AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Nuvaring» (17A07812) 
(GU n.270 del 18-11-2017)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 1049 del 24 ottobre 2017 
 
    Codice pratica: C1B/2017/836 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NUVARING,
in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni  e  con
le specificazioni di seguito indicate: 
Confezioni: 
    «0,120  mg/0,015  mg  ogni  24  ore   dispositivo   vaginale»   1
dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore; 
    A.I.C. n. 035584034 (base 10) 11XY12 (base 32); 
    «0,120  mg/0,015  mg  ogni  24  ore   dispositivo   vaginale»   3
dispositivi in bustina AL/LDPE/PET + 3 applicatori; 
    A.I.C. n. 035584046 (base 10) 11XY1G (base 32). 
    Forma farmaceutica: dispositivo vaginale. 
    Principio attivo: etonogestrel - etinilestradiolo. 
    Titolare AIC: N. V. ORGANON, con sede legale e domicilio  fiscale
in Oss, Kloosterstraat, 6, Cap 5349 AB, Paesi Bassi (NL). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura:  RR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.