AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fluoresceina Sodica Monico» (17A04139) 
(GU n.150 del 29-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 34)

 
            Estratto determina n. 1115 del 7 giugno 2017 
 
    Medicinale: FLUORESCEINA SODICA MONICO. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
Fluoresceina  Sodica  Monico,  in  aggiunta  alle   confezioni   gia'
autorizzate, nelle forme, confezioni ed alle  condizioni  di  seguito
specificate. 
    Confezione: «1g/5ml soluzione iniettabile per uso  endovenoso»  1
fiala da 5 ml - AIC n. 034416026 (in base 10) 10U9DU (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Composizione: 
      principio attivo: fluoresceina sodica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «1g/5ml soluzione iniettabile per uso  endovenoso»  1
fiala da 5 ml - AIC n. 034416026 (in base 10) 10U9DU (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Fluoresceina Sodica Monico  e'  la  seguente  medicinali  soggetti  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabili   esclusivamente   da
specialisti identificati, secondo le  disposizioni  delle  regioni  o
delle province autonome: oculista (USPL). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.