N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 agosto 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2  agosto  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Ruolo unico  della
  dirigenza regionale - Attribuzione di  incarichi  dirigenziali,  in
  via subordinata rispetto ai dirigenti gia' titolari di incarico che
  abbiano presentato istanze per il conferimento degli stessi, ovvero
  inseriti nell'elenco dei dirigenti di ruolo privi di  incarico,  al
  personale ex Italter e Sirap. 
- Legge della Regione Siciliana 17 maggio 2016,  n.  8  (Disposizioni
  per  favorire  l'economia.   Norme   in   materia   di   personale.
  Disposizioni varie), art. 31, modificativo dell'art. 49, comma  17,
  della  legge  regionale  7  maggio   2015,   n.   9   (Disposizioni
  programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di  stabilita'
  regionale). 
(GU n.40 del 5-10-2016 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio in  carica  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  Stato
(c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia ex  lege  in  Roma,
alla   via   dei   Portoghesi   n.   12   (fax   0696514000   -   PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Contro la Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta
Regionale  in  carica  per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  31  della  legge  della  Regione  Sicilia,
recante: «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in  materia  di
personale. Disposizioni varie» (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana del 24 maggio 2016, n. 22). 
    1. L'art. 76 della  legge  regionale  della  Regione  Sicilia  1°
settembre  1993,  n.  25  (recante   «Interventi   straordinari   per
l'occupazione produttiva in Sicilia»), come  modificato  dall'art.  7
della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, stabiliva che «Al  fine
di  portare  a  compimento  le  opere  destinate  a  sopperire   alle
necessita' di realizzazione di infrastrutture urbane ed  interurbane,
sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre  1991
nella Sicilia orientale, nel quadro e negli  indirizzi  espressi  nel
progetto di sviluppo socio-economico  per  le  aree  interne  di  cui
all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonche' al  fine  di
sopperire a specifiche eventuali carenze di unita'  lavorative  negli
uffici della Regione l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  ad
avvalersi  del  personale  dell'Italter   S.p.A.   ai   sensi   della
convenzione stipulata in data 1° ottobre 1985, nonche' del  personale
della Sirap S.p.A., mediante  contratti  a  termine,  di  durata  non
superiore ad un biennio». 
    La norma in questione determinava, in sostanza,  l'utilizzazione,
da parte  dell'Amministrazione  regionale,  del  predetto  personale,
proveniente da  societa'  con  capitale  a  partecipazione  pubblica,
entrambe poste in liquidazione (cfr. Corte Costituzionale,  ordinanza
3 aprile 1997, n. 60), a titolo precario, nell'ambito  di  specifiche
finalita'. 
    Il comma 2 della  predetta  disposizione,  nel  testo  risultante
dalle modifiche  apportate  dalla  legge  regionale  38/1994,  recava
disposizioni  relative  al   trattamento   economico   dello   stesso
personale, stabilendo che: «Al personale di cui al comma  1,  che  e'
tenuto  ad  osservare  gli  obblighi  di   servizio   del   personale
dell'Amministrazione  regionale,   e'   attribuito   il   trattamento
economico corrispondente a quello proprio  del  contratto  collettivo
nazionale dei lavoratori edili. Tale trattamento  non  puo'  in  ogni
caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione,
con  pari  qualifica  e  pari  anzianita'  di  servizio,  individuato
applicando  la  tabella  di  corrispondenza  allegata  alla  presente
legge». 
    Il trattamento economico dei dipendenti ex  Italter  e  Sirap  e'
stato, poi, oggetto  di  un  successivo  intervento  del  legislatore
regionale, contenuto nell'art. 48 della legge regionale  10  dicembre
2011, n. 21, il quale, nei commi da 1 a 3, ha previsto quanto segue: 
        «1. Al fine di rendere omogeneo  con  quello  dei  dipendenti
regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap,
gia' ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell'art. 7
della legge regionale  10  ottobre  1994,  n.  38,  l'Amministrazione
regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e  Sirap,  con
decorrenza dalla  stipula  degli  attuali  contratti  in  essere,  un
importo pari alla  differenza  tra  il  trattamento  economico  annuo
previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed
il trattamento economico  annuo  previsto  dal  CCRL  dei  dipendenti
regionali  attualmente  in  vigore,  comprensivo  delle  retribuzioni
accessorie, a parita' di qualifica e di anzianita' di servizio. 
        2. L'importo determinato con le modalita' di equiparazione di
cui  al  comma  1,  da  ripartire  sulla  retribuzione  mensile,   e'
aggiornato ogni qualvolta si perverra' al  rinnovo  e/o  modifiche  e
variazioni del CCRL dei dipendenti regionali. 
        3. Il trattamento economico del personale ex Italter e Sirap,
che mantiene l'anzianita' di servizio attualmente posseduta  maturata
nelle societa' di provenienza e  nell'amministrazione  regionale  nei
periodi di effettivo servizio, non puo' in ogni caso essere superiore
a quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica  ed
anzianita' di servizio. Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  in
ordine di trattamento economico gia' percepito.». 
    2. L'art. 49 della legge regionale della Regione Sicilia 7 maggio
2015, n. 9, nel dettare  norme  di  armonizzazione,  contenimento  ed
efficientamento della Pubblica  Amministrazione,  ha  introdotto,  al
comma    17,    alcuni    adempimenti    procedurali,    a     carico
dell'Amministrazione regionale per il  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali, stabilendo che il Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale provveda all'aggiornamento del  ruolo  unico
della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico.
Tale  adempimento  e'  funzionale   all'attribuzione   dei   suddetti
incarichi, in quanto, come dispone successivamente la  stessa  norma,
nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle  procedure  per  il
conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state  presentate
istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti
generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico. 
    Con l'art.  31  della  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.  8
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  del  24
maggio 2016, n. 22), la Regione  Sicilia  ha  apportato  le  seguenti
modifiche al suddetto comma 17 dell'art.  49  della  legge  regionale
9/2015: 
        «dopo le parole "i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei
dirigenti  privi  di  incarico"  sono  inserite  le  parole  "e,   in
subordine, i dirigenti equiparati ai sensi dell'art.  7  della  legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553  dell'art.  2  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244"». 
    Pertanto,  a  seguito  delle   modifiche   apportate   con   tale
disposizione, il citato comma 17 dell'art. 49 della  legge  regionale
9/2015, deve ora leggersi come segue: 
        «17. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e  del
personale   aggiorna   il   ruolo   unico   della    dirigenza    con
l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui,  a
seguito dell'esperimento delle procedure per  il  conferimento  degli
incarichi dirigenziali non siano state presentate  istanze,  al  fine
del  conferimento  diretto  degli  incarichi  i  dirigenti   generali
utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico e, in  subordine,
i dirigenti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale  10
ottobre 1994, n. 38 e dell'art. 48 della legge regionale 10  dicembre
2001, n. 21, richiamate al comma  553  dell'art.  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, tenendo  conto  del  curriculum  vitae,  delle
esperienze maturate e degli incarichi ricoperti». 
    3. Il suddetto art. 31 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
presenta profili  di  illegittimita'  costituzionale  ed  eccede  dai
limiti dello Statuto regionale e viene, pertanto, impugnato dinanzi a
codesta Ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost.  e  dell'art.  31,
comma 2, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  giusta  deliberazione
assunta in data 14 luglio 2016 dal  Consiglio  dei  ministri,  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
Illegittimita' dell'art. 31 cit. per violazione dell'art.  97  Cost.,
nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'   e   buon
andamento della Pubblica Amministrazione, ex articoli 3 e 97 Cost. 
    4.  Nel  prevedere  la  possibilita'   di   conferire   incarichi
dirigenziali ai «dirigenti equiparati  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e  dell'art.  48  della  legge
regionale 10 dicembre 2001, n. 21», la norma in questione produce, in
sostanza, l'effetto di consentire  -  sia  pure  in  via  subordinata
rispetto  ai  dirigenti  gia'  titolari  di  incarico,  che   abbiano
presentato istanze per il conferimento degli stessi, ovvero  inseriti
nell'elenco dei dirigenti di ruolo privi di incarico - l'attribuzione
di incarichi dirigenziali al  personale  proveniente  dalle  societa'
Italter e Sirap, poste in liquidazione, equiparandolo, di  fatto,  ai
dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale. 
    Il sostanziale inquadramento del personale predetto nel ruolo dei
dirigenti regionali viola in modo manifesto l'art. 97 Cost., in  base
al quale l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni
avviene mediante concorso pubblico, e l'organizzazione  dei  pubblici
uffici dell'amministrazione  deve  assicurare  il  buon  andamento  e
l'imparzialita' della stessa. 
    Al riguardo la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte e' costante
nell'affermare  il  principio  dell'indefettibilita'   del   concorso
pubblico come canale di accesso pressoche' esclusivo nei ruoli  delle
pubbliche amministrazioni  (cfr.,  ex  plurimis,  sentenze  194/2002,
90/2012, 28/2013),  anche  nei  confronti  delle  Regioni  a  statuto
speciale (v. sentenza 227/2013). 
    Piu' in generale, l'obbligo del pubblico concorso quale strumento
di selezione del personale da assumere  costituisce  espressione  dei
principi di uguaglianza e dei  canoni  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento dell'amministrazione, sanciti dall'art. 3  e  dallo  stesso
art. 97 Cost. (cfr. sentenza 28/2013 cit.). 
    Come codesta Corte, infatti, ha  gia'  avuto  modo  di  rilevare,
proprio in relazione all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione
regionale di personale  proveniente  da  societa'  in  mano  pubblica
(sent. 227/2013 cit.),  deve  ritenersi  «ingiustificato  il  mancato
ricorso a detta forma, generale  e  ordinaria,  di  reclutamento  del
personale  della  Pubblica  Amministrazione  in  relazione  a   norme
regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale  di
enti di  diritto  privato  nei  ruoli  di  Regioni  o  enti  pubblici
regionali (che, come quella in oggetto, non  assicuravano  il  previo
espletamento di alcuna procedura selettiva di  tipo  concorsuale).  E
cio' si spiega perche' il trasferimento da una  societa'  partecipata
dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale  si
risolve in un privilegio indebito per i soggetti  beneficiari  di  un
siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62
del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 310  e  n.  299  del  2011,
nonche' sentenza n. 267 del 2010)». 
    La disposizione di legge regionale censurata  risulta,  pertanto,
adottata anche in violazione dei  suddetti  principi  ricavabili  dal
combinato disposto degli articoli 3 e 97 Cost. 
    E, puo' aggiungersi, essa eccede i limiti dello Statuto  speciale
della  Regione  siciliana,  laddove,   nell'affermare   la   potesta'
legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale, in materia di  «stato
giuridico ed economico degli impiegati e  funzionari  della  Regione»
(art. 14, primo comma, lettera  q),  lo  stesso  prescrive  che  tale
potesta' debba essere comunque esercitata  «nei  limiti  delle  leggi
costituzionali dello Stato» (art. 14, primo comma, cit.). 
    5. D'altra  parte,  anche  al  fine  di  sgombrare  il  campo  da
possibili equivoci interpretativi, deve rilevarsi che non puo' essere
posto in alcun modo in dubbio che il  personale  al  quale  la  norma
censurata ha riguardo e' sicuramente estraneo ai ruoli del  personale
della Regione Sicilia. 
    Invero, a chiarimento  dell'equivoca  utilizzazione  del  termine
«equiparati», contenuto nella disposizione in esame,  deve  rilevarsi
che il personale proveniente dalla societa' Italter e  Sirap  non  e'
mai stato equiparato, ai fini giuridici, al personale della Regione. 
    In  particolare,  come  ha  piu'  volte  precisato  la   costante
giurisprudenza  del  giudice  del  lavoro  (cfr.,  ex  multis,  Corte
d'appello, lavoro, Palermo, 12 dicembre 2012, n. 2080  e  31  ottobre
2009, n. 1803; tribunale Palermo in funzione di giudice del lavoro, 6
luglio  2009,  n.  114),  la  Regione  Siciliana  ha,  a  suo  tempo,
provveduto ad utilizzare direttamente - e cioe' senza  alcuna  previa
procedura selettiva - il personale ex Italter  e  Sirap,  nell'ambito
delle specifiche finalita'  previste  dall'art.  76  legge  regionale
25/1993. 
    Cio' ha comportato, di fatto, la sostanziale equiparazione  dello
stesso  personale  ai  lavoratori  cosiddetti  LSU  (v.,  sul  punto,
Cassazione SS.UU., 22 maggio 2005, n. 3508) e l'esclusione di  alcuna
sua «omologazione giuridico-ordinamentale»  ai  dipendenti  regionali
(cfr., in tal senso, tribunale Palermo in  funzione  di  giudice  del
lavoro, 21 agosto 2009, n. 2080; 28 gennaio 2010, n. 3945 e 22  marzo
2010, n. 3938): 
    La stessa giurisprudenza (cfr. Corte d'appello lav., Palermo,  24
giugno 2013, n. 984) ha, altresi', precisato espressamente che l'art.
76 della legge regionale n.  25/1993,  come  modificato  dall'art.  7
legge regionale n. 38/1994,  «non  ha  sancito  alcuna  equiparazione
giuridica del personale Italter - Sirap al personale di  ruolo  della
Regione siciliana, ma si e' limitato a prevedere che  il  trattamento
economico della prima categoria,  determinato  secondo  il  contratto
collettivo nazionale degli edili,  non  potesse  essere  superiore  a
quello del personale della Regione, con pari anzianita' e qualifica»,
limitandosi  dunque  ad  un'equiparazione  esclusivamente   ai   fini
economici. E che, con riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  48
legge regionale n. 21/2001, l'equiparazione ivi enunciata deve essere
interpretata nel senso gia' voluto dalla richiamata  disposizione  di
cui all'art.  7  legge  regionale  38/2010,  «con  cio'  riaffermando
implicitamente  che  l'equiparazione  e'  limitata  ai  meri  effetti
economici», ed escludendo rigorosamente la possibilita' di  applicare
ai lavoratori in questione quei  meccanismi  di  inquadramento  e  di
sviluppo  di  carriera  che  presuppongono  l'appartenenza  ai  ruoli
regionali. 
    Ne risulta, dunque, confermata la violazione delle  norme  e  dei
principi  costituzionali  indicati  in  rubrica,   conseguente   alla
sostanziale immissione in ruolo del personale  in  questione  operata
con la disposizione censurata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si  conclude  perche',
in accoglimento del presente ricorso,  codesta  Ecc.ma  Corte  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31  della  legge
della  Regione   Sicilia,   recante:   «Disposizioni   per   favorire
l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie». 
      Roma, 23 luglio 2016 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Del Gaizo