AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sodio Iodoippurato (123 I) Mallinckrodt» (17A07630) 
(GU n.265 del 13-11-2017)

 
 
 
     Estratto determina AAM/AIC n. 144/2017 del 23 ottobre 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  SODIO
IODOIPPURATO (123 I) MALLINCKRODT, nelle  forme  e  confezioni,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. (Paesi Bassi) con sede
legale e domicilio in  Westerduinweg,  3  -  1755  Le  Petten  (Paesi
Bassi). 
    Confezione: 
      «37 MBq/ml soluzione iniettabile», 1 flaconcino da 1 a 5 ml; 
      A.I.C. n. 039092010 (in base 10) 158ZTB (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto  integro:  venti  ore  dalla  data  e  ora  di
calibrazione indicata in etichetta. 
    Dopo la prima apertura, usare entro otto ore. 
    Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene: 
      principio attivo: Sodio iodoippurato (123 I) 37MBq alla data  e
ora di calibrazione; 
      eccipienti: Acido  citrico,  Sodio  citrato,  Sodio  idrossido,
Acido cloridrico, Acido  orto-iodoippurico,  Acqua  per  preparazioni
iniettabili. 
    Produttore  del  principio  attivo:   Mallinckrodt   Medical   BV
stabilimento sito in Westerduinweg, 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi. 
    Produttore  del  prodotto   finito:   Mallinckrodt   Medical   BV
stabilimento sito in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten -  Paesi  Bassi
(produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo  e
rilascio dei lotti). 
    Indicazioni terapeutiche: Medicinale solo per uso diagnostico. 
    Indagini sulla funzionalita' renale: 
      Misurazione del flusso plasmatico renale effettivo; 
      Funzionalita' renale differenziale  e  regionale  (ad  esempio,
rene con doppio distretto); 
      Localizzazione del parenchima renale integro. 
    Scintigrafia   renale   dinamica   per   studi   su   perfusione,
funzionalita' e vie urinarie. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  A.I.C.  n.  039092010   -   «37   MBq/ml   soluzione
iniettabile», 1 flaconcino da 1 a 5 ml. 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 039092010 -  «37  MBq/ml  soluzione  iniettabile»,  1
flaconcino da 1 a 5 ml; 
      OSP: medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della  determinazione:   la   presente
determinazione ha effetto dal giorno successivo a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni,  a
decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere  all'adeguamento  di
tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa
determinazione    sara'    notificata    alla    Societa'    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.