DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2017 

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex agenzia autonoma per la
gestione dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  -  alla
ricostituzione del rapporto di lavoro di cinque segretari comunali  e
provinciali. (17A06260) 
(GU n.211 del 9-9-2017)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono  autorizzate  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art.  35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni  provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art 55  del  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui  «Il  segretario  il  cui
rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di  dimissioni  puo'
richiedere all'Agenzia nazionale,  entro  5  anni  dalla  data  delle
dimissioni stesse; la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e'  ricollocato  nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle  dimissioni.
[..] la ricostituzione del rapporto di  lavoro  e'  subordinata  alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visti i decreti prefettizi dell'11 marzo  2014,  n.  2334,  del  13
novembre 2014, n. 19016, del 16 aprile  2015,  n.  1318  con  cui  il
Ministero dell'interno - ex Ages  ha  chiesto  l'autorizzazione  alla
ricostituzione del rapporto di  lavoro  di  complessivi  4  segretari
comunali e provinciali cancellati dal  relativo  Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali  con  decorrenza  non  superiore  ai
cinque  anni  dalla  data  di  presentazione   della   richiesta   di
riammissione; 
  Visto il decreto prefettizio del 1° marzo 2016, n. 4403, con cui il
Ministero dell'interno -  ex  Ages  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad
assumere  n.  249  segretari  comunali  e  provinciali  di  cui  alla
graduatoria approvata con decreto prefettizio del 18  febbraio  2016,
n. 3750, del quinto corso-concorso per l'accesso in carriera (COA  V)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale, n. 86  del  6
novembre 2009; 
  Vista la nota del 1° marzo 2016, n.  4408,  con  cui  il  Ministero
dell'interno - ex Ages, nel trasmettere il citato decreto prefettizio
del 1° marzo 2016, n. 4403, ha  ritenuto  di  ritirare,  riservandosi
ulteriori successive valutazioni a seguito delle nuove assunzioni, le
richieste  di  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro  dei   sopra
richiamati segretari comunali e provinciali; 
  Visto il decreto prefettizio del 1° marzo 2017, n. 2767, con cui il
Ministero dell'interno -  ex  Ages  ha  riproposto  la  richiesta  di
autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro delle n.  4
unita' di  segretari  comunali  e  provinciali  sopra  citate  e  ha,
altresi', comunicato che nell'anno 2016  le  cancellazioni  dall'albo
per collocamento a riposo sono state pari a n. 120 unita'; 
  Visto il decreto prefettizio del 24 maggio 2017, n. 6251, trasmesso
con  nota  del  26  maggio  2017,  n.  6360,  con  cui  il  Ministero
dell'interno   -   ex   Ages   ha   chiesto   l'autorizzazione   alla
ricostituzione del rapporto di  lavoro  di  un  ulteriore  segretario
comunale e provinciale cancellato dall'Albo nazionale  dei  segretari
comunali e provinciali con decorrenza non superiore  ai  cinque  anni
dalla data di presentazione della richiesta di riammissione; 
  Vista la nota del 29 maggio 2017, n. 6410,  con  cui  il  Ministero
dell'interno - ex Ages, specifica le fasce professionali possedute al
momento della  cessazione  dal  servizio  dei  segretari  comunali  e
provinciali per i quali si richiede la ricostituzione del rapporto di
lavoro; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del  24  maggio
2017, n. 6251, il Ministero dell'interno - ex Ages ha comunicato  che
alla data del 3 maggio 2017 risultano in servizio n. 3.295 segretari,
di cui n. 3.039 titolari di sede, n. 173 in disponibilita', n. 52  in
comando e in utilizzo presso altra amministrazione, n. 1 in  utilizzo
presso l'Albo Nazionale, n. 27  in  aspettativa,  n.  2  in  distacco
sindacale  e  n.  1  fuori  ruolo  e  che,  pertanto,  la  situazione
aggiornata  e'  la  seguente:   sedi   gestite,   sia   singole   che
convenzionate,  n.  4.132;  sedi  vacanti  n.  1.093;  fabbisogno  di
segretari comunali e provinciali n. 837; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
maggio 2016, registrato alla Corte  dei  conti  il  27  giugno  2016,
Reg.ne prev. n. 1787, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali  (AGES)  e'  stato  autorizzato  ad  assumere   a   tempo
indeterminato n. 249 unita' di segretari comunali e  provinciali  del
corso-concorso per l'accesso in carriera  (COA  V),  a  valere  sulle
cessazioni relative al triennio 2013-2015, a fronte di n. 318  unita'
autorizzabili ai sensi l'art. 14, comma 6, del  decreto-legge  n.  95
del 2012; 
  Considerato che  sulle  facolta'  di  assunzione  conseguenti  alle
cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015 residuano n. 69 unita'
autorizzabili,  pari  alla  differenza  tra  l'80%  delle  cessazioni
verificatesi nel predetto triennio e le n. 249 unita' autorizzate con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2016; 
  Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del
numero dei segretari per i  quali  e'  autorizzata  con  il  presente
provvedimento l'assunzione e' inferiore alle sedi disponibili  e  che
le riammissioni in  servizio  richieste  risultano  coerenti  con  il
fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a ricostituire il  rapporto  di  lavoro,  nelle  fasce  professionali
possedute  al  momento  della  cessazione  dal  servizio,  di  cinque
segretari comunali e provinciali, come da richieste richiamate  nelle
premesse, a valere sulle  facolta'  di  assunzione  conseguenti  alle
cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015. 
  2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di
cui al comma 1 sono posti a carico del  bilancio  degli  enti  locali
presso i quali i  segretari  presteranno  servizio,  in  qualita'  di
titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 luglio 2017 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                              Il Ministro per la semplificazione      
                                 e la pubblica amministrazione        
                                             Madia                    
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla corte dei conti il 17 agosto 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1725