N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2016
Ordinanza del 21 settembre 2016 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da F.lli Varani di Varani Romano & Primo S.n.c. contro Ministero della giustizia e Commissione per l'attivita' di alienazione dei veicoli sequestrati. Contratto, atto e negozio giuridico - Deposito di veicoli derivante da provvedimenti di sequestro dell'autorita' giudiziaria, anche non sottoposti a confisca - Condizioni per disporre l'alienazione forzosa dei veicoli al depositario, anche ai soli fini della rottamazione - Determinazione forfetaria dell'importo spettante al custode-acquirente, in deroga alle tariffe di cui agli artt. 59 e 276 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicazione alle procedure di alienazione e rottamazione gia' avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi da parte dei custodi. - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"), art. 1, commi 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 [e 321].(GU n.4 del 25-1-2017 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione civile Composta dagli illustrissimi signori magistrati: dott. Lina Matera - presidente; dott. Felice Manna - consigliere; dott. Luigi Giovanni Lombardo - consigliere; dott. Vincenzo Correnti - consigliere; dott. Elisa Picaroni - relatore consigliere; ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria. Sul ricorso 30506-2011 proposto da: f.lli Varani di Varani Romano & Primo S.n.c. partita IVA 00105160337, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avvocato Orlando Sivieri, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fernando Figoni; Ricorrente contro Ministero della giustizia codice fiscale 8018443587, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; Controricorrente nonche' contro Commissione per l'attivita' di alienazione dei veicoli sequestrati presso il Tribunale di Piacenza; Intimata avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza nel procedimento iscritto R.G. n. 30/2010 V.G., Cron. 12027 e depositato il 2 novembre 2011; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2016 dal consigliere dott. Elisa Picaroni; Udito l'avvocato Orlando Sivieri, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, per il rigetto del primo e per l'inammissibilita' del quarto motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza depositata il 2 novembre 2011, ha rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, da F.lli Varani di Varani Romano & Primo s.n.c. avverso il provvedimento con il quale la Commissione per l'attivita' di alienazione dei veicoli sequestrati (istituita dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 settembre 2005 per l'espletamento delle attivita' indicate dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e seguenti) aveva liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli in sequestro per decreto dell'Autorita' giudiziaria, giacenti presso la societa', veicoli che erano stati oggetto di contestuale alienazione, mediante cessione alla societa' custode, disposta con lo stesso provvedimento. 1.1. - Il Tribunale, che ha giudicato in sede di rinvio da Cassazione, sezioni unite n. 15044 del 2009, ha ritenuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta con l'art. 1, commi 312 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 e l'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, per il tramite degli articoli 10 e 117 (primo comma) della Costituzione, sul rilievo che, nella specie, il carattere dell'intervento del legislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale, consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri di liquidazione con efficacia retroattiva. 1.2. - Lo stesso Tribunale, previa rigetto delle ulteriori doglianze della societa' Varani - riguardanti la rilevata prescrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia da epoca antecedente al 1992 e il mancato riconoscimento del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la carenza della necessaria documentazione - ha confermato la liquidazione del compenso operata dalla Commissione per complessivi euro 51.023,18 oltre accessori di legge. 2. - La societa' Varani ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei quali propone l'eccezione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, dell'art. 1, commi 312 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 nella parte in cui prevede l'alienazione forzosa dei veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario di un importo calcolato in via forfetaria, in espressa deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lamentando l'esiguita' del compenso previsto dalla normativa indicata, significativamente inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del regime previgente. 2.1. - Il Ministero della giustizia, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso richiamando sul punto l'argomentazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione di illegittimita' costituzionale. 3. - All'udienza del 21 aprile 2016, in prossimita' della quale la societa' ricorrente ha depositato memoria, sulle conclusioni del PG di accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso (riguardante la prescrizione del diritto al compenso per i veicoli), il collegio ha disposto la sospensione del giudizio ai fini del promovimento della questione di legittimita' costituzionale nei termini di seguito illustrati. Considerato in diritto 1. - La normativa contenuta nell'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, ha modificato la disciplina in materia di compenso da riconoscere ai custodi di veicoli sequestrati dall'autorita' giudiziaria, prevedendo, a certe condizioni (connesse alla vetusta' dei veicoli e al tempo di giacenza), l'alienazione «forzosa» dei veicoli giacenti presso il custode, anche se non confiscati, e la corresponsione al custode di un importo complessivo forfetario, determinato sulla base dei criteri indicati nel comma 318 del citato art. 1, espressamente «in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115». 2. - La ratio dell'intervento legislativo risiede, come e' noto, nell'esigenza di risolvere il problema della lunga giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi, con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo piu' da rottamare o comunque di irrisorio valore, e produzione di costi esorbitanti per l'Amministrazione, tenuta a remunerare l'attivita' di custodie inutilmente protratte. A questo scopo, l'art. 1, comma 321, della legge n. 311 del 2004 stabilisce che «alle procedure di alienazione e rottamazione gia' avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320», cosi' sancendo la portata «retroattiva» del nuovo regime del compenso che, pur tenendo conto che l'alienazione forzosa dei veicoli non e' priva di significato economico e concorre nella determinazione del compenso stesso, interviene sui rapporti intercorrenti tra l'amministrazione della giustizia e i soggetti che svolgono l'attivita' di custodia modificandone unilateralmente in contenuto, e con effetti peggiorativi sotto il profilo della remunerazione dell'attivita' svolta. In precedenza, infatti, in assenza del regolamento di attuazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - emanato nel 2006 - il compenso dei custodi era parametrato alle tariffe contenute nei decreti prefettizi. Successivamente, con il decreto ministeriale 2 settembre 2006, n. 256 «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennita' spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)», il legislatore ha definito il sistema di liquidazione dei compensi nel settore indicato richiamando, nella premessa del regolamento, i criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'interno con circolare n. 38 del 4 aprile 2000 per la definizione da parte delle prefetture delle tariffe per la custodia. All'art. 6 del citato regolamento e' previsto che rimane ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1, comma 318, della legge n. 311 del 2004 con riferimento «all'attivita' di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorita' giudiziaria». 3. - La disciplina intertemporale, che definisce in via forfetaria rapporti negoziali di durata, sorti nella vigenza di un sistema diverso, risulta di dubbia compatibilita' con gli articoli 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU. 3.1. - Sotto il profilo della rilevanza, si osserva che la controversia non puo' essere risolta senza l'applicazione delle norme denunciate, e in particolare del comma 318 dell'art. 1. Non e' controverso che la domanda abbia ad oggetto il riconoscimento del compenso spettante per rapporti di custodia in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, e relativi a veicoli rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 312, il cui compenso e' stato liquidato con il provvedimento che ha disposto la vendita dei veicoli sequestrati alla societa' depositaria. 3.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, centrale risulta la portata retroattiva della disposizione che, se e' coerente con l'esigenza di abbattere gli oneri di custodia per i veicoli privi di valore commerciale rimasti in giacenza da lungo tempo inutilmente, finisce per imporre un sacrificio alla (sola) categoria dei custodi, che vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni gia' effettuate all'interno di rapporti di durata, senza che possa ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione. La scelta legislativa, nella sua «assolutezza, appare irragionevole e non compatibile con i principi di tutela dell'affidamento e del diritto di proprieta', in particolare nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza della Corte EDU (ex plurimis, sentenza Agrati e altri c. Italia, 7 giugno 2011). Nella prospettiva del dubbio circa la ragionevolezza delle norme indicate, particolare significato riveste il rilievo che normativa analoga, introdotta dall'art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e' stata dichiarata illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dalla sentenza n. 92 del 2013 di codesta Corte. In quel caso si e' affermato che la disciplina (contenuta nei commi 2, 4, 6 e 10 del citato art. 38) era produttiva di una vera e propria novazione, sotto piu' profili, del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il soggetto al quale erano stati affidati in custodia o deposito i veicoli e motoveicoli sequestrati in via amministrativa, in applicazione del decreto legislativo n. 285 del 1992, con effetti pregiudizievoli per la parte privata, Il custode o depositario diventava infatti acquirente ex lege del veicolo, e l'originaria liquidazione delle somme dovute per l'attivita' di custodia, secondo le tariffe vigenti, era sostituita dal riconoscimento di un importo complessivo forfetario, determinato espressamente in deroga alle predette tariffe. Anche alla luce delle citato precedente, la normativa che oggi si sottopone a scrutinio appare, nella sua portata retroattiva, produttiva di effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti che trovano la loro fonte in rapporti di durata di natura contrattuale o convenzionale, in quanto carente di meccanismi di riequilibrio che valgano a bilanciare le posizioni delle parti cosi' profondamente incise dall'imposizione di «oneri non previsti ne' prevedibili, ne' all'origine ne' in costanza del rapporto medesimo». Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, segue la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M. La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311 del 2004, nella parte in cui riconosce ai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensiva della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2016. Roma, 21 settembre 2016 Il Presidente: Matera