobasso o di Isernia» (mediante la previsione, all'art.  6,  comma
1, di una nuova lettera 1-bis): cosi', la lettera b) dell'art. 12; 
        e' stato infine  previsto  un  termine  decadenziale  (al  31
dicembre 2016) per la presentazione della domanda  di  iscrizione  di
diritto  (al  ricorrere  di  determinati  requisiti)  nel  Ruolo  dei
conducenti di cui si discorre mediante l'inserimento all'art.  11  di
un comma 6-bis: cosi', la lettera c) dell'art. 12. 
    Attraverso la previsione della richiamata lettera b) dell'art. 12
della  legge  n.  5/2016,  il  legislatore  regionale   ha   tuttavia
illegittimamente inciso nelle competenze statali, e  la  stessa  deve
essere  pertanto  dichiarata   incostituzionale   alla   luce   delle
considerazioni qui di seguito sviluppate. 
    2. E, invero,  nell'aggiungere  tra  i  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione nel  Ruolo  provinciale  dei  conducenti  di  veicoli  o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di  linea  il  «domicilio
professionale  nella  provincia  di  Campobasso  o  di  Isernia»   il
Legislatore  regionale  finisce  con  il  limitare   la   concorrenza
garantita dai Legislatori italiano e comunitario. 
    L'iscrizione nel Ruolo dei conducenti costituisce, infatti, a sua
volta, requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni finalizzate all'esercizio  di  attivita'  di  servizio
pubblico di trasporto non di linea di cui all'art. 1 della  legge  n.
21/1992, ed e'  altresi'  «necessaria  per  prestare  l'attivita'  di
conducente di veicoli o natanti adibiti a  servizi  pubblici  non  di
linea  in  qualita'  di  sostituto  del  titolare  della  licenza   o
dell'autorizzazione  per  un  tempo  definito  o   per   un   viaggio
determinato, o in qualita' di dipendente di  impresa  autorizzata  al
servizio di noleggio con conducente o  di  sostituto  del  dipendente
medesimo per un tempo determinato» (art. 4,  comma  5,  della  citata
legge regionale n. 25/2012). 
    Tale previsione finisce pertanto con  il  ridurre  gli  spazi  di
possibile  competizione  tra  gli  operatori  presenti  nei  relativi
mercati,  ponendo  ulteriori  ostacoli  ingiustificati  all'esercizio
delle relative  attivita'  economiche  e  un  limite  oggettivo  alla
concorrenza tra gli operatori. 
    Tanto il requisito della residenza, quanto quello del  domicilio,
unitamente  alla  previsione  dell'iscrizione  obbligatoria  all'albo
provinciale, costituiscono  elementi  di  rigidita'  del  sistema  di
rilascio   delle   autorizzazioni,   idonei   ad    evidenziare    la
compartimentazione territoriale e limitare il numero degli  operatori
che possono ottenere le autorizzazioni. 
    La norma che oggi si  impugna  non  sembra  pertanto  sfuggire  a
censura di incostituzionalita',  non  difformemente  da  quanto  gia'
ritenuto da codesta Ecc.ma Corte con  riferimento  alla  disposizione
contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale  n.
25/2012. 
    Con la sentenza  n.  264  del  13  novembre  2013,  infatti,  nel
giudicare  sulla  impugnazione  proposta  dallo   Stato   contro   la
previsione del requisito ivi previsto per i  soggetti  che  intendono
iscriversi  nel  Ruolo  dei  conducenti,  (1)  fu  chiarito  in  modo
inequivocabile che «la previsione  della  necessita'  -  al  fine  di
ottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce,  a
sua volta, requisito indispensabile per il rilascio  dei  titoli  per
l'esercizio della specifica attivita' (art. 4,  comma  5,  citato)  -
della  residenza  (per  di  piu')  protratta  per  un  anno   (ovvero
dell'ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determina
una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base
di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento  non  trova,  in
se', alcuna ragionevole giustificazione  in  rapporto  alla  esigenza
(chiaramente desumibile dalla natura degli altri  numerosi  requisiti
richiesti, dal medesimo art. 6,  per  l'iscrizione)  di  garantire  e
comprovare, anche  a  tutela  dell'utenza,  le  specifiche  idoneita'
tecniche e  le  attitudini  morali  del  soggetto  al  corretto  Muro
svolgimento  dell'attivita'  in  questione.  Sicche',  la  previsione
impugnata si  traduce  in  una  limitazione  al  libero  ingresso  di
lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale,  in  danno  dei
cittadini  dell'Unione  europea,  nonche'  dei   cittadini   italiani
residenti in altre Regioni». 
    Analoghe considerazioni possono svolgersi  con  riferimento  alla
disposizione che oggi si impugna, che, introducendo tra  i  requisiti
per l'iscrizione al Ruolo il domicilio professionale nella  provincia
di  Campobasso  o   di   Isernia   costituisce   una   ingiustificata
discriminazione tale da limitare le modalita' di accesso al mercato e
la libera circolazione dei lavoratori. 
    Essa si pone in contrasto con i principi nazionali  e  comunitari
in materia di concorrenza, rimessa alla  esclusiva  competenza  dello
Stato, e  pertanto,  presenta  profili  di  incostituzionalita',  per
patente violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lettera  e)
della Costituzione. 
    Conclusivamente la richiamata disposizione contenuta nella  norma
dell'art. 12, primo comma, lettere b), della legge Regione Molise del
4 maggio 2016, n. 5, e' viziata, e deve  pertanto  essere  dichiarata
incostituzionale. 

(1) Art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 25/2012: «I
    soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4
    devono essere in possesso  dei  seguenti  requisiti:...b)  essere
    residenti in un comune compreso nel territorio della  Regione  da
    almeno  un  anno  ed  avere  la  sede  legale  dell'impresa   nel
    territorio regionale».  
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 12, lett. b)  della
legge della Regione Molise n. 5 del 4  maggio  2016,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016,  n.  16,
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016. 
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno
2016; 
      2. copia della legge regionale impugnata; 
      3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
      Con ogni salvezza. 
        Roma, 1° luglio 2016 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli