N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 2016

Ordinanza del  28  luglio  2016  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia nel giudizio di responsabilita'
a carico di Fiorillo Luigi e Angiulli Francesco Paolo . 
 
Corte  dei  conti  -  Giudizio  di  responsabilita'  -   Procedimento
  cautelare di sequestro conservativo - Designazione del giudice  per
  la successiva fase di giudizio di conferma, modifica o  revoca  del
  decreto di sequestro. 
- Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia  di
  giurisdizione e controllo della Corte dei conti),  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, comma 3,
  lett. a). 
(GU n.52 del 28-12-2016 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
    In composizione monocratica ha pronunciato la seguente  ordinanza
nel giudizio, iscritto  al  n.  32736  del  registro  di  segreteria,
promosso nei confronti dei sig.ri Fiorillo Luigi (nato  il  30  marzo
1962 a Taranto), c.f.  FRLLGU62C30L049N  -  rapp.to  e  difeso  dagli
avv.ti Angelo Clarizia e Federico Massa,  giusta  mandato  a  margine
della memoria  depositata  in  data  14  luglio  2016  -  e  Angiulli
Francesco  Paolo  (nato  a  Alberobello  il  24  maggio  1959),  c.f.
NGLFNC59E24A149U - rapp.to  dagli  avv.ti  Antonio  De  Feo  e  Mario
D'Antino, giusta mandato in calce all'atto di opposizione  depositato
il 14 luglio 2016; 
    per la conferma, modifica, revoca del  decreto  presidenziale  di
autorizzazione del sequestro conservativo, emesso in data  17  giugno
2016. 
    Visto l'atto di intervento delle «Ferrovie del Sud Est e  Servizi
Automobilistici» s.r.l., depositato in data 14 luglio 2016; 
    Udita alla pubblica udienza del 20 luglio 2016 la  relazione  del
consigliere dott. Vittorio Raeli; 
    Uditi, inoltre, l'avv. Antonio De  Feo,  per  Angiulli  Francesco
Paolo;  l'avv.  Federico  Massa,  per  Fiorillo  Luigi;  gli   avv.ti
Francesco Paolo Bello e Giovanni Di  Cagno  in  rappresentanza  delle
«Ferrovie del Sud Est e  Servizi  Automobilistici»  s.r.l.;  il  vice
procuratore generale dott. Pierpaolo Grasso, in rappresentanza  della
Procura regionale; 
    Visto  il  ricorso  per  sequestro  conservativo   ante   causam,
depositato il 15 giugno 2016; 
    Visto il decreto presidenziale di  autorizzazione  del  sequestro
conservativo, emesso il 17 giugno 2016, con contestuale  designazione
del Giudice ex art. 5 decreto-legge  n.  453/1993,  convertito  nella
legge n. 19/1994; 
    Esaminati gli atti; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    Con decreto emesso in data 17 giugno 2016,  il  Presidente  della
sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la  Regione  Puglia
ha autorizzato, su ricorso del procuratore  regionale,  il  sequestro
conservativo, in favore della s.r.l. «Ferrovie del Sud Est e  Servizi
Automobilistici» degli  immobili  in  proprieta'  del  sig.  Angiulli
Francesco Paolo e di tutte le somme a  qualsiasi  titolo  dovute  e/o
debende nei limiti di legge, al medesimo e al  sig.  Fiorillo  Luigi,
oltre alle ragioni di credito a qualsiasi titolo vantate dagli stessi
e indice nel ricorso (v, pagg. 18-21)  sino  alla  concorrenza  di  €
4.453.739,93 - nei confronti di Fiorillo - e di € 3.663.259,99 -  nei
confronti di Angiulli - ed ha designato il consigliere dott. Vittorio
Raeli quale giudice per la successiva fase del giudizio di «conferma,
modifica o revoca» ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 453/1993
(convertito nella legge n. 19/1994). 
    Il sig. Fiorillo Luigi si e' costituito in giudizio, tramite  gli
avv.ti Angelo Clarizia e Federico Massa, che hanno depositato in data
14  luglio  2016  memoria  difensiva,  sollevando  nel  merito  varie
eccezioni, in rito e nel merito. Il sig. Angiulli Francesco Paolo  si
e' costituito in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Antonio  De
Feo e Mario D'Antino, mediante atto  di  opposizione,  depositato  in
pari data, nel  quale  i  difensori  hanno  formulato  una  serie  di
eccezioni, in rito e nel merito. 
    La s.r.l. «Ferrovie del Sud Est  e  Servizi  Automobilistici»  ha
dispiegato intervento ad adiuvandum, con il patrocinio  degli  avv.ti
Francesco Paolo Bello e  Giovanni  Di  Cagno,  chiedendo  l'integrale
accoglimento delle richieste  formulate  dal  Procuratore  regionale,
mediante l'atto depositato sempre in pari data. 
    Alla odierna udienza, le parti  hanno  sviluppato  le  rispettive
deduzioni e richieste. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1. La Sezione solleva la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma 3,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  453/1993
(convertito nella legge n. 19/1994) nella parte in  cui  non  prevede
che la designazione del giudice sia effettuata sulla base di  criteri
oggettivi e predeterminati, per violazione degli  articoli  3,  primo
comma, e 25, primo comma, della Costituzione. 
    2.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  si  presenta
rilevante nel presente giudizio, in quanto essendo  stata  effettuata
la designazione dal Presidente della sezione con il decreto emesso in
data 17 giugno 2016, sulla  base  di  una  valutazione  assolutamente
discrezionale, qualora fosse dichiarata la incostituzionalita'  della
norma denunciata verrebbe meno la  regolare  costituzione  di  questo
giudice e poiche' l'interpretazione adeguatrice indicata dalla  Corte
costituzionale nella sentenza 17 luglio 1998, n. 272 e' smentita  dal
«diritto vivente», ossia da una immutata prassi  che  ha  perseverato
nella   interpretazione   difforme,   che   consente   l'assegnazione
discrezionale. 
    3. Essa, oltre che rilevante, e'  non  manifestamente  infondata,
per violazione degli articoli 3, primo  comma,  e  25,  primo  comma,
della Costituzione, non senza  aver  precisato, in  via  preliminare,
l'implausibilita'   di   opzioni   interpretative   alternative   che
consentano di  adeguare  la  disposizione  di  legge  impugnata  alla
Costituzione. 
    L'impossibilita'   di    dare    alla    suddetta    disposizione
un'interpretazione conforme  a  Costituzione  emerge  dal  precedente
rappresentato dalla Corte  costituzionale  n.  272/1998,  che  faceva
dipendere la compatibilita' della  disciplina  in  oggetto  al  testo
costituzionale dalla  circostanza  che  i  poteri  organizzativi  dei
dirigenti degli uffici giudiziari  si  esercitassero  sulla  base  di
criteri oggettivi e predeterminati, con modalita' che «siano tali  da
garantire, comunque, la verifica  ex  post  della  loro  osservanza».
L'assoluta mancanza di criteri idonei  a  consentire  tale  controllo
successivo  -  difettando  una  loro  individuazione  da  parte   del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio del suo
potere di autoregolamentazione - rende,  pertanto,  impossibile  dare
alla  disciplina   in   parola   una   interpretazione   conforme   a
Costituzione, nel silenzio della legge. 
    3.1. Deve premettersi che con ordinanza emessa in data  5  luglio
1996 (R.O. n. 1113 del 1996) e'  stata  sollevata  sempre  da  questo
Giudice questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma
3, lettera a) del decreto-legge n. 453/1993, sia  pure  limitatamente
alla violazione dell'art. 25, primo comma, Cost. 
    Secondo la prospettazione seguita nell'ordinanza  di  rimessione,
la finalita' perseguita dall'art. 25, primo comma, Cost. risiede  non
solo nella garanzia della obiettivita' ed imparzialita' del  giudizio
vista dalla parte del cittadino, ma anche nell'impedire che la scelta
del  giudice  venga  effettuata  ex  post  in  vista  di  una   certa
definizione della controversia, impedendo cosi l'emergere  di  quelle
diverse soluzioni interpretative della stessa legge in cui si esprime
l'effettivo pluralismo all'interno della magistratura. Si  e'  detto,
invero, - in dottrina, che la garanzia del  giudice  naturale  appare
segnata da una duplice anima: da un lato, canone  ricollegabile  alla
tutela   del   singolo   e,   dall'altro,    valore    che    attiene
all'organizzazione giudiziaria e che opera nei confronti dello stesso
giudice, sotto profilo della tutela della indipendenza interna.  Come
e' noto, la Corte costituzionale, nel non prendere in  considerazione
quest'ultima valenza garantista del principio del  giudice  naturale,
con sentenza  17  luglio  1998,  n.  272  ha  ritenuto  infondata  la
questione «nei sensi di cui in motivazione», osservando  che  esiste,
in linea generale, inconciliabilita' fra precostituzione del  giudice
e discrezionalita' in ordine alla sua concreta  designazione  e  che,
pertanto,   il   potere   discrezionale   dei   capi   degli   uffici
nell'assegnazione degli affari  deve  essere  rivolto  unicamente  al
soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio,
allo scopo di rendere possibile il funzionamento  dell'ufficio  e  di
agevolarne l'efficienza, restando esclusa qualsiasi diversa finalita'
(4.2. Considerato in diritto). 
    Nell'ultima parte della motivazione, sono esposte le ragioni  che
sono a fondamento della pronuncia  di  rigetto  e  che  possono  cosi
riassumersi: la risposta ai  dubbi  prospettati  dal  remittente  non
passa per la via della declaratoria  di  incostituzionalita',  ma  va
ricercata sul piano della organizzazione giudiziaria, nel  senso  che
poteri  organizzativi  dei  dirigenti  degli  uffici  giudiziari   si
esercitino non - come ora - in modo discrezionale, ma sulla  base  di
criteri  oggettivi  e  predeterminati  e  senza  necessita'  di   una
specifica previsione legislativa, ne' tanto  meno  di  un  intervento
additivo della Corte costituzionale, purche'  le  modalita'  adottate
«siano tali da garantire, comunque, la verifica ex  post  della  loro
osservanza (4.3. u.p. - Considerato in diritto). 
    Con queste  parole  termina  la  motivazione  della  sentenza  n.
272/1998 cit. ed e' da supporre che - anche se non viene precisato  -
la Corte intenda riferirsi al potere di autoregolamentazione  interna
del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, avendo  richiamato
a termine  di  paragone  la  prassi  del  Consiglio  superiore  della
magistratura nel settore degli affari civili. 
    Senonche', nei 20 anni che separano  dalla  ordinanza  emessa  in
data 5 luglio 1996, il Consiglio di Presidenza della Corte dei  conti
non ha deliberato in materia, a differenza  di  quanto  ha  fatto  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (C.p.g.a.), in
applicazione dell'art. 19 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che  ha
novellato l'art. 13, comma l, numeri 5, 6 e 6-bis, legge n. 186/1982,
affidando al C.p.g.a. il compito di stabilire i  criteri  di  massima
per  la  ripartizione  degli  affari   consultivi   e   dei   ricorsi
rispettivamente tra le sezioni consultive  e  quelle  giurisdizionali
del Consiglio di Stato e i criteri di massima per la ripartizione dei
ricorsi nelle sezioni di cui i Tribunali amministrativi regionali  si
compongono, nonche' di determinare i criteri e le  modalita'  per  la
fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati. Nel rispetto di tali
criteri sono, poi, i presidenti di ciascun  Tribunale  amministrativo
regionale e del Consiglio di Stato, sentiti i presidenti  di  sezione
interne, a determinare annualmente la ripartizione dei ricorsi fra le
sezioni, giusta la delibera del C.p.g.a. in  data  18  gennaio  2013.
Stabilisce, inoltre, l'art. 9 delle disposizioni  di  attuazione  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Cpa) che i  presidenti  di
ciascun Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio  di  Stato
che il calendario delle  udienze  sia  fissato  ogni  trimestre,  con
l'indicazione dei magistrati chiamati a comporre i collegi giudicanti
in base ai  criteri  stabiliti  dal  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa. L'assegnazione dei fascicoli  di  causa  ai
magistrati e', infine, effettuata secondo  le  modalita'  individuate
dalla delibera del  C.p.g.a.  dell'11  marzo  2005,  che  si  fondano
essenzialmente sul metodo del sorteggio. 
    Anche per quanto concerne la giustizia tributaria, e' la legge  -
in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera f) e lettera g),  decreto
legislativo n. 545 del 1992 - ad assegnare al Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria (C.p.g.t.) l'individuazione dei criteri di
massima per la formazione delle sezioni e dei  collegi  giudicanti  e
per  la  ripartizione  dei  ricorsi  nell'ambito  delle   commissioni
tributarie divise in sezioni (con riferimento all'anno 2014, ad  es.,
v. risoluzione n. 8 del 17  dicembre  2013).  L'art.  6  del  decreto
legislativo n. 545 del 1992 prescrive,  poi,  che  il  presidente  di
ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno,  stabilisca
con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai  criteri
fissati dal Consiglio di Presidenza per  assicurare  l'avvicendamento
dei componenti tra le stesse. 
    Si puo' aggiungere, infine, quanto disposto dalla raccomandazione
CM/Rec (2010)12 del Comitato dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa,
adottata il 17 novembre 2010, al punto 24:  «La  distribuzione  degli
affari all'interno di un tribunale  deve  seguire  criteri  oggettivi
predeterminati,  al  fine  di  garantire  il  diritto  a  un  giudice
indipendente e imparziale(...)». 
    Il quadro normativo preso in considerazione  nella  ordinanza  di
rimessione del 1996, con esclusivo riferimento al Csm, si e', dunque,
arricchito in epoca successiva e cio' che interessa  sottolineare  e'
che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in  assenza  di
specifiche  disposizioni  normative  sul  punto,  non  ha  proceduto,
nemmeno dopo la  sollecitazione  della  sentenza  n.  272/1998,  alla
fissazione dei criteri di massima  cui  i  presidenti  delle  sezioni
giurisdizionali devono attenersi nella  determinazione  degli  organi
giudicanti, cosi come non ha mai predisposto un sistema  di  verifica
ex post della osservanza dei criteri di assegnazione delle  cause  ai
giudici contabili, che, nella prassi degli  uffici  giudiziari  della
Corte dei conti, non sono neppure stabiliti  in  via  preventiva  dai
dirigenti degli stessi, i quali provvedono  alla  assegnazione  delle
cause  ai   singoli   giudici   nell'esercizio   di   una   attivita'
assolutamente  discrezionale,   insindacabile   e   sganciata   dalla
finalita' sottolineata nella  sentenza  n.  272/98  di  «contemperare
obiettivita'  ed  imparzialita'  con  continuita'  e   prontezza   di
funzioni» (4.3. - Considerato in  diritto).  Vale  richiamare  quanto
affermato - sul punto - dal Consiglio di Stato, secondo  cui  «nessun
potere, per quanto supportato da amplissima discrezionalita' (con  la
esclusione dei c.d. atti politici,  liberi  nel  fine)  possa  essere
esercitato omettendo di dare contezza (seppur  generica  e  succinta,
quanto maggiore e' il quantum  di  discrezionalita'  attribuito)  dei
presupposti in base ai quali si e'  giunti  ad  una  data  soluzione»
(Sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4098). 
    In definitiva, l'invito rivolto alla Corte  dei  conti  -  e,  in
particolare, al suo Consiglio di Presidenza - e' rimasto  inascoltato
e la inattuazione del principio del  giudice  naturale  precostituito
per  legge   all'interno   dell'ordinamento   processuale   contabile
determina una ipotesi di illegittimita'  costituzionale  sopravvenuta
della norma di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), decreto-legge  n.
453/1993, in considerazione degli intervenuti mutamenti sia normativi
che fattuali. 
    La disciplina di cui alla suddetta norma  e',  inoltre,  divenuta
incostituzionale dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. 
    L'art. 42, infatti, nel modificare l'art. 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205, ha aggiunto il comma 1-bis,  che,  con  riferimento  ai
giudizi pensionistici innanzi  alla  Corte  dei  conti,  dispone:  «I
presidenti delle sezioni giurisdizionali procedono, al momento  della
ricezione del ricorso  e  secondo  criteri  predeterminati  alla  sua
assegnazione ad uno dei giudici  unici  delle  pensioni  in  servizio
presso la sezione». 
    Con cio', l'art. 42 della legge n. 69/2009 viene a modificare  la
c.d.   «situazione   normativa»,    operando    una    divaricazione,
difficilmente  giustificabile  sul  piano  della  coerenza  e   della
razionalita' legislativa, tra giudizi di responsabilita', siano  essi
di merito - per la cui assegnazione ai singoli magistrati l'art. 17 ,
comma 2, del regio  decreto  13  agosto  1933,  n.  1038,  stabilisce
laconicamente che «il Presidente  del  collegio  (...)  con  separato
provvedimento nomina il relatore» - ovvero come nel caso  di  specie,
cautelari, da un lato, e giudizi pensionistici, dall'altro. 
    Sulla scorta delle  superiori  considerazioni,  e'  evidente  che
l'attuale potere del  Presidente  della  sezione  giurisdizionale  di
designare in modo assolutamente  discrezionale  ed  insindacabile  il
magistrato per l'ulteriore fase  del  giudizio  cautelare,  riservata
alla «conferma, modifica o revoca» dei provvedimenti emanati  con  il
decreto indicato dal comma 3 dell'art. 5  decreto-legge  n.  453/1993
(convertito nella legge n. 19/1994)  vanifica  in  pratica  qualsiasi
esigenza  di  obiettiva  precostituzione  del  giudice.  E  cio'   in
contrasto con quanto  affermato  -  nella  sentenza  n.  419  del  23
dicembre  1998   -   dalla   Corte   costituzionale,   secondo   cui:
«L'individuazione dell'organo giudicante deve, dunque,  rispondere  a
regole e criteri che escludono  la  possibilita'  di  arbitrio  anche
nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui  sia
rimesso  il  giudizio,   giacche   pure   nell'organizzazione   della
giurisdizione deve essere manifesta la garanzia di imparzialita'  (v.
sentenza n. 272 del 1998)» (2 u.p. Considerato in diritto). 
    La previsione di cui all'art. 5,  comma  1-bis,  della  legge  n.
205/2000, aggiunto dall'art. 42 della legge n. 69/2009, integra  essa
stessa, inoltre, la norma di raffronto  (tertium  comparationis)  per
affermare la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,  in  quanto,
l'introduzione del precetto normativo sulla assegnazione delle  cause
pensionistiche secondo criteri oggettivi comporta una disciplina  dei
giudizi  cautelari  in  materia  di  responsabilita'   amministrativa
irragionevolmente diversa da quella dei giudizi pensionistici. 
    Sul  mutamento  del   tertium   comparationis   come   fonte   di
incostituzionalita' sopravvenuta si e' gia' espressa  codesta  Corte,
con le sentenze numeri 8 del 1976, 50 e 398 del 1989, 49 del 1995. 
    Orbene, secondo il giudice remittente, individuata quale  tertium
comparationis l'art. 5, comma 1-bis della legge n. 205/2000,  non  vi
e' alcun ragionevole motivo di differenziazione normativa, per quanto
concerne la disciplina della assegnazione delle cause, trattandosi di
situazioni omogenee, nelle quali e' fatto un trattamento  diverso  ai
cittadini, a seconda che si tratti di giudizi di responsabilita' e di
giudizi pensionistici. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per  la  Regione
Puglia,  dispone  la  sospensione  del  giudizio  in   corso   e   la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  per  la  pronuncia
sulla questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
comunicata alle parti in causa, nonche' notificata al Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 20 luglio
2016. 
 
                       Il Giudice est.: Raeli