MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2017 

Autorizzazione  all'«Accademia  di  psicoterapia  della  famiglia»  a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede
periferica di Palermo. (17A06827) 
(GU n.239 del 12-10-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  31  dicembre  1993,  con   il   quale
l'«Accademia di psicoterapia della famiglia» e'  stata  abilitata  ad
istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso  di  formazione
in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56; 
  Visto  il  decreto  in  data  26  marzo  1998   di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Napoli,  Teramo,  L'Aquila,
Ancona e Torino; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  23  luglio  2001  di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo; 
  Visto il decreto in data  16  gennaio  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Modena; 
  Visto il decreto  in  data  25  marzo  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Genova; 
  Visto il decreto in data 19 aprile 2004 di revoca dell'abilitazione
della sede periferica dell'Aquila; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di trasferimento della  sede
di Torino; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in data 13 settembre  2016  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Genova a Bari; 
  Visto il decreto  in  data  14  marzo  2017  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Napoli; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica  di  Palermo,
da via Caravaggio n. 8 a via Gabriele Bonomo n. 4; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 6 luglio 2017; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 5 settembre 2017, trasmessa con nota
prot. 4081 dell'11 settembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Accademia di psicoterapia della famiglia», abilitata con decreto
in data 23 luglio  2001  ad  istituire  e  ad  attivare,  nelle  sedi
periferiche di Modena, Genova e Palermo, un corso di specializzazione
in  psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la
predetta sede periferica di Palermo, da via Caravaggio  n.  8  a  via
Gabriele Bonomo n. 4. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini