AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Rofixdol Antidolore» (17A05348) 
(GU n.181 del 4-8-2017)

 
   Estratto determinazione AAM/AIC n. 105/2017 del 18 luglio 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROFIXDOL
ANTIDOLORE, nella forma e confezioni: «40 mg  polvere  per  soluzione
orale» 12 bustine in carta/AL/PE, «40 mg polvere per soluzione orale»
24 bustine in carta/AL/PE, alle condizioni e con le specificazioni di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Pool Pharma Srl, Via Basilicata 9, 20098  -  San
Giuliano Milanese - Milano (Italia). 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione orale» 12 bustine in carta/AL/PE -
A.I.C. n. 045385028 (in base 10) 1C919L (in base 32); 
      «40 mg polvere per soluzione orale» 24 bustine in carta/AL/PE -
A.I.C. n. 045385030 (in base 10) 1C919Y (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
    Validita' prodotto integro: 1 anno. 
    Composizione: 
      principio attivo: ketoprofene sale di lisina 40 mg; equivalente
a ketoprofene base libera 25 mg; 
      eccipienti:  sorbitolo  (neosorb   P60),   sorbitolo   (neosorb
P30/60), povidone, silice colloidale anidra, sodio cloruro, saccarina
sodica, ammonio glicirizzato, aroma menta. 
    Produttore del principio  attivo:  Clarochem  Ireland  Limited  -
Damastown, Mulhuddart - Dublin 15 - Ireland. 
    Produttore  del  prodotto  finito:  produzione,   confezionamento
primario  e  secondario,   controllo   e   rilascio   lotti:   Doppel
Farmaceutici  Srl  -  Via  Volturno  48  -  Quinto   de'   Stampi   -
20089 Rozzano (Milano) - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del  dolore  di
diversa origine e natura, ed in particolare: mal  di  testa,  mal  di
denti,   nevralgie,   dolori   mestruali,    dolori    muscolari    e
osteoarticolari. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 045385028 «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  12
bustine in carta/AL/PE. Classe di rimborsabilita': C-bis; 
      A.I.C. n. 045385030 «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  24
bustine in carta/AL/PE. Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 045385028 «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  12
bustine in carta/AL/PE. Classificazione ai fini della fornitura: OTC-
Medicinale da banco o di automedicazione; 
      A.I.C. n. 045385030 «40 mg  polvere  per  soluzione  orale»  24
bustine in carta/AL/PE. Classificazione ai fini della fornitura:  OTC
- Medicinale da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento Sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.