N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2016

Ordinanza del  21  settembre  2016  della  Corte  di  cassazione  nel
procedimento civile promosso da F.lli Varani di Varani Romano & Primo
S.n.c. contro Ministero della giustizia e Commissione per l'attivita'
di alienazione dei veicoli sequestrati. 
 
Contratto, atto e negozio giuridico - Deposito di  veicoli  derivante
  da provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche non
  sottoposti a  confisca  -  Condizioni  per  disporre  l'alienazione
  forzosa dei veicoli  al  depositario,  anche  ai  soli  fini  della
  rottamazione - Determinazione forfetaria dell'importo spettante  al
  custode-acquirente, in deroga alle tariffe di cui agli artt.  59  e
  276 del d.P.R. n. 115 del 2002 -  Applicazione  alle  procedure  di
  alienazione e rottamazione gia' avviate e  non  ancora  concluse  e
  alle relative istanze di liquidazione dei  compensi  da  parte  dei
  custodi. 
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
  2005)"), art. 1, commi 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,  320
  [e 321]. 
(GU n.4 del 25-1-2017 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                       Seconda sezione civile 
 
    Composta dagli illustrissimi signori magistrati: 
    dott. Lina Matera - presidente; 
    dott. Felice Manna - consigliere; 
    dott. Luigi Giovanni Lombardo - consigliere; 
    dott. Vincenzo Correnti - consigliere; 
    dott. Elisa Picaroni - relatore consigliere; 
ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria. 
    Sul ricorso 30506-2011 proposto da: f.lli Varani di Varani Romano
& Primo  S.n.c.  partita  IVA  00105160337,  in  persona  del  legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  in  Roma,  via
Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avvocato Orlando Sivieri, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fernando Figoni; 
    Ricorrente  contro  Ministero  della  giustizia  codice   fiscale
8018443587, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma,
via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale  dello  Stato,
che lo rappresenta e difende ope legis; 
    Controricorrente nonche' contro Commissione  per  l'attivita'  di
alienazione dei veicoli sequestrati presso il Tribunale di Piacenza; 
    Intimata avverso il provvedimento del Tribunale di  Piacenza  nel
procedimento iscritto R.G. n. 30/2010 V.G., Cron. 12027 e  depositato
il 2 novembre 2011; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
21 aprile 2016 dal consigliere dott. Elisa Picaroni; 
    Udito l'avvocato Orlando Sivieri, difensore del  ricorrente,  che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
    Udito il pubblico ministero in persona del sostituto  procuratore
generale dott. Francesca Ceroni che ha  concluso  per  l'accoglimento
del secondo e del terzo motivo,  per  il  rigetto  del  primo  e  per
l'inammissibilita' del quarto motivo di ricorso. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di Piacenza,  con  ordinanza  depositata  il  2
novembre  2011,  ha  rigettato  l'opposizione  proposta,   ai   sensi
dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115  del
2002, da F.lli Varani di Varani Romano  &  Primo  s.n.c.  avverso  il
provvedimento  con  il  quale  la  Commissione  per  l'attivita'   di
alienazione  dei  veicoli  sequestrati  (istituita  dall'art.  2  del
decreto ministeriale  26  settembre  2005  per  l'espletamento  delle
attivita' indicate dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, commi  312  e
seguenti) aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia  dei
veicoli in sequestro per decreto dell'Autorita' giudiziaria, giacenti
presso la societa', veicoli che erano stati  oggetto  di  contestuale
alienazione, mediante cessione alla societa' custode, disposta con lo
stesso provvedimento. 
    1.1. - Il Tribunale, che  ha  giudicato  in  sede  di  rinvio  da
Cassazione,  sezioni  unite  n.   15044   del   2009,   ha   ritenuto
insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con l'art. 1,
commi 312 e seguenti, della legge n. 311 del  2004  e  l'art.  1  del
primo  protocollo  addizionale  della  CEDU,  per  il  tramite  degli
articoli 10 e 117 (primo comma) della Costituzione, sul rilievo  che,
nella specie, il carattere dell'intervento del legislatore nazionale,
di riassetto organizzativo del settore di  riferimento  per  evidenti
esigenze di carattere  generale,  consentiva  la  previsione  di  una
rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva. 
    1.2. -  Lo  stesso  Tribunale,  previa  rigetto  delle  ulteriori
doglianze  della  societa'   Varani   -   riguardanti   la   rilevata
prescrizione del diritto al compenso per i  veicoli  in  custodia  da
epoca antecedente al 1992 e il mancato  riconoscimento  del  compenso
per  la  custodia  sia  dei  veicoli  oggetto  di  provvedimento   di
dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di  cui
la  Commissione  aveva   rilevato   la   carenza   della   necessaria
documentazione - ha confermato la liquidazione del  compenso  operata
dalla Commissione per complessivi euro 51.023,18 oltre  accessori  di
legge. 
    2. - La societa' Varani ha  proposto  ricorso  straordinario  per
cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei quali propone
l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con
l'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 1
del primo protocollo addizionale della CEDU, dell'art. 1, commi 312 e
seguenti, della legge n. 311 del 2004  nella  parte  in  cui  prevede
l'alienazione forzosa dei veicoli sottoposti  a  sequestro,  giacenti
presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione  al  custode
cessionario di un importo calcolato in via  forfetaria,  in  espressa
deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,  lamentando  l'esiguita'
del compenso previsto dalla  normativa  indicata,  significativamente
inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del regime
previgente. 
    2.1.   -   Il   Ministero    della    giustizia,    rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con  controricorso
richiamando sul punto l'argomentazione con la quale il  Tribunale  ha
ritenuto di superare l'eccezione di illegittimita' costituzionale. 
    3. - All'udienza del 21 aprile 2016, in prossimita'  della  quale
la societa' ricorrente ha depositato memoria, sulle  conclusioni  del
PG di  accoglimento  del  primo  e  del  secondo  motivo  di  ricorso
(riguardante la prescrizione del diritto al compenso per i  veicoli),
il collegio ha disposto la  sospensione  del  giudizio  ai  fini  del
promovimento  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei
termini di seguito illustrati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La normativa contenuta nell'art. 1,  commi  da  312  a  320,
della legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina  in  materia
di  compenso  da  riconoscere  ai  custodi  di  veicoli   sequestrati
dall'autorita' giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni  (connesse
alla vetusta' dei veicoli e  al  tempo  di  giacenza),  l'alienazione
«forzosa» dei veicoli  giacenti  presso  il  custode,  anche  se  non
confiscati, e la corresponsione al custode di un importo  complessivo
forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318
del citato art. 1, espressamente «in  deroga  alle  tariffe  previste
dagli articoli 59 e 276  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 
    2. - La ratio dell'intervento legislativo risiede, come e'  noto,
nell'esigenza di risolvere  il  problema  della  lunga  giacenza  dei
veicoli  sequestrati  (confiscati  o  non)  presso  i  custodi,   con
conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo piu'  da
rottamare o comunque di  irrisorio  valore,  e  produzione  di  costi
esorbitanti per l'Amministrazione, tenuta a remunerare l'attivita' di
custodie inutilmente protratte. 
    A questo scopo, l'art. 1, comma 321, della legge n. 311 del  2004
stabilisce che «alle procedure di  alienazione  e  rottamazione  gia'
avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione
dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano,  qualora
esse concernano veicoli in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma
312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320», cosi' sancendo la
portata «retroattiva» del nuovo regime del compenso che, pur  tenendo
conto  che  l'alienazione  forzosa  dei  veicoli  non  e'  priva   di
significato economico e concorre nella  determinazione  del  compenso
stesso, interviene sui rapporti intercorrenti  tra  l'amministrazione
della giustizia e i soggetti che  svolgono  l'attivita'  di  custodia
modificandone   unilateralmente   in   contenuto,   e   con   effetti
peggiorativi sotto  il  profilo  della  remunerazione  dell'attivita'
svolta. 
    In precedenza, infatti, in assenza del regolamento di  attuazione
dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del
2002 - emanato nel 2006 - il compenso  dei  custodi  era  parametrato
alle tariffe contenute nei decreti prefettizi. 
    Successivamente, con il decreto ministeriale 2 settembre 2006, n.
256  «Regolamento  recante   le   tabelle   per   la   determinazione
dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
Art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,
n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese  di  giustizia)»,  il  legislatore  ha  definito  il
sistema  di  liquidazione   dei   compensi   nel   settore   indicato
richiamando, nella premessa del regolamento,  i  criteri  di  massima
stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile
2000 per la definizione da parte delle prefetture delle  tariffe  per
la custodia. 
    All'art. 6 del citato regolamento e' previsto  che  rimane  ferma
l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 318, della
legge n. 311 del 2004 con riferimento «all'attivita'  di  custodia  e
conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1
e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in  vigore
non  sia  stato  ancora  emesso  decreto  di  liquidazione  da  parte
dell'Autorita' giudiziaria». 
    3.  -  La  disciplina  intertemporale,  che  definisce   in   via
forfetaria rapporti negoziali di durata, sorti nella  vigenza  di  un
sistema diverso, risulta di dubbia compatibilita' con gli articoli 3,
41 e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  anche  in  relazione
all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU. 
    3.1. - Sotto il  profilo  della  rilevanza,  si  osserva  che  la
controversia non puo' essere risolta senza l'applicazione delle norme
denunciate, e in particolare  del  comma  318  dell'art.  1.  Non  e'
controverso che la domanda abbia ad  oggetto  il  riconoscimento  del
compenso spettante per rapporti di custodia in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, e relativi  a  veicoli
rientranti nella previsione di cui all'art.  1,  comma  312,  il  cui
compenso e' stato liquidato con il provvedimento che ha  disposto  la
vendita dei veicoli sequestrati alla societa' depositaria. 
    3.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza,  centrale  risulta
la portata retroattiva della disposizione che,  se  e'  coerente  con
l'esigenza di abbattere gli oneri di custodia per i veicoli privi  di
valore commerciale rimasti in giacenza da  lungo  tempo  inutilmente,
finisce per imporre un sacrificio alla (sola) categoria dei  custodi,
che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso  per  prestazioni
gia' effettuate all'interno di rapporti di durata,  senza  che  possa
ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di  disfunzione.  La
scelta legislativa, nella sua «assolutezza,  appare  irragionevole  e
non compatibile con i  principi  di  tutela  dell'affidamento  e  del
diritto di proprieta', in particolare  nell'accezione  fatta  propria
dalla giurisprudenza della Corte EDU (ex plurimis, sentenza Agrati  e
altri c. Italia, 7 giugno 2011). 
    Nella prospettiva del dubbio circa la ragionevolezza delle  norme
indicate, particolare significato riveste il  rilievo  che  normativa
analoga, introdotta dall'art. 38 del decreto-legge n. 269  del  2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e'  stata
dichiarata  illegittima,   per   contrasto   con   l'art.   3   della
Costituzione, dalla sentenza n. 92 del 2013 di codesta Corte. 
    In quel caso si e' affermato che  la  disciplina  (contenuta  nei
commi 2, 4, 6 e 10 del citato art. 38) era produttiva di una  vera  e
propria novazione, sotto piu' profili, del rapporto intercorrente tra
la pubblica amministrazione  e  il  soggetto  al  quale  erano  stati
affidati in custodia o deposito i veicoli e  motoveicoli  sequestrati
in via amministrativa, in applicazione del decreto legislativo n. 285
del 1992, con  effetti  pregiudizievoli  per  la  parte  privata,  Il
custode o  depositario  diventava  infatti  acquirente  ex  lege  del
veicolo,  e  l'originaria  liquidazione  delle   somme   dovute   per
l'attivita' di custodia, secondo le tariffe vigenti,  era  sostituita
dal riconoscimento di un importo complessivo forfetario,  determinato
espressamente in deroga alle predette tariffe. 
    Anche alla luce delle citato precedente, la normativa che oggi si
sottopone  a  scrutinio  appare,  nella  sua   portata   retroattiva,
produttiva di effetti pregiudizievoli rispetto a  diritti  soggettivi
perfetti che trovano la loro fonte in rapporti di  durata  di  natura
contrattuale o convenzionale, in  quanto  carente  di  meccanismi  di
riequilibrio che valgano a bilanciare le posizioni delle parti  cosi'
profondamente incise dall'imposizione  di  «oneri  non  previsti  ne'
prevedibili, ne' all'origine ne' in costanza del rapporto medesimo». 
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  alla
dichiarazione  di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale, segue  la  sospensione  del
giudizio  e  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte, 
    visti gli articoli 134 della Costituzione, e 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  articoli  3,  41,  117,  primo   comma,   della   Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale
della CEDU, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1,
commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, nella parte  in  cui
riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro, con  effetto
retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensiva  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della II  sezione
civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2016. 
      Roma, 21 settembre 2016 
 
                        Il Presidente: Matera